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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13386/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] f Ritenuto che: - la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentato omicidio e lesioni personali; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla idoneità e univocità degli atti a configurare il tentativo di omicidio.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il ricorrente non fa che riproporre considerazioni di merito in ordine alla dinamica dei fatti e ai presupposti per il delitto di tentato omicidio evidenziando elementi già presi in considerazione e attentamente valutati dalla Corte territoriale; prospettando, in realtà, una lettura alternativa delle fonti probatorie, per di più perplessa, atteso che si sostiene che la condotta dell'imputato era "compatibile" con la volontà di cagionare soltanto lesioni alla persona offesa.

In ogni caso, in nessun modo viene dimostrata la manifesta illogicità della motivazione, né emerge alcun travisamento probatorio, tenuto conto che l'appellante non aveva contestato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado.

In definitiva, il ricorrente chiede a questa Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa compiutamente e logicamente nella sentenza impugnata.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] f Ritenuto che: - la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentato omicidio e lesioni personali; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla idoneità e univocità degli atti a configurare il tentativo di omicidio. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il ricorrente non fa che riproporre considerazioni di merito in ordine alla dinamica dei fatti e ai presupposti per il delitto di tentato omicidio evidenziando elementi già presi in considerazione e attentamente valutati dalla Corte territoriale; prospettando, in realtà, una lettura alternativa delle fonti probatorie, per di più perplessa, atteso che si sostiene che la condotta dell'imputato era "compatibile" con la volontà di cagionare soltanto lesioni alla persona offesa. In ogni caso, in nessun modo viene dimostrata la manifesta illogicità della motivazione, né emerge alcun travisamento probatorio, tenuto conto che l'appellante non aveva contestato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado. In definitiva, il ricorrente chiede a questa Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa compiutamente e logicamente nella sentenza impugnata. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 13386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris