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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 48099/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di: GIP TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha declinato la propria competenza funzionale, rispetto alla richiesta di giudizio immediato del 01/06/2023, avanzata dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 558-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625-bis, comma 2, n. 2 e n. 7) cod. pen. per essere la stessa relativa a fattispecie di reato per la quale è prevista, a norma dell'art. 550 cod. proc. pen., la citazione diretta a giudizio.

La decisione si fonda sul dettato dell'art. 558-bis cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. f) d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, relativo alla possibilità di emissione del decreto di giudizio immediato, anche in relazione a reati in ordine ai quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

2. Con ordinanza del 13/06/2023, il Tribunale di Napoli - in composizione monocratica - ha proposto conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte per la soluzione dello stesso.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve precisarsi, in via preliminare, come il conflitto negativo di competenza ora al vaglio di questo Collegio risulti ammissibile in rito, essendosi determinata una stasi irreversibile del procedimento, per avere due Giudici declinato la propria competenza funzionale in ordine al medesimo fatto; tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

2. Ai fini dell'inquadramento della questione, giova ricordare come l'art. 558-bis cod. proc. pen., di nuova introduzione ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia ampliato il novero delle fattispecie di reato in relazione alle quali è consentito emettere il decreto di giudizio immediato, ai sensi degli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen.

La previsione di tale modalità di instaurazione del giudizio, anche con riferimento a modelli legali in ordine ai quali è ordinariamente prevista la citazione diretta, è consequenziale al tenore della novella dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha rimodulato la fase dibattimentale inerente a tali reati.

Come desumibile dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto, tale modifica trae origine dalla introduzione - in ordine a tali fatlispecie incriminatrici - dell'udienza predibattimentale.

A quest'ultima, così come all'udienza preliminare, è affidato il compito di operare un esame iniziale, in ordine all'esistenza di un compendio di elementi, che consentano fondatamente di prevedere la possibile condanna dell'imputato; il requisito della evidenza probatoria, in tal caso, consente di accelerare il rito ed evitare tale udienza, così venendo incontro alle esigenze di celerità che rappresentano ratio e finalità della riforma.

Le nuove norme non indicano, in maniera espressa, quale sia il Giudice competente ad emettere il decreto di giudizio immediato, così lasciando aperta la possibilità di plurime letture del dato codicistico.

Attenendosi all'interpretazione che - della dedotta problematica - questa Sezione della Corte di Cassazione ha già preferito (Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, n.m.), sussistono dati di natura testuale, oltre che elementi di tipo logico e sistematico, che portano a ritenere comunque radicata la competenza in capo al Giudice per le indagini preliminari.

Nella parte motiva di tale decisione, infatti, questa Corte ha esposto le seguenti considerazioni, che possono essere integralmente mutuate in relazione alla fattispecie ora sottoposta al vaglio di questo Collegio: «L'art. 558-bis cod. proc. pen., nell'estendere il giudizio immediato ai reati a citazione diretta, stabilisce che «si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili».

Il tenore letterale della disposizione, ed ire, richiamo alle norme sul giudizio immediato "ordinario", consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello "ordinario", ma ha esteso il rito già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse.

Vi è poi un elemento testuale di tipo negativo, rappresentato dalla assenza di una disposizione che attribuisca la competenza a decidere in ordine alla ammissione del rito ad un giudice diverso da quello che vi è ordinariamente preposto, e cioè il giudice per le indagini preliminari e, specificamente, dalla mancanza di una previsione che ne attribuisca la competenza al giudice dell'udienza predibattimentale, di cui pure gli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. disciplinano ampiamente le attribuzioni.

Occorre poi considerare che, una volta introdotta nei procedimenti per i reati a citazione diretta la previsione generalizzata dell'udienza predibattimentale, la finalità specifica della previsione del giudizio immediato è quella di escludere lo svolgimento di detta udienza, in coerenza con le finalità acceleratorie proprie di tale rito.

5. Occorre ancora considerare la collocazione nel sistema del giudizio immediato e delle conseguenze che la sua richiesta prima, e la sua ammissione poi comportano nella sequenza processuale.

Nel giudizio immediato "ordinario", la richiesta formulata dall'organo dell'accusa costituisce una modalità di esercizio dell'azione penale e un atto d'impulso processuale, teso all'instaurazione del rito, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari, il quale, senza il contradditorio delle parti, è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare.

Proprio per le sue caratteristiche, il decreto di giudizio immediato riveste natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez.

U, n. 42:979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018).

Ciò evidenzia come la decisione sulla richiesta di giudizio immediato attenga necessariamente ancora alla fase delle indagini preliminari e sia proprio il suo accoglimento a segnare il passaggio a quella dibattimentale, la quale presuppone, appunto, l'avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio.

Sarebbe eccentrico a tale sistema e alla funzione che l'ordinamento attribuisce alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, affidare la valutazione sull'ammissibilità del rito per i reati a citazione diretta, la quale si colloca nella fase delle indagini preliminari, al giudice che interviene nella fase successiva, la cui competenza è attivata, appunto, proprio a seguito del passaggio alla fase dibattimentale.

Ed invero, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, l'art. 554-bis, nel disciplinare l'udienza predibattimentale, presuppone che un decreto di citazione a giudizio sia già stato emesso, costituendo esso il presupposto per il progredire del procedimento alla fase dibattimentale e per l'attivazione della competenza del giudice di quella fase.

L'art. 553 cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il pubblico ministero, formato il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al giudice dell'udienza di comparizione predibattinientale, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione».

3. Alle sopra riportate considerazioni, può aggiungersi il rilievo dell'assenza di incompatibilità di sorta, a carico del Giudice per le indagini preliminari, a provvedere - in situazioni processuali di vario genere - in ordine a reati in ordine ai quali è previsto che si debba, in via ordinaria, procedere attraverso la citazione diretta a giudizio.

E nemmeno può dimenticarsi il fatto che, laddove si dovesse riconoscere la competenza del Tribunale, nella veste di Giudice dell'udienza predibattimentale, verrebbe a determinarsi - nel caso di rigetto della richiesta del Pubblico ministero - una nuova ipotesi di incompatibilità, visto che tale Giudice non potrebbe poi celebrare né l'udienza dibattimentale, né il giudizio dibattimentale.

In sostanza, verrebbero a determinarsi sia una sostanziale regressione alla fase delle indagini preliminari, risultandone disarticolata la ordinaria sequenza processuale, sia - correlativamente - ulteriori problematiche di tipo organizzativo.

