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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20213/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4753/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 18/12/2019 R.G.N. 6271/2010;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.Numero registro generale 16731/2020Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 20213/2026Data pubblicazione 16/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] era difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di un giudizio nel quale aveva chiesto il pagamento dellasomma di € 13.733,26 a titolo di interessi e rivalutazione per tardivopagamento della prestazione pensionistica.2.

Avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato lapredetta domanda, la Bancic ha proposto appello dinanzi alla Cortedi appello di Roma la quale, svolgendo il giudizio nei confronti diBanic Branko (erede della [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel2018), è pervenuta, con la sentenza impugnata (n. 4753/2019 del18 dicembre 2019), ad una declaratoria di estinzione del processoper tardività della riassunzione.3.

La Corte territoriale ha evidenziato come, proposto appello il 23giugno 2010, il processo veniva interrotto, con ordinanza del10.02.2015 per la sospensione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disposta dalConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il successivo 30 luglio2019 la causa veniva riassunta dal [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dierede dell’originaria appellante.4.

La medesima Corte riteneva tardiva la riassunzione, atteso chel’ordinanza del 10 febbraio 2015, con la quale era stato interrotto ilprocesso, era stata resa in udienza e dunque non avrebbe dovutoessere comunicata ma, piuttosto, doveva ritenersi conosciutadall’avvocato, della cui revoca, peraltro, la Corte evidenziava non vifosse alcuna prova agli atti.

La tardività della riassunzione, in quantoavvenuta solo nel 2019, comportava quindi l’estinzione del giudizio,che veniva dichiarata in sentenza.5.

La pronuncia è stata impugnata per cassazione dal [OSCURATO:PERSONA] conun unico motivo.

Resiste con controricorso l’INPS.6.

Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.7.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 16731/2020Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 20213/2026Data pubblicazione 16/06/20268.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo di ricorso è rubricato come violazione o falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riguardo agli artt. 112,301, 302, 303 e 305 c.p.c., 2697 c.c. nonché ai sensi dell’art. 360 n.5 in relazione alla omessa valutazione di una circostanzadeterminante.

Secondo il ricorrente la sentenza ha erroneamentevalutato, per il computo del termine per la riassunzione delprocesso, il giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo (ovverola sospensione dall’albo) dovendosi viceversa computare taletermine dal momento in cui la parte interessata alla riassunzione, haavuto effettiva conoscenza del medesimo evento.

Sotto altro profilolamenta l’omesso accertamento di una circostanza determinante,relativa alla conoscenza legale dell’evento interruttivo in dataanteriore al deposito ex art. 303 c.p.c.

Evidenzia il ricorrente come,posto che l’avvocato era stato sospeso dall’albo, non potevapartecipare all’udienza (non ricorrendo una ipotesi di mera revocadel mandato) e dunque conoscere della disposta interruzione, d’altrocanto, la Corte di appello non aveva neppure accertato l’effettivaconoscenza della causa di interruzione.2.

L’Inps resiste chiedendo il rigetto del ricorso del quale rileval’inammissibilità, apparendo confusi i diversi profili di censuraagitati, e, nel merito, l’infondatezza.3.

Deve preliminarmente rilevarsi come, alla luce di elementiconoscibili da questa S.C., in quanto presupposto o conseguenzedelle pronunce intercorse presso di essa sulle questioni cheriguardano l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella pronuncia di Cass. n. 22358 del2017 si è ritenuto che la sospensione cautelare del medesimo,Numero registro generale 16731/2020Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 20213/2026Data pubblicazione 16/06/2026applicata senza limiti temporali, dovesse in realtà cessare fin dal18.7.2014 e la ricorrente assume quindi che solo dal 26.9.2017,data di tale decisione con cui le SU avevano accertato quanto sopra,l’avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riassunto i propri poteri.4.

Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamentestante la loro connessione logica, è infondato.5.

Deve muoversi dal principio di cui a Cass. n. 21186 del 2019, quicondiviso anche per l’evidenza del ragionamento, secondo cui«nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di unprovvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio dellaprofessione, una volta cessati gli effetti della sospensione, ai finidella la prosecuzione del processo, non è necessaria una nuovaprocura alla lite, né una nuova costituzione della parte, essendosufficiente che il procuratore, già costituito prima della sospensione,riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedenteprocura ed alla già esperita costituzione; il procuratore ha l'onere diriattivarsi tempestivamente, una volta cessati gli effetti dell'evento,per assicurare la prosecuzione del processo nelle forme previstedagli artt. 301 e 305 c.p.c.» (in senso analogo, poi, C. 29144/2019;C. 11918/2022), non essendovi evidentemente necessità di alcunacomunicazione o conoscenza della parte, come anche di qualsiasipreventiva scelta da parte sua, se lo ius postulandi in capo aldifensore riprenda vigore e sia dunque possibile la riassunzione.6.

