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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 14723/2026

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e del riesame di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;udita, per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 22/10/2025, il Tribunale del riesame di Roma accoglieval’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il locale GIP circondariale aveva rigettato l’istanza diapplicazione della misura cautelare custodiale in danno di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto aindagini per il reato di cui agli articoli 73, comma 4, e 80, d.P.R. 309/1990, per carenza digravità indiziaria, disponendo, per l’effetto, la misura cautelare di massimo rigore neiconfronti dell’indagato.2.

Avverso tale provvedimento ricorre il [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Con il primo motivo, lamenta violazione degli articoli 51 e 570 cod. proc. pen. inquanto, a fronte dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione presentata dal pubblicoministero, il Tribunale ha proceduto ad acquisire e utilizzare una informativa orale dellaProcura della Repubblica di Velletri, richiesta all’Ufficio requirente dopo la celebrazionedell’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente violazione anche del principio delcontraddittorio di cui all’articolo 111 Cost..Si era infatti eccepita la trasmissione del procedimento penale ad altra Autoritàgiudiziaria, già competente in forza di procedimento ivi pendente, di talché l’atto diimpugnazione era stato presentato da pubblico ministero originariamente incompetente eche non vantava interesse a richiedere la misura cautelare.Il Tribunale romano chiedeva, in data 23 ottobre 2025, ossia in data successiva allatrattazione orale, alla Procura della Repubblica di Velletri informazioni circa la pendenza delprocedimento a carico dell’imputato presso quell’Ufficio giudiziario.Tale iniziativa è al di fuori del contesto processuale e ordinamentale.2.2.

Con la seconda censura lamenta aspecificità delle argomentazioni addotte dalRiesame in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello del pubblico ministero.Si lamentava che il pubblico ministero avesse proceduto ad una mera rivisitazione delfatto rispetto al quadro oggetto di negativo scrutinio da parte del GIP denegante, senzaindicare, come richiede l’articolo 581 cod. proc. pen., in modo preciso «i motivi» di censura,con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono larichiesta (Cassazione, Sez. 6, n. 32355 del 08/07/2024).Il Tribunale del riesame ha invece risposto adducendo nuovi elementi di fatto afferenti aldolo e alla tipicità della condotta, travalicando i limiti della sua cognizione, con motivazioneispirata a una logica inquisitoria e del sospetto in cui il rapporto parentale deve trovare unadifesa a discarico, e in cui la presenza deve essere giustificata.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’articolo 273 cod. proc. pen.per travisamento delle emergenze investigative, eccepisce l’assenza di gravità indiziaria,nonché l’inutilizzabilità delle chat non trasmesse al Tribunale del riesame, il cui testo èsconosciuto.Lamenta, infine, violazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 170/2023,227/2023 e 2/2023 in relazione agli articoli 2 e 8 CEDU.Il Tribunale del riesame accoglie la ricostruzione del pubblico ministero in ordine allaasserita gravità, precisione e concordanza degli indizi a carico del ricorrente, costituiti da:possesso di un telefono criptato (358385582184100); presenza di una messaggisticawhatsapp con [OSCURATO:PERSONA], convivente della sorella; captazione in data 26/11/2024, nelcorso di servizio OCP, della presenza dell’utenza dell’indagato, tramite sistema «Imsicatcher», nei pressi dell’abitazione dello [OSCURATO:PERSONA], elementi che ne rendevano plausibile lapresenza in quella data nella di lui abitazione.L’indagato, nella ricostruzione accusatoria, non avrebbe indicato alcuna ragioneplausibile della sua presenza e del perché avrebbe aperto il cancello per far entrare ilcamion con lo stupefacente.Il ricorrente contesta per un verso la sussistenza del requisito della gravità indiziaria inpresenza di tali elementi fattuali (evidenziando come il Tribunale travisi il significato dellacondotta di aprire il cancello e il mero agganciarsi di celle telefoniche); deduce, poi, che lechat, non essendo state acquisite in atti, non sono utilizzabili in relazione alla giurisprudenza,anche costituzionale, sulla acquisizione di dati riservati e obbligo di rispetto del principio diproporzionalità.2.4.

Con il quarto motivo, evidenzia l’inutilizzabilità dei dati relativi al c.d.

«positioning»in quanto acquisiti al di fuori delle regole processuali e censura violazione dell’articolo 132del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.5.

Con un quinto motivo, lamenta mancanza di motivazione in relazione al periculumin mora.3.

In data 25 febbraio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’indagato, depositava motiviaggiunti in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.Quanto al primo motivo, insisteva nel dedurre violazione del principio del contraddittorioex art. 111 Cost. - art. 6 CEDU, posta la acquisizione ed utilizzazione ad opera del Tribunaledi una informativa orale della Procura della Repubblica di Velletri richiesta dopo la udienzadel 22/10/25, nonché contrasto con i principi sanciti dalla Corte di cassazione a SezioniUnite n. 15403 del 2024.Quanto al secondo motivo, esplicitava maggiormente la questione relativa allaaspecificità dei motivi di impugnazione cautelare del P.m.Lamenta poi violazione degli artt. 8 CEDU e 7 CDFUE, nonché violazione del divieto disorveglianza segreta, secondo le sentenze europee Podchasov c.

Russia, n. 33696/19- n.51409/19, Macharik c.

Repubblica Ceca, deduce ulteriori profili di contrasto con lagiurisprudenza sovranazionale, che elenca analiticamente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è inammissibile.2.1.

La difesa si limita a censurare la mera acquisizione dell’informazione dellapendenza del procedimento (acquisita direttamente presso la cancelleria della Procura dellaRepubblica, senza passare per il Pubblico Ministero), ma non contesta, nel merito, lafondatezza del dato acquisito (e, quindi, non deduce l’incompetenza per territorio dellaProcura territoriale), con conseguente inammissibilità, in parte qua, della deduzione, permancanza di un interesse concreto e attuale a far valere la nullità di ordine generale dedotta.2.2. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, poi, nel merito della doglianza, che secondo l’orientamento diquesta Corte (Sez.

F, n. 34858 del 30/07/2015, Liotta, Rv. 264502 – 01; Sez. 6, n. 45055 del30/11/2005, Sebastiano, Rv. 233511 - 01), in tema di procedimento di riesame delle misurecautelari personali, debba «escludersi che rientri fra gli atti da trasmettere, ai sensi dell'art.309 commi quinto e decimo cod. proc. pen., la nota di iscrizione dell'indagato nell'appositoregistro, che costituisce un adempimento imposto al P.M. per gli effetti di cui agli artt. 335 e407 cod. proc. pen., ma da cui non è possibile trarre elementi a favore o contro la personasottoposta ad indagini (v.

Corte cost. n. 307 del 2005)».Del pari, questa Corte ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione al Tribunale delriesame del decreto che autorizza la riapertura delle indagini non determina la perdita diefficacia del provvedimento coercitivo (Sez. 6, n. 32365 del 04/06/2003, Sapia, Rv. 226261 -01).In entrambi i casi, infatti (così il provvedimento ultimo citato), «si tratta di un atto dinatura meramente processuale, che non costituisce “elemento” su cui si fonda ilprovvedimento limitativo della libertà» (la Corte ha precisato che il decreto di riapertura delleindagini, al pari di qualsiasi atto di natura meramente processuale, può essere prodotto oacquisito, al fine di un'eventuale verifica, indipendentemente dall'osservanza del termineperentorio indicato dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen).Pertanto, non trattandosi di atto di indagine, ossia di un «elemento su cui la richiesta sifonda» ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 309, comma 5), idoneo aincidere sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari, bensì di mera acquisizione di undato storico (al pari, ad esempio, del certificato del casellario giudiziario o dei carichipendenti, atti che si limitano ad attestare una determinata situazione di fatto), la suaacquisizione al di fuori dell’udienza e successivamente alla stessa non determina violazionedel contraddittorio.3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Come correttamente indicato nell’impugnata ordinanza (pag. 5), la deduzione dispecifici elementi di fatto e di diritto emergenti dalle indagini rappresenta l’ubi consistamdell’appello cautelare del pubblico ministero (cui non compete la facoltà di proporreriesame), ossia l’unica occasione allo stesso concessa di contestare la motivazionedell’ordinanza che ha denegato la misura cautelare.Del resto, va evidenziato come l’ordinanza di rigetto, resa in sede di convalidadell’arresto, in relazione alla posizione del Markais si limitava (pag. 5) a poche righe in cuievidenziava l’assenza di collegamenti telematici con i due bulgari e con il cittadino albaneseShehaj [OSCURATO:PERSONA] e ad attribuire scarsa valenza indiziante all’apertura del cancello, elementiampiamente contestati nell’atto di appello, di cui genericamente si eccepiscel’inammissibilità.Manifestamente infondata è poi la deduzione secondo cui il riesame avrebbe aggiuntonuovi profili di valutazione, in quanto si è limitato alla valutazione dei pertinenti e specificiprofili di doglianza dedotti dal ricorrente (e analiticamente riportati anche nel ricorso).4.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Va preliminarmente osservato che la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non èomologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio dicolpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n.38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576).Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunqueelemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati.

I detti indizi, pertanto, non devonoessere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod.pen. proc., comma 2 (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiamal'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale,oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, gli indizi non devono essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc.pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora,Cass., Sez.

IV, 4 luglio 2003, Pilo; nonché, più di recente, Sez.

IV, 21 giugno 2005,Tavella)».Tanto premesso, la valutazione del quadro indiziario effettuata dal Tribunale delriesame capitolino (si rimanda in proposito alle pagine 6-8 dell’ordinanza impugnata) nonsolo non appare travisare le risultanze investigative (delle quali il ricorrente si limita aproporre una diversa interpretazione), ma, una volta stabilita la piena utilizzabilità (v. infra)del materiale probatorio, non presenta alcun profilo di manifesta illogicità.Va infatti evidenziato, quanto alle chat, che esse non sono state utilizzate nel lorocontenuto dall’ordinanza impugnata, ma esclusivamente come prova dei contatti tra ilricorrente e lo [OSCURATO:PERSONA] e la presenza del primo nei pressi dell’abitazione dello stesso, cosìcome del cellulare criptato in possesso dei bulgari Petzev.La giurisprudenza citata dal ricorrente non è quindi pertinente rispetto all’oggetto delpresente motivo di ricorso, che deve pertanto ritenersi manifestamente infondato.5.

Il quarto motivo, relativo alla dedotta inammissibilità dei dati di geolocalizzazione, èmanifestamente infondato.L’IMSI Catcher è un «code-catcher», ossia un apparecchio portatile (delle dimensionid’una valigetta), che, sfruttando la vulnerabilità delle reti di comunicazione, finge di essereun ponte radio, in modo da indurre i cellulari nei dintorni ad agganciarsi e carpirne i codiciidentificativi, sia il codice IMSI ([OSCURATO:PERSONA]) della Sim card, sia ilcodice IMEI ([OSCURATO:PERSONA]) del cellulare.La cattura dei codici del dispositivo è operazione (meramente) propedeutica a controlliulteriori, quali l’inoculazione del c.d. trojan.Proprio a cagione della sua natura propedeutica, secondo la giurisprudenza della Corte(Sez. 4, n. 41385 del 12/06/2018, Chirico, Rv. 273929 – 01), l'operazione di «individuazionedell'utenza da sottoporre a intercettazione telefonica mediante monitoraggio delle utenzepresenti in una determinata area, effettuata mediante l’impiego di apparecchiature in gradodi individuare i codici identificativi di un telefono mobile, previo posizionamento in prossimitàdel cellulare da «tracciare» (c.d.

«IMSI Catcher») non è, di per sé, esecutiva diun'intercettazione di conversazioni (non essendo ad essa assimilabile sul piano dell'oggetto,del contenuto e delle finalità), ma è ad essa necessariamente prodromica; si tratta indefinitiva di un'attività di individuazione che si rivolge esclusivamente all'identità del singoloapparecchio telefonico, e che neppure è finalizzata ad acquisire elementi sugli eventualicontatti telefonici che tale apparecchio intrattiene in un determinato arco temporale (talchéneppure potrebbe parlarsi, a ben vedere, di attività assimilabile all'acquisizione di tabulatitelefonici, acquisibili sulla base di autorizzazione del Pubblico ministero: cfr. Sez. 4, n. 26361del 25/03/2009, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 244384), potendo in definitiva essere ricondottaall'interno degli atti che la Polizia giudiziaria pone in essere di propria iniziativa ai fini di cuiall'art. 55 cod. proc. pen., in vista di successive attività investigative, e in modo non dissimilead altre specificamente previste dal codice di rito (si pensi all'identificazione personale di cuiall'art. 349 cod. proc. pen.; o alle ulteriori attività di cui agli artt. 352 e 354 cod. proc. pen.)».Si tratta, in buona sostanza, di una specie di servizio di osservazione, controllo epedinamento (che non richiede autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria) svolto conmodalità elettroniche.Pertanto, tale attività, che non opera alcuna intrusione nelle conversazioni in transitosull'apparecchio monitorato, non lede alcuno dei principi costituzionali o sovranazionali di cuiil ricorrente lamenta la violazione e non può essere assimilata a un mezzo di ricerca dellaprova, costituendo unicamente il presupposto operativo dell'attività captativa delleconversazioni.

