CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 36258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di cassazione; avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, n.24591/2022 del 21/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revocazione della sentenza n.24591/2022 e l'annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Potenza n.1/2021 del 13/01/2021 per essersi il reato estinto per prescrizione; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.24591/2022, pronunciata il giorno 21 marzo 2022 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione, è stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.1/2021 del 13 gennaio 2021, che aveva confermato la condanna della predetta alla pena di euro 600 di multa per il reato di diffamazione ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal Giudice di pace di Potenza il giorno 7 novembre 2017. 1.1. Con istanza in data 23 maggio 2022, diretta al Presidente del Collegio che aveva pronunciato la sentenza sopra indicata, il consigliere relatore ha chiesto la correzione del dispositivo della decisione nel senso di dichiarare inammissibile l'impugnazione, atteso che dai motivi di ricorso e dalla motivazione della sentenza emergeva chiaramente che la decisione era stata nel senso di inammissibilità pur a fronte di un dispositivo di rigetto. 1.2. Con ordinanza del 18 novembre 2022 la Quinta sezione di questa Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di correzione di errore materiale, osservando che la prospettata correzione si sarebbe risolta in una modificazione essenziale della decisione, discendendo dalla sostituzione del dispositivo il diverso regime di cui all'art.616 cod. proc. pen., nonché una potenziale incidenza sull'estinzione del reato per prescrizione. 2. In data 30 novembre 2022 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha proposto ricorso straordinario ex art.625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.24591/2022, chiedendo la revoca della medesima ed il conseguente annullamento senza rinvio della decisione del Tribunale di Potenza per essersi il reato estinto per prescrizione il giorno 17 settembre 2020, vale a dire prima della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Come noto,con il ricorso straordinario si può far valere l'errore commesso dalla Corte di cassazione nell'omessa rilevazione della causa estintiva del reato legata al decorso del termine di prescrizione. È stato però chiarito dalle Sezioni unite che il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione è ammissibile "a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto" (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528 ). Nel caso in esame l'errore consiste nella mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione pur a fronte dell'avvenuto rigetto del ricorso dell'imputata: infatti, la prescrizione del reato era maturata alla data del 17 settembre 2020 (tenendo conto dei vari periodi di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso del giudizio di primo e di secondo grado), come peraltro evidenziato anche dall'Ufficio spoglio e dalla citata ordinanza del 18 novembre 2022. 4. Ne consegue che, avendo il dispositivo della sopra richiamata sentenza di questa Corte respinto il ricorso della Vernì, la Corte di cassazione doveva anche dichiarare l'estinzione del reato per la intervenuta maturazione della prescrizione alla data del 17 settembre 2020, poiché solo la inammissibilità del ricorso preclude tale tipo di pronuncia (giurisprudenza consolidata di legittimità, risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). L'omessa rilevazione della causa estintiva del reato ha perciò determinato l'errore ex art.625-bis cod. proc. pen. A quanto sopra deve aggiungersi che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, tenuto anche conto che nel caso in esame il dispositivo ha conseguenze più favorevoli per l'imputata, determinando l'estinzione del reato a causa della prescrizione (Sez. 6, Sentenza n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375 - 01). 5. Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata deve, pertanto, essere revocata con annullamento senza rinvio di quella del Tribunale di Potenza del 13 gennaio 2021 per essersi liti. reato estinto per prescrizione; le statuizioni civili rimangono ferme poiché la prescrizione è, comunque, maturata successivamente alla sentenza di primo grado. P.Q.M. Revoca la sentenza di questa Corte n.24591/22 emessa in data 21 marzo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza n.1/2021 in data 13 gennaio 2021 per essere il reato estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. giugno 2023. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]