CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sORDINANZAsul ricorso N. 22744/2024 R.G. proposto da: lCASARIN VALERIA e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di BERTOLINIANNAMARIA, la prima rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], la secondada sé stessa ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in ea tti- ricorrenti -contro eCOMPAGNIA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., . in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel giudizio iscritto al N.27037/2020 R.G., dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliodigitale come in atti- intimata -avverso l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 6545/2024,depositata in data 12.3.2024;N. 22744/24 R.G. Numero registro generale 22744/2024Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8120/2026Data pubblicazione 01/04/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.1.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];rilevato che- Valeria e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.,affinché venga disposta la correzione del preteso errore materiale contenutonella ordinanza 12 marzo 2024, n. 6545, della Terza Sezione Civile di questaCorte;- il ricorso è stato regolarmente notificato alle parti del suddetto giudiziointeressate alla chiesta correzione, ossia alla [OSCURATO:PERSONA].p.a., che non ha svolto difese in questa sede;- le ricorrenti hanno depositato memoria;- il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;considerato che- con un primo motivo, si lamenta “Errore materiale nell’avere condannato lericorrenti a rifondere le spese di lite alla controricorrente in proprio e non nellaloro qualità di uniche eredi della signora [OSCURATO:PERSONA] (…) Commetteun’evidente svista la Corte Suprema di Cassazione laddove ha pronunciato lacondanna delle signore Valeria e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite infavore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. senza specificare neldispositivo che le ricorrenti hanno agito nel presente procedimento nella loroqualità di uniche eredi della signora [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, lacondanna andava pronunciata in tale veste e non in proprio”;Numero registro generale 22744/2024N. 22744/24 R.G. Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8120/2026Data pubblicazione 01/04/2026- con un secondo motivo si lamenta “Errore materiale nell’avere ritenutosussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 in capo allericorrenti in proprio e non nella loro qualità di uniche eredi della signoraAnnamaria Bertolini (…) Analogamente a quanto sopra sostenuto ha commessoun evidente imprecisione materiale la Suprema Corte laddove ha dichiarato lasussistenza dei presupposti processuali in capo alle signore Valeria e SilviaCasarin per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, aisensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, in proprio, senza considerare che lericorrenti hanno agito nel presente procedimento nella loro qualità di unicheeredi della signora [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, la sussistenza deipresupposti andava verificata in tale veste”;- dalla lettura del ricorso originario, definito dall’ordinanza in epigrafe, risultache le Casarin non spesero affatto la pretesa qualità di eredi beneficiate (v.ricorso in esame, p. 5), ma solo di “uniche eredi” della Bertolini, sic et simpliciter;- tanto esclude che la successiva ordinanza di questa Corte possa dirsi affettada un mero errore materiale, essendo quella conforme al contenuto specifico delricorso di adizione, come confezionato dalle allora ricorrenti;- la condanna alle spese di chi accetta puramente e semplicemente l’eredità dicolui che era già parte del processo non può che concernere l’erede in proprio enon già nella qualità, stante il subentro in universum ius defuncti e laconseguente confusione patrimoniale (tanto più che il ricorso per cassazioneavverso la sentenza d’appello venne proposto dalle stesse Casarin quale “unicheeredi” dalla madre, e non da quest’ultima), sicché la questione della richiestaNumero registro generale 22744/2024N. 22744/24 R.G. Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 8120/2026Data pubblicazione 01/04/2026specificazione potrebbe al più rilevare in ordine alla parziarietà dell’obbligazionetra coeredi, non certo per quanto paventato dalle odierne ricorrenti agiustificazione dell’iniziativa che occupa;- in ogni caso, l’ordinanza in epigrafe dà correttamente atto della spiegata qualitàdi eredi della Bertolini in capo alle ricorrenti;- pertanto, quello denunciato non è un errore materiale: la condanna delleCasarin alla rifusione delle spese costituisce la (corretta ed inevitabile)conseguenza logico-giuridica del descritto subentro delle chiamate - che hannoaccettato puramente e semplicemente l’eredità della madre - nell’interaposizione patrimoniale della de cuius, sia dal lato attivo che passivo;- il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;- non occorre provvedere sulle spese.p. q. m.la Corte dichiara il ricorso inammissibile.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno22.1.2026.Il Presidente