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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 28118/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29014-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] GEOMETRI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 29014 sez.

ML - ud. 20-05-2021 -2- R.G.29014/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale di Arezzo, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], geometra iscritto all'Albo professionale avverso la cartella di pagamento n. 00720170003084020, concernente crediti relativi alla contribuzione minima dovuta alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2014; la Corte territoriale ha stabilito l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, a norma del quale "Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità e di esclusività, la libera professione.

L'iscrizione di presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30/6/1994, n.509"; ha, inoltre, accertato in fatto che il Corsetti, iscritto alla gestione artigiani Inps quale socio amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. presso cui svolgeva attività quale muratore, era anche socio della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la costruzione e ristrutturazione di edifici, costituita da quattro soci, presso la quale era direttamente impegnato nella gestione aziendale, non limitandosi a compiti di mero amministratore, ma spendendo le proprie conoscenze professionali di geometra, esplicantesi nella scelta delle ditte a cui concedere i lavori di subappalto, ovvero dei professionisti cui affidare via via gli incarichi e il controllo dei risultati delle attività in questione; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Violazione dell'art. 22 legge 773/1982 per violazione e/o falsa e/o errata applicazione delle norme di diritto (errores in iudicando) nella parte in cui la sentenza di secondo grado ritiene applicabile l'art. 5 dello statuto della cassa geometri (con conseguente omessa disapplicazione dello stesso)"; sostiene la non obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per coloro che risultano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, atteso che - avendo lo Statuto natura di fonte secondaria di diritto oggettivo - la Cassa non potrebbe alterare i requisiti di iscrizione previsti dalla legge; nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 22

I. n. 773 del 1982, che prevede quale condizione essenziale per l'iscrizione alla Cassa l'esercizio continuativo della libera professione, non sussistente nella fattispecie de qua; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione dell'art. 22 legge 773/1982 secondo comma per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (errores in ludicando)"; la Corte d'appello avrebbe erroneamente disapplicato la norma in epigrafe, la quale prevede la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa nel caso in cui il geometra sia già iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria (nel caso in esame iscrizione alla gestione artigiani C (i• Inps); il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., lamenta "Violazione dell'art. 22 legge 773/1982 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui il Giudice di appello prescinde dalla verifica dell'effettiva attività di geometra svolta dal Corsetti ai fini del versamento del relativo contributo alla Cassa"; il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto che per i geometri che sono amministratori di società, il collegamento necessario tra le conoscenze professionali acquisite attraverso l'abilitazione e l'incarico amministrativo svolto presso le predette società debba ritenersi esistente in via presuntiva; che nel caso di specie non era stata provata nessuna attività riconducibile all'attività di geometra in capo al Corsetti; il quarto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., deduce "Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1 del DL 10 febbraio 2996 n. 103 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti";la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che, controvertendosi di contribuzione minima, il richiamo a talune pronunce che fanno riferimento a compensi percepiti, sarebbe inconferente rispetto alla soluzione della controversia; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati; questa Corte ha enunciato sulla materia il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla

I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"(cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021); non può non rilevarsi che il terzo e il quarto motivo presentano, altresì, un evidente profilo di inammissibilità in presenza di una doppia conforme; è opportuno ribadire che secondo il costante orientamento di legittimità "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti., comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29014-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] GEOMETRI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 29014 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- R.G.29014/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale di Arezzo, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], geometra iscritto all'Albo professionale avverso la cartella di pagamento n. 00720170003084020, concernente crediti relativi alla contribuzione minima dovuta alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2014; la Corte territoriale ha stabilito l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, a norma del quale "Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità e di esclusività, la libera professione. L'iscrizione di presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30/6/1994, n.509"; ha, inoltre, accertato in fatto che il Corsetti, iscritto alla gestione artigiani Inps quale socio amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. presso cui svolgeva attività quale muratore, era anche socio della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la costruzione e ristrutturazione di edifici, costituita da quattro soci, presso la quale era direttamente impegnato nella gestione aziendale, non limitandosi a compiti di mero amministratore, ma spendendo le proprie conoscenze professionali di geometra, esplicantesi nella scelta delle ditte a cui concedere i lavori di subappalto, ovvero dei professionisti cui affidare via via gli incarichi e il controllo dei risultati delle attività in questione; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Violazione dell'art. 22 legge 773/1982 per violazione e/o falsa e/o errata applicazione delle norme di diritto (errores in iudicando) nella parte in cui la sentenza di secondo grado ritiene applicabile l'art. 5 dello statuto della cassa geometri (con conseguente omessa disapplicazione dello stesso)"; sostiene la non obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per coloro che risultano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, atteso che - avendo lo Statuto natura di fonte secondaria di diritto oggettivo - la Cassa non potrebbe alterare i requisiti di iscrizione previsti dalla legge; nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 22 I. n. 773 del 1982, che prevede quale condizione essenziale per l'iscrizione alla Cassa l'esercizio continuativo della libera professione, non sussistente nella fattispecie de qua; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione dell'art. 22 legge 773/1982 secondo comma per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (errores in ludicando)"; la Corte d'appello avrebbe erroneamente disapplicato la norma in epigrafe, la quale prevede la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa nel caso in cui il geometra sia già iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria (nel caso in esame iscrizione alla gestione artigiani C (i• Inps); il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., lamenta "Violazione dell'art. 22 legge 773/1982 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui il Giudice di appello prescinde dalla verifica dell'effettiva attività di geometra svolta dal Corsetti ai fini del versamento del relativo contributo alla Cassa"; il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto che per i geometri che sono amministratori di società, il collegamento necessario tra le conoscenze professionali acquisite attraverso l'abilitazione e l'incarico amministrativo svolto presso le predette società debba ritenersi esistente in via presuntiva; che nel caso di specie non era stata provata nessuna attività riconducibile all'attività di geometra in capo al Corsetti; il quarto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., deduce "Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1 del DL 10 febbraio 2996 n. 103 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti";la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che, controvertendosi di contribuzione minima, il richiamo a talune pronunce che fanno riferimento a compensi percepiti, sarebbe inconferente rispetto alla soluzione della controversia; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati; questa Corte ha enunciato sulla materia il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"(cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021); non può non rilevarsi che il terzo e il quarto motivo presentano, altresì, un evidente profilo di inammissibilità in presenza di una doppia conforme; è opportuno ribadire che secondo il costante orientamento di legittimità "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti., comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
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