Il tutto risulterebbe, infine, privo di reali giustificazioni, quanto all'aspetto funzionale e strutturale del nuovo quadro normativo, con riferimento alla complessiva tenuta e coerenza del sistema.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il conflitto negativo deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al quale dovranno essere rimessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di: GIP TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha declinato la propria competenza funzionale, rispetto alla richiesta di giudizio immediato del 01/06/2023, avanzata dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 558-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625-bis, comma 2, n. 2 e n. 7) cod. pen. per essere la stessa relativa a fattispecie di reato per la quale è prevista, a norma dell'art. 550 cod. proc. pen., la citazione diretta a giudizio. La decisione si fonda sul dettato dell'art. 558-bis cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. f) d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, relativo alla possibilità di emissione del decreto di giudizio immediato, anche in relazione a reati in ordine ai quali è prevista la citazione diretta a giudizio. 2. Con ordinanza del 13/06/2023, il Tribunale di Napoli - in composizione monocratica - ha proposto conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte per la soluzione dello stesso. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve precisarsi, in via preliminare, come il conflitto negativo di competenza ora al vaglio di questo Collegio risulti ammissibile in rito, essendosi determinata una stasi irreversibile del procedimento, per avere due Giudici declinato la propria competenza funzionale in ordine al medesimo fatto; tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. 2. Ai fini dell'inquadramento della questione, giova ricordare come l'art. 558-bis cod. proc. pen., di nuova introduzione ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia ampliato il novero delle fattispecie di reato in relazione alle quali è consentito emettere il decreto di giudizio immediato, ai sensi degli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen. La previsione di tale modalità di instaurazione del giudizio, anche con riferimento a modelli legali in ordine ai quali è ordinariamente prevista la citazione diretta, è consequenziale al tenore della novella dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha rimodulato la fase dibattimentale inerente a tali reati. Come desumibile dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto, tale modifica trae origine dalla introduzione - in ordine a tali fatlispecie incriminatrici - dell'udienza predibattimentale. A quest'ultima, così come all'udienza preliminare, è affidato il compito di operare un esame iniziale, in ordine all'esistenza di un compendio di elementi, che consentano fondatamente di prevedere la possibile condanna dell'imputato; il requisito della evidenza probatoria, in tal caso, consente di accelerare il rito ed evitare tale udienza, così venendo incontro alle esigenze di celerità che rappresentano ratio e finalità della riforma. Le nuove norme non indicano, in maniera espressa, quale sia il Giudice competente ad emettere il decreto di giudizio immediato, così lasciando aperta la possibilità di plurime letture del dato codicistico. Attenendosi all'interpretazione che - della dedotta problematica - questa Sezione della Corte di Cassazione ha già preferito (Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, n.m.), sussistono dati di natura testuale, oltre che elementi di tipo logico e sistematico, che portano a ritenere comunque radicata la competenza in capo al Giudice per le indagini preliminari. Nella parte motiva di tale decisione, infatti, questa Corte ha esposto le seguenti considerazioni, che possono essere integralmente mutuate in relazione alla fattispecie ora sottoposta al vaglio di questo Collegio: «L'art. 558-bis cod. proc. pen., nell'estendere il giudizio immediato ai reati a citazione diretta, stabilisce che «si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili». Il tenore letterale della disposizione, ed ire, richiamo alle norme sul giudizio immediato "ordinario", consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello "ordinario", ma ha esteso il rito già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse. Vi è poi un elemento testuale di tipo negativo, rappresentato dalla assenza di una disposizione che attribuisca la competenza a decidere in ordine alla ammissione del rito ad un giudice diverso da quello che vi è ordinariamente preposto, e cioè il giudice per le indagini preliminari e, specificamente, dalla mancanza di una previsione che ne attribuisca la competenza al giudice dell'udienza predibattimentale, di cui pure gli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. disciplinano ampiamente le attribuzioni. Occorre poi considerare che, una volta introdotta nei procedimenti per i reati a citazione diretta la previsione generalizzata dell'udienza predibattimentale, la finalità specifica della previsione del giudizio immediato è quella di escludere lo svolgimento di detta udienza, in coerenza con le finalità acceleratorie proprie di tale rito. 5. Occorre ancora considerare la collocazione nel sistema del giudizio immediato e delle conseguenze che la sua richiesta prima, e la sua ammissione poi comportano nella sequenza processuale. Nel giudizio immediato "ordinario", la richiesta formulata dall'organo dell'accusa costituisce una modalità di esercizio dell'azione penale e un atto d'impulso processuale, teso all'instaurazione del rito, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari, il quale, senza il contradditorio delle parti, è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare. Proprio per le sue caratteristiche, il decreto di giudizio immediato riveste natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez. U, n. 42:979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018). Ciò evidenzia come la decisione sulla richiesta di giudizio immediato attenga necessariamente ancora alla fase delle indagini preliminari e sia proprio il suo accoglimento a segnare il passaggio a quella dibattimentale, la quale presuppone, appunto, l'avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio. Sarebbe eccentrico a tale sistema e alla funzione che l'ordinamento attribuisce alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, affidare la valutazione sull'ammissibilità del rito per i reati a citazione diretta, la quale si colloca nella fase delle indagini preliminari, al giudice che interviene nella fase successiva, la cui competenza è attivata, appunto, proprio a seguito del passaggio alla fase dibattimentale. Ed invero, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, l'art. 554-bis, nel disciplinare l'udienza predibattimentale, presuppone che un decreto di citazione a giudizio sia già stato emesso, costituendo esso il presupposto per il progredire del procedimento alla fase dibattimentale e per l'attivazione della competenza del giudice di quella fase. L'art. 553 cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il pubblico ministero, formato il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al giudice dell'udienza di comparizione predibattinientale, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione». 3. Alle sopra riportate considerazioni, può aggiungersi il rilievo dell'assenza di incompatibilità di sorta, a carico del Giudice per le indagini preliminari, a provvedere - in situazioni processuali di vario genere - in ordine a reati in ordine ai quali è previsto che si debba, in via ordinaria, procedere attraverso la citazione diretta a giudizio. E nemmeno può dimenticarsi il fatto che, laddove si dovesse riconoscere la competenza del Tribunale, nella veste di Giudice dell'udienza predibattimentale, verrebbe a determinarsi - nel caso di rigetto della richiesta del Pubblico ministero - una nuova ipotesi di incompatibilità, visto che tale Giudice non potrebbe poi celebrare né l'udienza dibattimentale, né il giudizio dibattimentale. In sostanza, verrebbero a determinarsi sia una sostanziale regressione alla fase delle indagini preliminari, risultandone disarticolata la ordinaria sequenza processuale, sia - correlativamente - ulteriori problematiche di tipo organizzativo. Il tutto risulterebbe, infine, privo di reali giustificazioni, quanto all'aspetto funzionale e strutturale del nuovo quadro normativo, con riferimento alla complessiva tenuta e coerenza del sistema.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il conflitto negativo deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al quale dovranno essere rimessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di
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