CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33468/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ;.)e., sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/11/2023 dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino ha affermato la sua penale responsabilità in ordine ai delitti di rapina e di furto aggravato ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. 2. Il ricorrente articola due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado senza spiegare le ragioni per le quali, a fronte di un compendio probatorio sommario e superficiale, ha affermato la sua penale responsabilità, fornendo argomentazioni illogiche e insufficienti e omettendo di tener conto sia della sua personalità, sia della concreta gravità della vicenda. 2.2 Con il secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, 117, comma 1, Cost. e 6, par. 3, lett c), CEDU, nella parte in cui stabilisce che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione», così escludendo che l'imputato possa proporre personalmente ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza tralasciare la totale genericità e l'intrinseca indeducibilità della censura delineata con il primo motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per palese difetto di legittimazione processuale del ricorrente. 2. Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti «a pena di inammissibilità» da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione, munito di specifico mandato difensivo. 3. La questione d'illegittimità costituzionale del citato art. 613, nella parte in cui non consente più all'imputato, personalmente, la proposizione del ricorso per cassazione, è manifestamente infondata. 3.1 Invero, quanto all'asserita violazione delle norme costituzionali, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che la discrezionalità del legislatore di richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione non determina alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011), rinvenendo la sua ratio nelle approfondite conoscenze giuridiche e nell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Suprema Corte (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334, in motivazione), specie in un sistema che ammette il gratuito patrocinio a spese dello Stato. 3.2 Quanto alla dedotta violazione dell'art. 6 CEDU, la giurisprudenza della Corte EDU - secondo cui la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale - ha affermato che la norma in esame, che riconosce a ogni imputato il diritto di «difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore», non precisa le condizioni di esercizio di tale diritto, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantirlo (Corte EDU, Sez. 3, 27/4/2006, Sannino c. Italia § 48; Corte EDU, Sez. 5, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, § 52 Quaranta c. Svizzera, § 29). Ne deriva che il diritto all'autodifesa non si configura come indefettibile e che la presentazione personale del ricorso innanzi alle giurisdizioni superiori può essere soddisfatta anche mediante la previsione della sola difesa tecnica, spettando al legislatore ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa viene garantita all'imputato. 4. Dalle suesposte considerazioni discende la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con le conseguenziali statuizioni indicate nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dell