CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9490-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentantep.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale èelett.te dom.ta in ROMA, al L.[OSCURATO:PERSONA], n. 67; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3657/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che la CO . GE . FIN . S . P . A .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, il silenzio-rifiuto con cui l’Ufficio rigettò la richiesta di rimborso del credito I.V.A. per gli anni di imposta 2008 e 2009, maturato dalla [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . e da questa ceduto alla predetta CO . GE . FIN . nell’ambito del consolidato di gruppo del quale quest’ultima era la consolidante e la cedente (poi fusa, per incorporazione, nella SO . GE . PI . S . P . A .)la consolidata; che l’adita C.T.P. accolse il ricorso, con sentenza n. 2387/08/2020, avverso la quale l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia; quest’ultima, con sentenza n. 3657/01/2021, depositata il 12/10/2021 accolse il gravame, osservando – ai fini che in questa sede ancora rilevano - come la cessione dei crediti d’imposta dalla consolidata in favore della consolidante consente unicamente, nell’ambito ed in costanza –come nella specie - di consolidato, la loro utilizzazione ai fini della compensazione e non del rimborso; che avverso tale decisione la CO . GE . FIN . S . P . A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Considerato: che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 7 del D.M. 9 giugno 2004 e delle altre norme in materia di tassazione di gruppo, nonché dell’art. 2033 c.c. e delle altre norme in materia di ripetizione di indebito (cfr. ricorso, pp. 3, ult. cpv. e 4), per avere la C.T.R. erroneamente escluso che, in costanza di consolidato, i crediti trasferiti dalla consolidata alla consolidante posano formare oggetto di rimborso; che il motivo è infondato; che il d.m. 9 giugno 2004, recante disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli artt. da 117 a 128 del T.U.I.R., prevede, all'art. 7, lett. b), che ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito della società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43- ter del d.P.R. n. 602 del 1973; che tale disposizione non apporta, all’evidenza, limitazioni all’applicazione del principio contenuto nell'art. 124, comma 4, del T.U.I.R. che, tuttavia, disciplina la diversa ipotesi della interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (eventualmente anche rinnovato, ai sensi dell’art. 117, comma 3)di vigenza del consolidato, prevedendo che “le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nella esclusiva disponibilità della società o ente controllante”; che, in ultima analisi e diversamente da quanto sostenuto in ricorso (cfr., in specie, p. 8, penultimo cpv.), mentre l'art. 7 del d.m. 9 giugno 2004 cit. disciplina gli effetti dell'opzione per la tassazione di gruppo durante il triennio di durata dell'opzione (ovvero, come nella specie, durante il maggiore periodo di durata della stessa, conseguente al suo rinnovo espresso o tacito, ai sensi del cit. art. 117, comma 3), stabilendo che, in vigenza del consolidato, la cessione dei crediti – come nella specie -diversi dall'I.R.E.S. da parte della società "consolidata" possa avvenire ai soli fini della compensazione con la imposta sui redditi delle società del gruppo, l'art. 124 del T.U.I.R, che disciplina, al contrario, la distinta ipotesi della interruzione anticipata del consolidato prima del triennio (ovvero del maggiore periodo di durata dello stesso, a seguito di rinnovo, anche tacito), introduce il diverso principio della esclusiva disponibilità, in capo alla società controllante ( e non più, evidentemente, alla consolidante), delle eccedenze di imposta riportate a nuovo nell'ambito della tassazione di gruppo quando questa si sia anticipatamente interrotta (arg. da Cass., Sez. 5, 21.2.2018, n. 4155), senza che tale doppio regime determini –contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - alcun vulnus dei diritti della contribuente e, in specie, l’impossibilità “di far valere il proprio diritto di credito” (cfr. ricorso, p. 5); che la C.T.R., nel confermare la legittimità del diniego di rimborso del credito I.V.A. in costanza di consolidato (benché rinnovato rispetto all’iniziale triennio) si è, dunque, attenuta ai suddetti principi; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con integrale compensazione delle spese di legittimità, considerata la novità delle questioni affrontate; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa