Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14710/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si ripropone la questione dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. alla quale la Corte di appello ha già dato corretta risposta, senza che si indichino motivi idonei a censurare tale decisione; ritenuto che il secondo motivo, relativo all'omesso riconoscimento delle generiche, è aspecifico, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente sul tema, individuando i fattori ostativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si ripropone la questione dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. alla quale la Corte di appello ha già dato corretta risposta, senza che si indichino motivi idonei a censurare tale decisione; ritenuto che il secondo motivo, relativo all'omesso riconoscimento delle generiche, è aspecifico, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente sul tema, individuando i fattori ostativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 mar
Sentenza Cassazione n. 14710/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris