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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 luglio 2024

Cassazione n. 35055/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE - sezione distaccata di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in epigrafe indicata.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, inf tti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo special della Corte di cassazione. (cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/201 , Aiello, Rv. 27201601, che, in motivazione, ha precisato che va tenuta distinta la leg ttimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima Ila titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valu ati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal r corso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene qua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammercle.

Così deciso in Roma il 19 luglio 2024 L'estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE - sezione distaccata di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in epigrafe indicata. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, inf tti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo special della Corte di cassazione. (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/201 , Aiello, Rv. 27201601, che, in motivazione, ha precisato che va tenuta distinta la leg ttimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima Ila titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valu ati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal r corso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene qua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammercle. Così deciso in Roma il 19 luglio 2024 L'estensore I
Sentenza Cassazione n. 35055/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris