CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34396-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto Lavoro privato Contratto a progetto R.G.N. 34396/2018 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC avverso la sentenza n. 212/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2018 R.G.N. 262/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 262/2015, il Tribunale di Roma, previo mutamento del rito (essendo stato il procedimento introdotto con ricorso proposto secondo il rito di cui all’art. 1, comma 48, L. n. 92/2012), aveva respinto la domanda dell’istante [OSCURATO:PERSONA] volta a sentir accertare la natura subordinata del rapporto intercorso con [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 9.4.2011, con svolgimento di mansioni di addetto al front deske di addetto alla gestione dell’autoparco presso l’impresa individuale del convenuto, avente ad oggetto “attività di noleggio veicoli senza conducente”. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello del lavoratore, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato trale parti a decorrere dal 15.4.2009 e condannava l’appellato Armenia, quale titolare dell’omonima ditta individuale, a titolo di risarcimento del danno di una somma pari alle retribuzioni dalla data di messa in mora (19.7.2011) alla data della stessa pronuncia della Corte, parametrate sull’ultima retribuzione globale di fatto percepita di € 1.200,00, con interessi e rivalutazione come per legge, oltre al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate e in distrazione. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, superate le questioni legate al mutamento del rito disposto in prime cure,ha considerato che in base alla lettura della causale del contratto a progetto allegato in atti emergeva l’assoluta genericità di tale progetto rispetto ai canoni previsti dall’art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis . Richiamati, perciò, il successivo art. 69 dello stesso decreto, e taluni precedenti di questa Corte, concludeva che il rapporto di lavoro a progetto in questione si doveva considerare di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi del primo comma del cit. art. 69, con condanna dell’appellato al risarcimento del danno nella misura su vista. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché per la violazione o falsa applicazione, ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. dei termini di prescrizione/decadenza della domanda di conversione come qualificata in appello. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello specifica che la domanda del ricorrente era diretta ad ottenere la conversione, di fatto mai espressamente richiesta dal lavoratore, del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 2. Con un secondo motivo denuncia: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.), quali il diritto di difesa del resistente, dato che, per la prima volta nel corso del giudizio, la sentenza prevede la conversione del contratto a progetto, in effetti mai richiesta dal lavoratore, incidendo sull’onere probatorio”. 3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) in merito all’erronea durata del contratto a progetto, error in procedendo vitiumin iudicando ”. 4. Con un quarto motivo denuncia “Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), relative alle prescrizioni e decadenze della domanda come qualificata in appello”.5. I così riassunti motivi possono essere congiuntamente esaminati, essendo strettamente connessi. Di là dai diversi mezzi di volta in volta invocati, infatti, essi partono dall’assunto che nella sentenza impugnata la Corte territoriale avrebbe qualificato la domanda dell’attore/appellante in termini di conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza che in realtà l’attore tanto avesse chiesto. 6. Tali motivi sono inammissibili per difetto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, richiesti dall’art. 366, comma primo, n. 4 e 6, c.p.c. 6.1. In particolare, in punto di autosufficienza in senso stretto, il ricorrente si limita a riferire le sole conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio dell’avversario (riportate alle pagg. 3-4 del ricorso per cassazione), senza in alcun modo trascrivere o richiamare almeno i passi salienti di quell’atto espressivi della causa petendi in fatto e in diritto alla base di quelle conclusioni. E in proposito il controricorrente ha fatto notare che, nell’ambito della parte espositiva del proprio ricorso di primo grado, aveva tra l’altro dedotto che: “Il contratto a progetto stipulato ex art. 61 e ss. Dlgs. 276/2003 risulta carente, da un punto di vista formale, di una qualsiasi individuazione del progetto, intesa come mancata indicazione formale del contenuto del progetto stesso e per la non configurabilità di un effettivo progetto, atteso che quanto contenuto nel contratto costituisce una semplice descrizione del contenuto della mansione attribuita al lavoratore (nemmeno troppo particolareggiata), senza alcun accenno all’obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività prodromiche e funzionali al suo conseguimento (Tribunale di Milano n. 2655/2006)”, non mancando di trarre le conclusioni giuridiche di tale assunto, nel senso che:“In ipotesi di mancata individuazione di uno specifico e determinato progetto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa così instaurati devono essere considerati a tutti gli effetti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. 6.2. Il ricorrente, inoltre, non considera che la Corte territoriale già nella propria narrativa dei fatti di causa, e prima di valutarli, aveva scritto che il ricorrente nel medesimo atto introduttivo aveva “premesso che il contratto a progetto stipulato … era carente del progetto medesimo” e che aveva, tra l’altro, “chiesto la conversione del contratto” (cfr. pag. 2 dell’impugnata sentenza). A riguardo, e sul piano meramente terminologico, mette conto solo aggiungere che, a proposito di quanto previsto dall’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 nella sua originaria formulazione (“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”), anche nella giurisprudenza di questa Corte richiamata nella motivazione dell’impugnata sentenza si parla appunto di un fenomeno di “conversione” del rapporto a progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 7. Sono inammissibili, inoltre, i motivi di ricorso per la parte in cui fanno valere la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. in tema di “termini di prescrizione/decadenza”, di “diritto di difesa” e di “onere probatorio”, nonché “in merito all’erronea durata del contratto a progetto”. In disparte, infatti, la carente precisazione di quali particolari norme sarebbero state violate o malamente applicate e come, le relative deduzioni, come anticipato, si basano tutte sull’assunto, a sua volta inammissibilmente dedotto, che la Corte di merito avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. nel ritenere che l’attore aveva chiesto la conversione del rapporto a progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 8. Quanto, poi, all’erronea durata del contratto a progetto, che il ricorrente imputa alla Corte distrettuale nel terzo motivo, a prescindere dal rilievo che in proposito lo stesso deduce nel contempo un error in procedendo e un vitium in iudicando senza indicare le norme che non sarebbero state osservate, si asserisce che si tratterebbe di un vizio “fondamentale”. Non considera, però, il ricorrente che, in base alla norma applicata dalla Corte territoriale, ossia, come si è visto, l’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003”, la c.d. “conversione” in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato opera “sin dalla data di costituzione del rapporto”, vale a dire, dalla incontroversa data del 15.4.2009; di tal che non si comprende quale rilevanza poteva rivestire il dato che il contratto di lavoro a progetto come tale era destinato a durare sino al 30.9.2009. 9. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par