CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Lecce;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in funzione ditribunale per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce,emessa in data 19 febbraio 2026, con cui è stata applicata nei confronti di AlessioPalmisano la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delittoprevisto dall’art. 74 d.P.R. n. 309/90, aggravato per essere l’associazionecomposta da più di dieci persone e armata, nonché ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod.pen. (capo 1, dal maggio 2022, con permanenza, nel territorio di Ostuni) e inrelazione ad alcuni reati fine: il concorso in alcuni episodi specifici di detenzione ecessione di cocaina (commessi sino al marzo 2023, contestati al capo 28) e diestorsione aggravata dall’uso di metodo mafioso, (commessa nel marzo 2023,contestata al capo 29).Le esigenze cautelari considerate nel provvedimento applicativo – le cuivalutazioni sono state confermate dall’ordinanza qui impugnata – sono quellericonnesse al pericolo di recidivanza specifica.2. Il ricorrente impugna la predetta ordinanza, proponendo tre motivi diricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggepenale e vizio di motivazione in relazione al giudizio di sussistenza di gravi indizidi colpevolezza con riferimento al reato associativo, sotto il profilo del contributodella condotta materiale tenuta dal ricorrente, quanto sotto il profilo del dolo«diretto e specifico» dell’indagato di far parte del sodalizio.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dellalegge processuale e vizio di motivazione (per contraddittorietà processuale emanifesta illogicità della motivazione) con riferimento al giudizio di sussistenza digravi indizi di colpevolezza in relazione all’estorsione contestata al capo 29).Al ricorrente – non responsabile di condotte violente e minatorie – si può, alpiù, attribuire un tentativo di intermediazione con il presunto debitore, ma talecondotta non integra il concorso nel delitto di estorsione.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggeprocessuale (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazionealle esigenze cautelari e alla misura cautelare applicata in concreto.Sono stati trascurati il modesto profilo criminale di Palmisano e il suo contegnoprocessuale e il fatto che, oramai, il sodalizio è di fatto disarticolato.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso poiché tardivo.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio. Nessuna delle parti ha chiesto la trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, poiché presentato oltre il termine previsto dallalegge.2. Il Tribunale di Lecce ha pronunciato l'ordinanza impugnata in data 31 marzo2026 e ha depositato l’ordinanza, pronunciata ex art. 309 cod. proc. pen., in data14 maggio 2026. L'avviso di deposito della predetta ordinanza è stato notificatoalla persona sottoposta ad indagini e al suo difensore, unitamente all'interoprovvedimento, il successivo 15 maggio 2026.Il ricorso per cassazione qui in esame è stato depositato il giorno martedì 26maggio 2026, vale a dire dopo undici giorni.Risulta dunque superato il termine stabilito dalla legge per proporre ricorso percassazione avverso l’ordinanza con cui è stato esaminato il ricorso per riesame dimisure cautelari coercitive. Infatti, a norma dell'art. 311, comma 1, cod. proc.pen., «contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblicoministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensorepossono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione odalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. [...]».Si osserva, per inciso, che il ricorso risulta altresì depositato a mezzo PEC enon tramite il Portale deposito degli atti penali; ciò determinerebbe comunquel’inammissibilità dell’impugnazione, posto che, a fare data dal 01/04/2026 non èpiù prevista la possibilità del deposito dell'atto di impugnazione cautelare mediantePEC, se non in ipotesi di malfunzionamento del portale dei servizi telematici,debitamente certificato, ovvero accertato e attestato; sul punto, cfr. Sez. 6, n.23044 del 09/06/2026, Sallja, non mass.).3. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]