CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 23498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di Catanzaro, che, pronunciandosi in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui 336 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di nove mesi di reclusione. Rilevato che il primo motivo dedotto appare improponibile in quanto vedente in maniera diretta sul merito dell'accusa e sulla responsabilità dell'imputato, mentre quello veicolato con il secondo motivo appare generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale; quanto al terzo, esso si rivela del pari generico, limitandosi a dedurre la misura eccessiva della pena riportata, senza allegare la sussistenza di profili di illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier nsore - Il P idente [OSCURATO:PERSONA] F delbo i LERIA DErlogA