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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 20143/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 11483-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZ0,190 SC.A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. 26 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/01/2017; I udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

18. R.G. 11483/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. otteneva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un decreto che gli ingiungeva il pagamento di euro 7.320, quale somma dovuta a titolo di saldo per la fornitura e l'installazione di due cucine e di una cabina armadio.

Bugatti ha proposto opposizione nei confronti del decreto, opposizione che è stata rigettata dal Tribunale di Brescia in quanto i vizi erano stati tardivamente denunciati.

2. Bugatti ha impugnato la sentenza e il gravame è stato accolto dalla Corte d'appello di Brescia con la sentenza 3 gennaio 2017 n. 14.

La Corte d'appello ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma pari alla differenza tra euro 11.000 (somma determinata dal consulente tecnico d'ufficio per l'eliminazione dei vizi) ed euro 7.320 (pari al saldo dovuto); ha poi condannato FART Cucine a risarcire il danno, quantificato in euro 1.000.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. In data 25 novembre 2021 la ricorrente ha notificato un atto con il quale ha rinunciato al ricorso.

La rinuncia è stata accettata dalla controparte.

L'atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all'art. 334 c.p.c.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo la controparte aderito alla rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11483-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZ0,190 SC.A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. 26 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/01/2017; I udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 18. R.G. 11483/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. otteneva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un decreto che gli ingiungeva il pagamento di euro 7.320, quale somma dovuta a titolo di saldo per la fornitura e l'installazione di due cucine e di una cabina armadio. Bugatti ha proposto opposizione nei confronti del decreto, opposizione che è stata rigettata dal Tribunale di Brescia in quanto i vizi erano stati tardivamente denunciati. 2. Bugatti ha impugnato la sentenza e il gravame è stato accolto dalla Corte d'appello di Brescia con la sentenza 3 gennaio 2017 n. 14. La Corte d'appello ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma pari alla differenza tra euro 11.000 (somma determinata dal consulente tecnico d'ufficio per l'eliminazione dei vizi) ed euro 7.320 (pari al saldo dovuto); ha poi condannato FART Cucine a risarcire il danno, quantificato in euro 1.000. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. In data 25 novembre 2021 la ricorrente ha notificato un atto con il quale ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dalla controparte. L'atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all'art. 334 c.p.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo la controparte aderito alla rinuncia. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
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