Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 33294/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 14 marzo 2023 il Tribunale di Imperia in composizione monocratica ha rigettato la richiesta di restituzione di una vettura oggetto di sequestro probatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 483 cod. pen. 2.

Avverso siffatta ordinanza ha proposto ricorso l'imputato attraverso il difensore di fiducia con atto contenente i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge tradottasi in assenza di motivazione.

La motivazione secondo la quale la carta di circolazione costituisce corpo di reato o cosa pertinente al reato è apparente e tautologica.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per assenza dei presupposti del sequestro probatorio.

La carta di circolazione non costituisce corpo di reato dal momento che la contestazione mossa al ricorrente è quella di un falso ideologico e non di falso materiale.Il giudice avrebbe potuto ricondurre la carta di circolazione alle cose pertinenti al reato e necessarie per il suo accertamento, ma in tal caso sarebbe stato possibile trattenere una fotocopia del documento e rilasciare l'originale all'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 263 cod. proc. pen. prevede che, nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il pubblico ministero con decreto motivato, e contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127 cod. proc. pen.

Nell'ipotesi in cui la l'istanza sia presentata in relazione ad una sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione. 1.Questa Corte ha chiarito che l'art. 263 cod. proc. pen. non si applica al procedimento di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio nella fase compresa tra l'esercizio dell'azione penale e la definitività della sentenza, che è la situazione in cui è stato emesso il provvedimento impugnato; dunque anche al caso di specie risultando che è stata fissata la prima udienza del dibattimento, per cui, anche se questo non è ancora iniziato, certamente è stata esercitata l'azione penale, come risulta anche dal fatto che il giudice che ha provveduto sull'istanza è, appunto, il giudice del dibattimento.

1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affrontato la questione distinguendo la ipotesi in cui la richiesta di restituzione provenga dal diretto interessato o provenga dal terzo:risulta divisa con riferimento alla posizione del terzo.

1.1.1. Con riferimento alla posizione del terzo, una parte della giurisprudenza ritiene ammissibile il ricorso: "È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione, avanzata dal terzo, in relazione alle cose sottoposte a sequestro probatorio disposto dal giudice per l'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha chiarito che tale soluzione, costituzionalmente orientata, è idonea a colmare il vuoto di tutela, garantendo l'interesse all'immediata restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, assicurata dall'ordinamento sia in fase di indagini preliminari, sia nel corso del giudizio, sia in fase esecutiva)" Sez.5, n. 37145 del 24/05/2022, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 283598).

Una diversa sentenza più risalente ha invece affermato che "in tema di provvedimenti cautelari reali, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo (ex art. 316 cod. proc. pen.), sia di sequestro preventivo (ex art. 321 cod. proc. pen.), sia di sequestro probatorio (ex art. 253 cod. proc. pen.), come emerge dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322, con l'art. 324 cod. proc. pen., il codice processuale prevede solamente la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.

Non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto avverso il ricorso provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri" (Sez.6, 1925 del 20/05/1999, Giordano, Rv. 21451); nello stesso senso Sez.1, n. 45623 del 17/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249177: "Non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottata dal giudice nella fase del giudizio. (Conforme: Sez.1 n. 1635 del 16/12/2014, Ioannis, Rv. 261864) e Sez. 6, 54424 del 27/04/2018 PG/Calabrò, Rv. 274680 - 02, che richiama in motivazione Sez. 5, n. 3250 del 12/12/2012, dep. 2013, Suero, Rv. 254376: "È inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro (conservativo, preventivo o probatorio) avanzata nel corso del giudizio di merito." 1.1.2 Con riferimento alla richiesta di restituzione proposta dal diretto interessato nella fase dibattimentale la giurisprudenza di questa Corte (richiamando il precedente specifico di sez. 2, n. 43778 del 10/10/2013, Rv. 257307, che richiama a sua volta un orientamento consolidato di codesta Corte) afferma che, quando l'istanza proviene dall'imputato, come nel caso di specie, si applica l'art. 586 c.p.p.; l'ordinanza, cioè, è impugnabile con la sentenza dibattimentale. (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Rv. 274680).

È una situazione diversa sia da quella in cui il procedimento è in fase di udienza preliminare, sia da quella in cui l'istanza proviene dal terzo (motivo per cui la suddetta giurisprudenza ha ritenuto ammissibile il ricorso in quel caso).

Per quanto, nel caso di specie, il dibattimento non sia ancora iniziato, non vi è, però, dubbio che il procedimento si trovi in una fase non regolata dall'art. 263 cod. proc. pen. 1.2.

La recente sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte, in base a quanto emerge dall'informazione provvisoria (S.U. ud. 26 gennaio 2023, L.A.), appare confermare siffatta soluzione laddove ha affermato che la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, non è impugnabile dall'interessato.

La citata pronunzia ha risolto il contrasto sussistente nella giurisprudenza di questa Corte sulla ricorribilità per cassazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio da parte dell'interessato adottato dal giudice dell'udienza preliminare.

2. Il ricorso è inammissibile perché l'ordinanza in questione non è autonomamente e direttamente impugnabile dinanzi a questa Corte. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro mille.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 14 marzo 2023 il Tribunale di Imperia in composizione monocratica ha rigettato la richiesta di restituzione di una vettura oggetto di sequestro probatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 483 cod. pen. 2. Avverso siffatta ordinanza ha proposto ricorso l'imputato attraverso il difensore di fiducia con atto contenente i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge tradottasi in assenza di motivazione. La motivazione secondo la quale la carta di circolazione costituisce corpo di reato o cosa pertinente al reato è apparente e tautologica. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per assenza dei presupposti del sequestro probatorio. La carta di circolazione non costituisce corpo di reato dal momento che la contestazione mossa al ricorrente è quella di un falso ideologico e non di falso materiale.Il giudice avrebbe potuto ricondurre la carta di circolazione alle cose pertinenti al reato e necessarie per il suo accertamento, ma in tal caso sarebbe stato possibile trattenere una fotocopia del documento e rilasciare l'originale all'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 263 cod. proc. pen. prevede che, nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il pubblico ministero con decreto motivato, e contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127 cod. proc. pen. Nell'ipotesi in cui la l'istanza sia presentata in relazione ad una sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione. 1.Questa Corte ha chiarito che l'art. 263 cod. proc. pen. non si applica al procedimento di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio nella fase compresa tra l'esercizio dell'azione penale e la definitività della sentenza, che è la situazione in cui è stato emesso il provvedimento impugnato; dunque anche al caso di specie risultando che è stata fissata la prima udienza del dibattimento, per cui, anche se questo non è ancora iniziato, certamente è stata esercitata l'azione penale, come risulta anche dal fatto che il giudice che ha provveduto sull'istanza è, appunto, il giudice del dibattimento. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affrontato la questione distinguendo la ipotesi in cui la richiesta di restituzione provenga dal diretto interessato o provenga dal terzo:risulta divisa con riferimento alla posizione del terzo. 1.1.1. Con riferimento alla posizione del terzo, una parte della giurisprudenza ritiene ammissibile il ricorso: "È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione, avanzata dal terzo, in relazione alle cose sottoposte a sequestro probatorio disposto dal giudice per l'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha chiarito che tale soluzione, costituzionalmente orientata, è idonea a colmare il vuoto di tutela, garantendo l'interesse all'immediata restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, assicurata dall'ordinamento sia in fase di indagini preliminari, sia nel corso del giudizio, sia in fase esecutiva)" Sez.5, n. 37145 del 24/05/2022, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 283598). Una diversa sentenza più risalente ha invece affermato che "in tema di provvedimenti cautelari reali, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo (ex art. 316 cod. proc. pen.), sia di sequestro preventivo (ex art. 321 cod. proc. pen.), sia di sequestro probatorio (ex art. 253 cod. proc. pen.), come emerge dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322, con l'art. 324 cod. proc. pen., il codice processuale prevede solamente la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. Non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto avverso il ricorso provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri" (Sez.6, 1925 del 20/05/1999, Giordano, Rv. 21451); nello stesso senso Sez.1, n. 45623 del 17/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249177: "Non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottata dal giudice nella fase del giudizio. (Conforme: Sez.1 n. 1635 del 16/12/2014, Ioannis, Rv. 261864) e Sez. 6, 54424 del 27/04/2018 PG/Calabrò, Rv. 274680 - 02, che richiama in motivazione Sez. 5, n. 3250 del 12/12/2012, dep. 2013, Suero, Rv. 254376: "È inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro (conservativo, preventivo o probatorio) avanzata nel corso del giudizio di merito." 1.1.2 Con riferimento alla richiesta di restituzione proposta dal diretto interessato nella fase dibattimentale la giurisprudenza di questa Corte (richiamando il precedente specifico di sez. 2, n. 43778 del 10/10/2013, Rv. 257307, che richiama a sua volta un orientamento consolidato di codesta Corte) afferma che, quando l'istanza proviene dall'imputato, come nel caso di specie, si applica l'art. 586 c.p.p.; l'ordinanza, cioè, è impugnabile con la sentenza dibattimentale. (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Rv. 274680). È una situazione diversa sia da quella in cui il procedimento è in fase di udienza preliminare, sia da quella in cui l'istanza proviene dal terzo (motivo per cui la suddetta giurisprudenza ha ritenuto ammissibile il ricorso in quel caso). Per quanto, nel caso di specie, il dibattimento non sia ancora iniziato, non vi è, però, dubbio che il procedimento si trovi in una fase non regolata dall'art. 263 cod. proc. pen. 1.2. La recente sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte, in base a quanto emerge dall'informazione provvisoria (S.U. ud. 26 gennaio 2023, L.A.), appare confermare siffatta soluzione laddove ha affermato che la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, non è impugnabile dall'interessato. La citata pronunzia ha risolto il contrasto sussistente nella giurisprudenza di questa Corte sulla ricorribilità per cassazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio da parte dell'interessato adottato dal giudice dell'udienza preliminare. 2. Il ricorso è inammissibile perché l'ordinanza in questione non è autonomamente e direttamente impugnabile dinanzi a questa Corte. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro mille. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favor