Pur a voler prendere come riferimento la data (settembre 2017)della pronuncia delle Sezioni Unite con cui si è accertato il diritto allacessazione della sospensione fin dal 2014, è indubbio che,comunque, alla data della riassunzione (2019) era, longe et ultra,spirato il termine di sei mesi (ridotto anche dal legislatore a tre mesiper i processi successivi all’entrata in vigore della L. 69/2009) di cuiall’art. 305 c.p.c., cui ha fatto riferimento la Corte territoriale.Numero registro generale 16731/2020Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 20213/2026Data pubblicazione 16/06/20267.

Analogamente generico e non meglio circostanziato è l’assuntosecondo cui l’interruzione sarebbe stata dichiarata senza apprezzarel’esistenza o meno del presupposto di un effettivo pregiudizio per laparte rappresentata, essendo ignoto, al di là di ogni questione sullafondatezza in diritto di un tale assunto, a che cosa il ricorrente siintendesse riferire, visto che l’interruzione del processo opera afavore (e non contro) la parte il cui procuratore sia stato colpitodall’evento e visto che la decorrenza del termine decadenziale, nonè calcolata valorizzando eventuali inerzie della parte, ma conriferimento al momento del recupero dello ius postulandi da partedel difensore, cui mai è stato provato fosse stato precedentementerevocato il mandato.8.

Se dunque la sentenza della Corte territoriale risulta erronea nellaparte in cui, in relazione ad un caso di sospensione, onde motivarel’estinzione del processo, valorizza un onere di diligenza deldifensore e ne ritiene ciononostante possibile la presenza in udienza,deve osservarsi come la predetta pronuncia appare comunquecorretta in quanto, secondo quanto già evidenziato, la riassunzionedel processo avvenne dinanzi alla medesima Corte territoriale benoltre il termine a partire dal quale lo stesso poteva e doveva essereriassunto dal difensore, la cui sospensione era oramai (al 2019)venuta meno da tempo (v.

Cass. n. 1669 del 2023, Rv. 666793-01,secondo la quale il principio di economia processuale (quale riflessodella garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il poteredella Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4,c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata anche conriferimento all’ “error in procedendo”, in particolare all’ “error iniudicando de modo procedendi” (cioè all'errore di applicazione dellanorma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività),indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazioneNumero registro generale 16731/2020Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 20213/2026Data pubblicazione 16/06/2026dipenda dall'erronea soluzione di una “quaestio iuris” o di una“quaestio facti”, trattandosi di fatto processuale rispetto al quale laCorte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo).9.

Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenzadelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali inmisura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 giugno 2016.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4753/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 18/12/2019 R.G.N. 6271/2010;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.Numero registro generale 16731/2020Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 20213/2026Data pubblicazione 16/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] era difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di un giudizio nel quale aveva chiesto il pagamento dellasomma di € 13.733,26 a titolo di interessi e rivalutazione per tardivopagamento della prestazione pensionistica.2. Avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato lapredetta domanda, la Bancic ha proposto appello dinanzi alla Cortedi appello di Roma la quale, svolgendo il giudizio nei confronti diBanic Branko (erede della [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel2018), è pervenuta, con la sentenza impugnata (n. 4753/2019 del18 dicembre 2019), ad una declaratoria di estinzione del processoper tardività della riassunzione.3. La Corte territoriale ha evidenziato come, proposto appello il 23giugno 2010, il processo veniva interrotto, con ordinanza del10.02.2015 per la sospensione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disposta dalConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Il successivo 30 luglio2019 la causa veniva riassunta dal [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dierede dell’originaria appellante.4. La medesima Corte riteneva tardiva la riassunzione, atteso chel’ordinanza del 10 febbraio 2015, con la quale era stato interrotto ilprocesso, era stata resa in udienza e dunque non avrebbe dovutoessere comunicata ma, piuttosto, doveva ritenersi conosciutadall’avvocato, della cui revoca, peraltro, la Corte evidenziava non vifosse alcuna prova agli atti. La tardività della riassunzione, in quantoavvenuta solo nel 2019, comportava quindi l’estinzione del giudizio,che veniva dichiarata in sentenza.5. La pronuncia è stata impugnata per cassazione dal [OSCURATO:PERSONA] conun unico motivo. Resiste con controricorso l’INPS.6. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.7. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 16731/2020Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 20213/2026Data pubblicazione 16/06/20268. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso è rubricato come violazione o falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riguardo agli artt. 112,301, 302, 303 e 305 c.p.c., 2697 c.c. nonché ai sensi dell’art. 360 n.5 in relazione alla omessa valutazione di una circostanzadeterminante. Secondo il ricorrente la sentenza ha erroneamentevalutato, per il computo del termine per la riassunzione delprocesso, il giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo (ovverola sospensione dall’albo) dovendosi viceversa computare taletermine dal momento in cui la parte interessata alla riassunzione, haavuto effettiva conoscenza del medesimo evento. Sotto altro profilolamenta l’omesso accertamento di una circostanza determinante,relativa alla conoscenza legale dell’evento interruttivo in dataanteriore al deposito ex art. 303 c.p.c. Evidenzia il ricorrente come,posto che l’avvocato era stato sospeso dall’albo, non potevapartecipare all’udienza (non ricorrendo una ipotesi di mera revocadel mandato) e dunque conoscere della disposta interruzione, d’altrocanto, la Corte di appello non aveva neppure accertato l’effettivaconoscenza della causa di interruzione.2. L’Inps resiste chiedendo il rigetto del ricorso del quale rileval’inammissibilità, apparendo confusi i diversi profili di censuraagitati, e, nel merito, l’infondatezza.3. Deve preliminarmente rilevarsi come, alla luce di elementiconoscibili da questa S.C., in quanto presupposto o conseguenzedelle pronunce intercorse presso di essa sulle questioni cheriguardano l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella pronuncia di Cass. n. 22358 del2017 si è ritenuto che la sospensione cautelare del medesimo,Numero registro generale 16731/2020Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 20213/2026Data pubblicazione 16/06/2026applicata senza limiti temporali, dovesse in realtà cessare fin dal18.7.2014 e la ricorrente assume quindi che solo dal 26.9.2017,data di tale decisione con cui le SU avevano accertato quanto sopra,l’avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riassunto i propri poteri.4. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamentestante la loro connessione logica, è infondato.5. Deve muoversi dal principio di cui a Cass. n. 21186 del 2019, quicondiviso anche per l’evidenza del ragionamento, secondo cui«nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di unprovvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio dellaprofessione, una volta cessati gli effetti della sospensione, ai finidella la prosecuzione del processo, non è necessaria una nuovaprocura alla lite, né una nuova costituzione della parte, essendosufficiente che il procuratore, già costituito prima della sospensione,riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedenteprocura ed alla già esperita costituzione; il procuratore ha l'onere diriattivarsi tempestivamente, una volta cessati gli effetti dell'evento,per assicurare la prosecuzione del processo nelle forme previstedagli artt. 301 e 305 c.p.c.» (in senso analogo, poi, C. 29144/2019;C. 11918/2022), non essendovi evidentemente necessità di alcunacomunicazione o conoscenza della parte, come anche di qualsiasipreventiva scelta da parte sua, se lo ius postulandi in capo aldifensore riprenda vigore e sia dunque possibile la riassunzione.6. Pur a voler prendere come riferimento la data (settembre 2017)della pronuncia delle Sezioni Unite con cui si è accertato il diritto allacessazione della sospensione fin dal 2014, è indubbio che,comunque, alla data della riassunzione (2019) era, longe et ultra,spirato il termine di sei mesi (ridotto anche dal legislatore a tre mesiper i processi successivi all’entrata in vigore della L. 69/2009) di cuiall’art. 305 c.p.c., cui ha fatto riferimento la Corte territoriale.Numero registro generale 16731/2020Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 20213/2026Data pubblicazione 16/06/20267. Analogamente generico e non meglio circostanziato è l’assuntosecondo cui l’interruzione sarebbe stata dichiarata senza apprezzarel’esistenza o meno del presupposto di un effettivo pregiudizio per laparte rappresentata, essendo ignoto, al di là di ogni questione sullafondatezza in diritto di un tale assunto, a che cosa il ricorrente siintendesse riferire, visto che l’interruzione del processo opera afavore (e non contro) la parte il cui procuratore sia stato colpitodall’evento e visto che la decorrenza del termine decadenziale, nonè calcolata valorizzando eventuali inerzie della parte, ma conriferimento al momento del recupero dello ius postulandi da partedel difensore, cui mai è stato provato fosse stato precedentementerevocato il mandato.8. Se dunque la sentenza della Corte territoriale risulta erronea nellaparte in cui, in relazione ad un caso di sospensione, onde motivarel’estinzione del processo, valorizza un onere di diligenza deldifensore e ne ritiene ciononostante possibile la presenza in udienza,deve osservarsi come la predetta pronuncia appare comunquecorretta in quanto, secondo quanto già evidenziato, la riassunzionedel processo avvenne dinanzi alla medesima Corte territoriale benoltre il termine a partire dal quale lo stesso poteva e doveva essereriassunto dal difensore, la cui sospensione era oramai (al 2019)venuta meno da tempo (v. Cass. n. 1669 del 2023, Rv. 666793-01,secondo la quale il principio di economia processuale (quale riflessodella garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il poteredella Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4,c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata anche conriferimento all’ “error in procedendo”, in particolare all’ “error iniudicando de modo procedendi” (cioè all'errore di applicazione dellanorma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività),indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazioneNumero registro generale 16731/2020Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 20213/2026Data pubblicazione 16/06/2026dipenda dall'erronea soluzione di una “quaestio iuris” o di una“quaestio facti”, trattandosi di fatto processuale rispetto al quale laCorte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo).9. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenzadelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali inmisura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 giugno 2016.La PresidenteGabriella Marchese
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