CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 28227/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25210- 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. RICORRENTE contro MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO per la correzione dell'ordinanza n. 18818/2020 di questa Corte, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 18818 dei 17.7/10.9.2020 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2112/2018 della Corte d'Appello di Milano. /9 2. Con ricorso in data 29.9.2020 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto correggersi l'ordinanza n. 18818/2020 di questa Corte, nella parte in cui risulta omessa la distrazione in suo favore delle spese di lite. 3. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 4. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 5. Il ricorso è fondato e va accolto. 6. Si dà atto in primo luogo che il ricorso è stato ritualmente notificato in data 29.9.2020 al Ministero dell'Interno. Si dà atto in secondo luogo che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio innanzi a questa Corte definito con l'ordinanza n. 18818/2020 e nel quale era costituito per il controricorrente, aveva dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. Si dà atto in terzo luogo che effettivamente il dictum n. 18818/2020 di questa Corte non reca alcuna statuizione in ordine all'invocata "distrazione". Si dà atto infine che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (cfr. Cass. sez. un. n. 31033/2019). 7. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438). 8. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. E' inapplicabile l'art. 13, 10 co. quater, del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte - ferma nel quantum la liquidazione delle spese di lite di cui all'ordinanza n. 18818 dei 17.7/10.9.2020 - accoglie il ricorso e per l'effetto dispone correggersi, così come corregge, l'anzidetta ordinanza n. 18818/2020, nel senso che laddove è pronunciata, in dispositivo, condanna del Ministero dell'Interno a rimborsare al controricorrente le "spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge", debba leggersi ed intendersi "condanna il Ministero dell'Interno a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore anticipatario del controricorrente, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge"; dispone che la presente ordinanza sia annotata sull'originale dell'ordinanza n. 18818 dei 17.7/10.9.2020 della prima sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2021. DEPOS