CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 31952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è, oltre che generico in quanto privo di reale critica, reiterativo di identiche doglianza già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto riferimento alle precise minacce di morte rivolte al personale di polizia penitenziaria che si palesa eccentrico definire - come effettuato dal ricorrente - quale manifestazione di "scontentezza"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il PiTsidente