CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14393/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 15 dicembre 1993 nella Repubblica Ceca avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29 febbraio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna del ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Ceca in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso dalla Corte distrettuale di Pribam il 27 settembre 2023, lamentando violazione dell'ad 18 ter della legge n. 69 del 2005, non avendo la Corte territoriale considerato, quale ragione ostativa alla consegna, che il consegnando, in Italia dal 4 ottobre 2022, non aveva conoscenza del procedimento penale pendente, nei suoi confronti, nello Stato richiedente; ritenuto che il ricorso è all'evidenza inammissibile per la immediata inconferenza dell'unico motivo addotto a sostegno dell'impugnazione, diretto a rivendicare un possibile profilo ostativo alla consegna all'evidenza eccentrico con riguardo al mandato di arresto processuale oggetto della regiudicanda, finalizzato, per l'appunto, a consentire la partecipazione del consegnando al giudizio diretto ad accertarne la eventuale responsabilità per i fatti di reato posti a fondamento della richiesta; rilevato che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 comma 1 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così