Ne consegue che, per l'effettuazione del monitoraggio teso a individuare leutenze da sottoporre a intercettazione, non è necessario un decreto autorizzativo, che èinvece indispensabile (e costituisce ovviamente condizione sine qua non dell'utilizzabilitàdelle intercettazioni) per poter captare le conversazioni che transitano sull'utenza damonitorare, dopo che quest'ultima è stata individuata (così anche, da ultimo, Sez. 6, n. 4196del 04/12/2025, dep. 2026, Tromboli, non massimata; Sez. 3, n. 44047 del 26/09/2024,Morabito, Rv. 287351 - 01).6.

Il quinto motivo è inammissibile per genericità.Il Tribunale del riesame, alle pagine 8-9 dell’ordinanza impugnata, motivaadeguatamente in ordine alla sussistenza dell’esigenza special-preventiva di cui all’art. 274,lettera c), cod. proc. pen., evidenziando: l’assenza di stabile attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA]; lamancanza di prese di distanza dall’ambiente malavitoso, testimoniata dal rifiuto di fornire allapolizia giudiziaria il codice di sblocco del suo telefono cellulare criptato (il cui stessopossesso costituisce elemento indiziante); la palese inverosimiglianza delle argomentazioniutilizzate a giustificazione della sua presenza sul posto e della sua stessa presenza in Italia(che afferma essere limitata a 15-20 giorni prima, laddove il telefono in possesso del Merkaisrisulta aver agganciato celle italiane già dal novembre 2024), di tal guisa ritenendo idonea eproporzionata, anche in relazione alla assenza di una propria stabile abitazione, la solacustodia cautelare in carcere.A fronte di tale concreta motivazione, il motivo di ricorso si limita a una genericacontestazione, risultando così inammissibile.7.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del riesame di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;udita, per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 22/10/2025, il Tribunale del riesame di Roma accoglieval’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il locale GIP circondariale aveva rigettato l’istanza diapplicazione della misura cautelare custodiale in danno di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto aindagini per il reato di cui agli articoli 73, comma 4, e 80, d.P.R. 309/1990, per carenza digravità indiziaria, disponendo, per l’effetto, la misura cautelare di massimo rigore neiconfronti dell’indagato.2. Avverso tale provvedimento ricorre il [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione degli articoli 51 e 570 cod. proc. pen. inquanto, a fronte dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione presentata dal pubblicoministero, il Tribunale ha proceduto ad acquisire e utilizzare una informativa orale dellaProcura della Repubblica di Velletri, richiesta all’Ufficio requirente dopo la celebrazionedell’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente violazione anche del principio delcontraddittorio di cui all’articolo 111 Cost..Si era infatti eccepita la trasmissione del procedimento penale ad altra Autoritàgiudiziaria, già competente in forza di procedimento ivi pendente, di talché l’atto diimpugnazione era stato presentato da pubblico ministero originariamente incompetente eche non vantava interesse a richiedere la misura cautelare.Il Tribunale romano chiedeva, in data 23 ottobre 2025, ossia in data successiva allatrattazione orale, alla Procura della Repubblica di Velletri informazioni circa la pendenza delprocedimento a carico dell’imputato presso quell’Ufficio giudiziario.Tale iniziativa è al di fuori del contesto processuale e ordinamentale.2.2. Con la seconda censura lamenta aspecificità delle argomentazioni addotte dalRiesame in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello del pubblico ministero.Si lamentava che il pubblico ministero avesse proceduto ad una mera rivisitazione delfatto rispetto al quadro oggetto di negativo scrutinio da parte del GIP denegante, senzaindicare, come richiede l’articolo 581 cod. proc. pen., in modo preciso «i motivi» di censura,con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono larichiesta (Cassazione, Sez. 6, n. 32355 del 08/07/2024).Il Tribunale del riesame ha invece risposto adducendo nuovi elementi di fatto afferenti aldolo e alla tipicità della condotta, travalicando i limiti della sua cognizione, con motivazioneispirata a una logica inquisitoria e del sospetto in cui il rapporto parentale deve trovare unadifesa a discarico, e in cui la presenza deve essere giustificata.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’articolo 273 cod. proc. pen.per travisamento delle emergenze investigative, eccepisce l’assenza di gravità indiziaria,nonché l’inutilizzabilità delle chat non trasmesse al Tribunale del riesame, il cui testo èsconosciuto.Lamenta, infine, violazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 170/2023,227/2023 e 2/2023 in relazione agli articoli 2 e 8 CEDU.Il Tribunale del riesame accoglie la ricostruzione del pubblico ministero in ordine allaasserita gravità, precisione e concordanza degli indizi a carico del ricorrente, costituiti da:possesso di un telefono criptato (358385582184100); presenza di una messaggisticawhatsapp con [OSCURATO:PERSONA], convivente della sorella; captazione in data 26/11/2024, nelcorso di servizio OCP, della presenza dell’utenza dell’indagato, tramite sistema «Imsicatcher», nei pressi dell’abitazione dello [OSCURATO:PERSONA], elementi che ne rendevano plausibile lapresenza in quella data nella di lui abitazione.L’indagato, nella ricostruzione accusatoria, non avrebbe indicato alcuna ragioneplausibile della sua presenza e del perché avrebbe aperto il cancello per far entrare ilcamion con lo stupefacente.Il ricorrente contesta per un verso la sussistenza del requisito della gravità indiziaria inpresenza di tali elementi fattuali (evidenziando come il Tribunale travisi il significato dellacondotta di aprire il cancello e il mero agganciarsi di celle telefoniche); deduce, poi, che lechat, non essendo state acquisite in atti, non sono utilizzabili in relazione alla giurisprudenza,anche costituzionale, sulla acquisizione di dati riservati e obbligo di rispetto del principio diproporzionalità.2.4. Con il quarto motivo, evidenzia l’inutilizzabilità dei dati relativi al c.d. «positioning»in quanto acquisiti al di fuori delle regole processuali e censura violazione dell’articolo 132del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.5. Con un quinto motivo, lamenta mancanza di motivazione in relazione al periculumin mora.3. In data 25 febbraio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’indagato, depositava motiviaggiunti in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.Quanto al primo motivo, insisteva nel dedurre violazione del principio del contraddittorioex art. 111 Cost. - art. 6 CEDU, posta la acquisizione ed utilizzazione ad opera del Tribunaledi una informativa orale della Procura della Repubblica di Velletri richiesta dopo la udienzadel 22/10/25, nonché contrasto con i principi sanciti dalla Corte di cassazione a SezioniUnite n. 15403 del 2024.Quanto al secondo motivo, esplicitava maggiormente la questione relativa allaaspecificità dei motivi di impugnazione cautelare del P.m.Lamenta poi violazione degli artt. 8 CEDU e 7 CDFUE, nonché violazione del divieto disorveglianza segreta, secondo le sentenze europee Podchasov c. Russia, n. 33696/19- n.51409/19, Macharik c. Repubblica Ceca, deduce ulteriori profili di contrasto con lagiurisprudenza sovranazionale, che elenca analiticamente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. La difesa si limita a censurare la mera acquisizione dell’informazione dellapendenza del procedimento (acquisita direttamente presso la cancelleria della Procura dellaRepubblica, senza passare per il Pubblico Ministero), ma non contesta, nel merito, lafondatezza del dato acquisito (e, quindi, non deduce l’incompetenza per territorio dellaProcura territoriale), con conseguente inammissibilità, in parte qua, della deduzione, permancanza di un interesse concreto e attuale a far valere la nullità di ordine generale dedotta.2.2. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, poi, nel merito della doglianza, che secondo l’orientamento diquesta Corte (Sez. F, n. 34858 del 30/07/2015, Liotta, Rv. 264502 – 01; Sez. 6, n. 45055 del30/11/2005, Sebastiano, Rv. 233511 - 01), in tema di procedimento di riesame delle misurecautelari personali, debba «escludersi che rientri fra gli atti da trasmettere, ai sensi dell'art.309 commi quinto e decimo cod. proc. pen., la nota di iscrizione dell'indagato nell'appositoregistro, che costituisce un adempimento imposto al P.M. per gli effetti di cui agli artt. 335 e407 cod. proc. pen., ma da cui non è possibile trarre elementi a favore o contro la personasottoposta ad indagini (v. Corte cost. n. 307 del 2005)».Del pari, questa Corte ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione al Tribunale delriesame del decreto che autorizza la riapertura delle indagini non determina la perdita diefficacia del provvedimento coercitivo (Sez. 6, n. 32365 del 04/06/2003, Sapia, Rv. 226261 -01).In entrambi i casi, infatti (così il provvedimento ultimo citato), «si tratta di un atto dinatura meramente processuale, che non costituisce “elemento” su cui si fonda ilprovvedimento limitativo della libertà» (la Corte ha precisato che il decreto di riapertura delleindagini, al pari di qualsiasi atto di natura meramente processuale, può essere prodotto oacquisito, al fine di un'eventuale verifica, indipendentemente dall'osservanza del termineperentorio indicato dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen).Pertanto, non trattandosi di atto di indagine, ossia di un «elemento su cui la richiesta sifonda» ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 309, comma 5), idoneo aincidere sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari, bensì di mera acquisizione di undato storico (al pari, ad esempio, del certificato del casellario giudiziario o dei carichipendenti, atti che si limitano ad attestare una determinata situazione di fatto), la suaacquisizione al di fuori dell’udienza e successivamente alla stessa non determina violazionedel contraddittorio.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Come correttamente indicato nell’impugnata ordinanza (pag. 5), la deduzione dispecifici elementi di fatto e di diritto emergenti dalle indagini rappresenta l’ubi consistamdell’appello cautelare del pubblico ministero (cui non compete la facoltà di proporreriesame), ossia l’unica occasione allo stesso concessa di contestare la motivazionedell’ordinanza che ha denegato la misura cautelare.Del resto, va evidenziato come l’ordinanza di rigetto, resa in sede di convalidadell’arresto, in relazione alla posizione del Markais si limitava (pag. 5) a poche righe in cuievidenziava l’assenza di collegamenti telematici con i due bulgari e con il cittadino albaneseShehaj [OSCURATO:PERSONA] e ad attribuire scarsa valenza indiziante all’apertura del cancello, elementiampiamente contestati nell’atto di appello, di cui genericamente si eccepiscel’inammissibilità.Manifestamente infondata è poi la deduzione secondo cui il riesame avrebbe aggiuntonuovi profili di valutazione, in quanto si è limitato alla valutazione dei pertinenti e specificiprofili di doglianza dedotti dal ricorrente (e analiticamente riportati anche nel ricorso).4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Va preliminarmente osservato che la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non èomologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio dicolpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n.38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576).Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunqueelemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devonoessere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod.pen. proc., comma 2 (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiamal'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale,oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, gli indizi non devono essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc.pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora,Cass., Sez. IV, 4 luglio 2003, Pilo; nonché, più di recente, Sez. IV, 21 giugno 2005,Tavella)».Tanto premesso, la valutazione del quadro indiziario effettuata dal Tribunale delriesame capitolino (si rimanda in proposito alle pagine 6-8 dell’ordinanza impugnata) nonsolo non appare travisare le risultanze investigative (delle quali il ricorrente si limita aproporre una diversa interpretazione), ma, una volta stabilita la piena utilizzabilità (v. infra)del materiale probatorio, non presenta alcun profilo di manifesta illogicità.Va infatti evidenziato, quanto alle chat, che esse non sono state utilizzate nel lorocontenuto dall’ordinanza impugnata, ma esclusivamente come prova dei contatti tra ilricorrente e lo [OSCURATO:PERSONA] e la presenza del primo nei pressi dell’abitazione dello stesso, cosìcome del cellulare criptato in possesso dei bulgari Petzev.La giurisprudenza citata dal ricorrente non è quindi pertinente rispetto all’oggetto delpresente motivo di ricorso, che deve pertanto ritenersi manifestamente infondato.5. Il quarto motivo, relativo alla dedotta inammissibilità dei dati di geolocalizzazione, èmanifestamente infondato.L’IMSI Catcher è un «code-catcher», ossia un apparecchio portatile (delle dimensionid’una valigetta), che, sfruttando la vulnerabilità delle reti di comunicazione, finge di essereun ponte radio, in modo da indurre i cellulari nei dintorni ad agganciarsi e carpirne i codiciidentificativi, sia il codice IMSI ([OSCURATO:PERSONA]) della Sim card, sia ilcodice IMEI ([OSCURATO:PERSONA]) del cellulare.La cattura dei codici del dispositivo è operazione (meramente) propedeutica a controlliulteriori, quali l’inoculazione del c.d. trojan.Proprio a cagione della sua natura propedeutica, secondo la giurisprudenza della Corte(Sez. 4, n. 41385 del 12/06/2018, Chirico, Rv. 273929 – 01), l'operazione di «individuazionedell'utenza da sottoporre a intercettazione telefonica mediante monitoraggio delle utenzepresenti in una determinata area, effettuata mediante l’impiego di apparecchiature in gradodi individuare i codici identificativi di un telefono mobile, previo posizionamento in prossimitàdel cellulare da «tracciare» (c.d. «IMSI Catcher») non è, di per sé, esecutiva diun'intercettazione di conversazioni (non essendo ad essa assimilabile sul piano dell'oggetto,del contenuto e delle finalità), ma è ad essa necessariamente prodromica; si tratta indefinitiva di un'attività di individuazione che si rivolge esclusivamente all'identità del singoloapparecchio telefonico, e che neppure è finalizzata ad acquisire elementi sugli eventualicontatti telefonici che tale apparecchio intrattiene in un determinato arco temporale (talchéneppure potrebbe parlarsi, a ben vedere, di attività assimilabile all'acquisizione di tabulatitelefonici, acquisibili sulla base di autorizzazione del Pubblico ministero: cfr. Sez. 4, n. 26361del 25/03/2009, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 244384), potendo in definitiva essere ricondottaall'interno degli atti che la Polizia giudiziaria pone in essere di propria iniziativa ai fini di cuiall'art. 55 cod. proc. pen., in vista di successive attività investigative, e in modo non dissimilead altre specificamente previste dal codice di rito (si pensi all'identificazione personale di cuiall'art. 349 cod. proc. pen.; o alle ulteriori attività di cui agli artt. 352 e 354 cod. proc. pen.)».Si tratta, in buona sostanza, di una specie di servizio di osservazione, controllo epedinamento (che non richiede autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria) svolto conmodalità elettroniche.Pertanto, tale attività, che non opera alcuna intrusione nelle conversazioni in transitosull'apparecchio monitorato, non lede alcuno dei principi costituzionali o sovranazionali di cuiil ricorrente lamenta la violazione e non può essere assimilata a un mezzo di ricerca dellaprova, costituendo unicamente il presupposto operativo dell'attività captativa delleconversazioni. Ne consegue che, per l'effettuazione del monitoraggio teso a individuare leutenze da sottoporre a intercettazione, non è necessario un decreto autorizzativo, che èinvece indispensabile (e costituisce ovviamente condizione sine qua non dell'utilizzabilitàdelle intercettazioni) per poter captare le conversazioni che transitano sull'utenza damonitorare, dopo che quest'ultima è stata individuata (così anche, da ultimo, Sez. 6, n. 4196del 04/12/2025, dep. 2026, Tromboli, non massimata; Sez. 3, n. 44047 del 26/09/2024,Morabito, Rv. 287351 - 01).6. Il quinto motivo è inammissibile per genericità.Il Tribunale del riesame, alle pagine 8-9 dell’ordinanza impugnata, motivaadeguatamente in ordine alla sussistenza dell’esigenza special-preventiva di cui all’art. 274,lettera c), cod. proc. pen., evidenziando: l’assenza di stabile attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA]; lamancanza di prese di distanza dall’ambiente malavitoso, testimoniata dal rifiuto di fornire allapolizia giudiziaria il codice di sblocco del suo telefono cellulare criptato (il cui stessopossesso costituisce elemento indiziante); la palese inverosimiglianza delle argomentazioniutilizzate a giustificazione della sua presenza sul posto e della sua stessa presenza in Italia(che afferma essere limitata a 15-20 giorni prima, laddove il telefono in possesso del Merkaisrisulta aver agganciato celle italiane già dal novembre 2024), di tal guisa ritenendo idonea eproporzionata, anche in relazione alla assenza di una propria stabile abitazione, la solacustodia cautelare in carcere.A fronte di tale concreta motivazione, il motivo di ricorso si limita a una genericacontestazione, risultando così inammissibile.7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]