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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44521/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 25 gennaio 2021 dal Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Milano in data 8 febbraio 2019; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che te argomentazioni poste a base delle tre censure, tutte inerenti a motivazione asseritamente erronea e illogica, rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica; ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità, tanto con riferimento alla prova della detenzione a fini di spaccio, quanto con riferimento alla non lieve entità del fatto e ai presupposti per il riconoscimento della recidiva, adeguatamente valutando ogni elemento sottoposto al suo esame in merito al trattamento sanzionatorio, e che per i motivi indicati le censure non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 25 gennaio 2021 dal Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Milano in data 8 febbraio 2019; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che te argomentazioni poste a base delle tre censure, tutte inerenti a motivazione asseritamente erronea e illogica, rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica; ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità, tanto con riferimento alla prova della detenzione a fini di spaccio, quanto con riferimento alla non lieve entità del fatto e ai presupposti per il riconoscimento della recidiva, adeguatamente valutando ogni elemento sottoposto al suo esame in merito al trattamento sanzionatorio, e che per i motivi indicati le censure non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobr
Sentenza Cassazione n. 44521/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris