CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22387/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente-ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 258/2021 , pubblicatail 16/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La presente causa riguarda la successione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti lasciando i tre figli [OSCURATO:PERSONA], Angelina e Filippo. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio – dinanzi al Tribunale di Trani - i due fratelli, chiedendo la riduzione delle donazioni ricevute dai coeredi e la reintegrazione della quota di riserva. Il citato Tribunale acco glieva la domanda e disponeva la reintegrazione della quota di riserva dell’attrice mediante attribuzione, in favore della legittimaria, dell’unico bene relitto oggetto di comunione, determinando il conguaglio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare ai due fratelli. In via preliminare, lo stesso Tribunale aveva rigett ato l’eccezione di prescrizione dell’azione di riduzione sollevata da Filippo. La Corte d’appello di Bari, adita da [OSCURATO:PERSONA] con appello principale e da Filippo con appello incidentale, dichiarava – con la sentenza indicata in epigrafe - inammissibile l’appello incidentale, avendolo ritenuto tardivo. Secondo la sentenza impugnata l’appellato si era costituito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], opponendosi solo alla richiesta di inibitoria e senza dedurre alcunché circa l’eventuale violazione del proprio diritto di difesa. Invero, solo con la successiva comparsa, aveva dedotto, ai fini di giustificare la tempestività dell’appello incidentale, la nullità dell’atto di appello per mancato rispetto dei termini a comparire. Conseguentemente, secondo la Corte d’appello, «[...] l’eventuale nullità ex art. 163 - bis e 342, ultimo comma, c.p.c. si era tuttavia sanata perché non dedotta ex art. 164, comma, c.p.c. con la costituzione in giudizio, sicché la successiva proposizione di impugnazione incidentale non può che ritenersi tardiva». In quanto al resto, la Corte d’appello, preso atto dei conteggi proposti nella sentenza di primo grado impugnata (non contestati), riduceva il conguaglio dovuto da [OSCURATO:PERSONA] e Filippo ed esclu deva l’obbligo di conguaglio della medesima [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], in presenza di espressa rinunzia dell’avente diritto. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta, chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art.560 c.c. e vizio di motivazione, in presenza di un palese error in iudicando nell’impostazione dei calcoli in base ai quali sono stati definiti i conguagli. Dettomotivo è manifestamente fondato. Esso coglie un errore che risulta ictu oculi dalla semplice lettura della decisione impugnata. L’iter seguito dalla Corte d’appello è il seguente : a) essa ha determinato in € 94.020,40 la legittima spettante ai tre figli; b) ha riconosciuto che la legittimaria attrice ha ricevuto per successione (intestata) la quota di € 24.400,00, pari a 1/3 dell’immobile compreso nella successione (73.200,00); c) a tale importo ha aggiunto la somma € 20.000,00 pari a un terzo della somma di € 60.000,00 elargita dai genitori ai tre figli; d) quindi ha detratto l’importo di € 655,44, anticipato da [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse comune per il pagamento di imposte; e) in esito a tale calcolo ha infine determinato il quantum ancora dovuto a [OSCURATO:PERSONA] a soddisfazione della quota di riserva, che ha stabilito nel residuo valore di € 43.744,56. A questo punto la Corte di merito ha ritenuto che la legittima di [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere integrata mediante attribuzione dell’immobile ereditario del valore di € 73.200,00 e ha impo sto alla legittimaria il conguaglio di € 22.924,16, derivante dalla differenza fra il valore dell’immobile di € 73.200,00 e la legittima residua, al netto di quanto già ricevuto dalla legittimaria in base al calcolo di cui sopra. La Corte d’appello non si è però avveduta che, sulla base dei calcoli, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la sola donazione di € 20.000,00, da detrarre dalla legittima di € 94.020,40: quindi, aveva diritto di percepire, come legittimaria, ancora € 74.020,40. La Corte d’appello ha attribuito alla legittimaria il bene di minor valore di € 73.200,00, nondimeno, invece di integrare la differenza, ha condanna la stessa legittimaria a versare l’importo di €22.924,16. Al fine di correggere l’evidente errore risultante dalla sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che la Corte di merito, una volta operata il calcolo nel senso sopra indicato, avrebbe dovuto aggiungere i 2/3 del valore del bene relitto, pari a € 48.800,00, che i convenuti avrebbero dovuto cedere. Essendo il totale di € 92.544,46, inferiore al valore della quota di riserva di € 94.020,41, la ricorrente avrebbe ancora diritto al conguaglio di € 1.475,75. I due fratelli sarebbero stati, perciò, tenuti al pagamento della somma di € 737,92. 2. Come anticipato, l’errore commesso dalla Corte di merito è di palmare evidenza; tuttavia, il correttivo proposto dalla ricorrente, seppure giusto nell’esito finale, non è coerente con le norme in tema di tutela dei legittimari. Per determinare in concreto il valore delle quote riservate ai legittimari, è necessario procedere ad un calcolo, le cui fasi sono indicate dall’art. 556 c.c. In primo luogo, si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al tempo della morte. Dal valore così calcolato si detrae l’ammontare dei debiti ereditari (se ci sono). Al valore netto del relictum si aggiunge il valore dei beni elargiti con atti di disposizione tra vivi a titolo gratuito. Il risultato delle tre operazioni ora illustrate rappresenta il valore del patrimonio. È poi agevole stabilire - tenendo conto del numero e della qualità dei legittimari –quale sia la porzione indisponibile, o legittima, ad essi riservata, e quale la disponibile. Per determinare la quota spettante a ogni singolo legittimario, è necessario però ancora procedere ad un’ulteriore operazione: occorre imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Il valore dei beni oggetto di liberalità in conto (o di legati in sostituzione di legittima) deve essere imputato alla porzione indisponibile fino a concorrenza delle quote individuali spettanti ai gratificati. In aggiunta a quanto ricevuto a tale titolo, il legittimario ha diritto di conseguiresoltanto la differenza tra il valore della quota in astratto riservatagli dalla legge e quelli dei beni a lui donati o legati (purché, si intende, il valore di tale quota sia maggiore di quello di questi beni) (Cass. n. 12919/2012). In applicazione di tale modo di procedere, la Corte d’appello, una volta determinata il valore del patrimonio in € 423.091,83 (così la sentenza impugnata), avrebbe dovuto di conseguenza stabilire la quota riservata, pari, nell’ipotesi di concorso realizzatosi nel caso in esame (tre figli), a 2/3 del patrimonio: quindi € 282.061,22, cui corrispondeva la quota individuale di riserva € 94.020,40. A questo punto, la Corte d’appello avrebbe dovuto detrarre le donazioni ricevute dai tre figli, fino a concorrenza della quota individuale di ciascuno. Posto che i due legittimari Filippo e [OSCURATO:PERSONA] avevano ricevuto in donazione beni del valore di superiore alle rispettive quote individuale di riserva (€ 134.600,00 e € 156.275,00 [OSCURATO:PERSONA]), il loro diritto di riservatari risultava già soddisfatt o con le donazioni. Tale operazione di detrazione si imponeva anche per [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla somma di € 20.000,00, ricevuta in donazione. In forza di tale detrazione, la quota riservata di [OSCURATO:PERSONA] non risultava, come per i fratelli, interamente soddisfatta, ma si riduceva a € 74.020,41, che è inferiore a quello del bene relitto attribuitole dalla Corte d’appello, di € 73.200,00, sussistendo quindi una lesione residua di 820,41, da recuperare, in ipotesi, ascapito dei donatari. Il risultato è diverso da quello proposto dalla ricorrente solo in apparenza, perché nel ricorso la ricorrente aggiunge la somma di € 655,45, pari ai 2/3 del debito ereditario da essa pagato per intero, con diritto quindi a ripetere dagli altri due la quota di pertinenza. Tale recupero, in effetti, riguarda la ripartizione pro quota dei debiti ereditari e, a rigore, è estraneo all’operazioni al calcolo della quota di riserva ex art. 556 c.c. Infatti, se si detrae dall’importo proposto dalla ricorrente (1.475,85), la quota del debito (655,45) si ottiene la somma di 820,41, uguale a quello risultante dal calcolo sopra proposto. 3. In base al sistema di calcolo della legittima (art. 556 c.c.), le donazioni contribuiscono, nella stessa proporzione dei beni relitti (al netto dei debiti), a determinarne il valore della quota riservata al legittimario. Quando la legge dice, ad esempio, che all’unico figlio «è riservata la metà del patrimonio» (art. 537, comma 1, c.c.), vuole intendere che il minimum garantito al legittimario è uguale alla metà del valore dei beni relitti più la metà del valore dei beni donati. Tuttavia, una volta compiuta tale operazione di calcolo, l’intero valore della legittima si appunta anzitutto sul relictum , sul quale il legittimario deve prendere anche la parte del valore della stessa legittima calcolata sulle donazioni. Se i beni relitti sono sufficienti a soddisfare le ragioni del legittimario, il rilievo delle donazioni si sarà esaurito, sul piano esclusivamente contabile, all’interno del procedimento di riunione fittizia. In caso contrario, se cioè il relictum è insufficiente, le donazioni sono riducibili esclusivamente nei limiti di quella insufficienza, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delle proprie sostanze mediante testamento. Ciò si ricava specialmente dall’art. 553 c.c., in base al quale è vietata la riduzione delle donazioni (e dei legati) nella misura in cui i legittimari che la pretendono possono soddisfare il loro diritto sui beni lasciati nella successione, anche se ciò importi la totale esclusione di un erede non riservatario. E' stato rilevato che il termine «riduzione», usato dalla norma, è inesatto, in quanto tale norma comporterebbe una automatica compressione delle quote stabilite dalle norme sulla successione legittima, che non presuppone l'esercizio dell'azione di riduzione, ma avviene di diritto, attraverso il coordinamento delle norme, dispositive, dettate per la successione legittima, con quelle, cogenti, dettate per i legittimari: il non legittimario non succede nella quota in astratto predisposta, che viene successivamente compressa in rapporto a quanto spetti ancora al legittimario, ma succede subito nella quota che risulterà spettante in concreto. In caso di contestazioni, la sentenza ha sul punto funzione di mero accertamento di un effetto giuridico già prodotto. Con l'art. 553 c.c. si dà base testuale al principio che l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa, nel caso in esame, se non quando - e nella misura in cui -la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari. L'azione di riduzione potrà essere esperita solo per ovviare a quella parte di lesione che sopravviva nonostante il sacrificio totale delle porzioni dei coeredi non legittimari (Cass. n. 17856/2023). 4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ( cfr. Cass. n. 22325/2017) l'art. 553 c.c. è espressione di un principio generale, applicabile anche al concorso fra legittimari. Infatti «in base all'art.553 c.c., anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art 555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictume donatum , operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi» (così Cass. n. 1521/1980). Tale principio comporta che, q ualora la devoluzione dell’asse, in ipotesi operata secondo le norme della successione intestata, attribuisca al legittimario un valore inferiore alla quota di riserva, il regolamento della successione intestata subisce automaticamente un adattamento per conformarsi alle norme inderogabili sulla legittima . In questo senso le normi cogenti operano nel senso di limitare, fino ad escluderlo totalmente, il concorso di quei chiamati ab intestato i quali possono attingere solo dalla disponibile. Sono tali per definizione gli estranei e gli stessi legittimari, i quali abbiano già ricevuto, in donazione o per disposizioni testamentaria, un valore pari o superiore alla quota di riserva. Ciò significa che il legittimario che si rivolge contro i donatari con l’azione di riduzione ha già incamerato l’intero relictumo aveva il titolo per farlo (Cass. n . 12317/2019). 5. La Corte di merito si è attenuta a tale principio. Infatti, ha regolato il diritto della legittimaria attrice sui beni relitti, errando , tuttavia, in ordine al criterio di calcolo, senza intaccare le donazioni, che invece, seppure in minima parte, avrebbero dovutoessere ridotte. Consegue da quanto sopra che l’attribuzione del bene relitto in favore della legittimaria non è derivato dall’esercizio dell’azione di riduzione, ma è avvenuto, di diritto, in forza della riunione fittizia. È assorbito il secondo motivo del ricorso principale, riguardante la regolamentazione delle spese di lite. 6. Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha erroneamente dichiarato tardivo l’appello incidentale. Si rimprovera alla Corte di merito di non avere considerato che la parte appellata, che si costituisce nel sub- procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c., è tenuta in quella sede a difendersi limitatamente alle sole questioni relative alla sospensiva, e conserva il diritto di difendersi nel merito nei termini previsti dagli artt. 347 e 166 c.p.c. 7. Anche questomotivo del ricorso incidentale è fondato. Dal tenore della sentenza impugnata risulta che l’odierna ricorrente ha proposto appello e che in occasione della prima udienza del 19.5.2020, l’odierno controricorrente aveva depositato note di trattazione scritta (per la pandemia), con le quali, tra l’altro, si opponeva all'avversa richiesta di inibitoria. Il successivo 28.09.2020, il controricorrente ha, poi, depositato comparsa di risposta per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si opponeva all'appello e spiegava appello incidentale. La Corte di merito ha ritenuto tardivo tale appello, in quanto l’appellato si era costituito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza dedurre alcunché circa l’eventuale violazione del proprio diritto di difesa e solo con la successiva comparsa aveva denunciato, alfine di giustificare la tempestività del proprio appello incidentale, la nullità dell’atto di appello per mancato rispetto dei termini a comparire. Diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, all’udienza per la sospensiva del 19.05.2020, fissata al solo scopo di esaminare l’istanza sulla sospensiva ex art. 351 c.p.c. , non era onere dell’appellato eccepire alcuna violazione dei termini a comparire, trovando applicazione il principio secondo cui «La costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 c.p.c., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, atteso che, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo e, dall'altro, diversamente interpretando, l’appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 c.p.c.». (Cass. n. 21596/2017; Cass. n. 8150/2014; Cass. n. 8828/2008). 8. I restanti motivi del ricorso incidentale, proposti in via subordinata, sono assorbiti. Essi riguardano l’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione dell’azione di riduzione, rigettata dal primo giudice e riproposta in appello (secondo motivo) e l’insussistenza di una lesione determinata dalla donazione in suo favore(terzo motivo). 9. In conclusione, debbono essere accolti il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti motividi ambedue i ricorsi. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e perché decida sull’appello incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] (da qualificarsi tempestivo) . La Corte di rinvio provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e del ricorso incidentale; ri