CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 20143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11483-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZ0,190 SC.A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. 26 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/01/2017; I udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 18. R.G. 11483/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. otteneva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un decreto che gli ingiungeva il pagamento di euro 7.320, quale somma dovuta a titolo di saldo per la fornitura e l'installazione di due cucine e di una cabina armadio. Bugatti ha proposto opposizione nei confronti del decreto, opposizione che è stata rigettata dal Tribunale di Brescia in quanto i vizi erano stati tardivamente denunciati. 2. Bugatti ha impugnato la sentenza e il gravame è stato accolto dalla Corte d'appello di Brescia con la sentenza 3 gennaio 2017 n. 14. La Corte d'appello ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma pari alla differenza tra euro 11.000 (somma determinata dal consulente tecnico d'ufficio per l'eliminazione dei vizi) ed euro 7.320 (pari al saldo dovuto); ha poi condannato FART Cucine a risarcire il danno, quantificato in euro 1.000. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. In data 25 novembre 2021 la ricorrente ha notificato un atto con il quale ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dalla controparte. L'atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all'art. 334 c.p.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo la controparte aderito alla rinuncia. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione