Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43962/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; 17, OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di giudizio abbreviato; Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Ritenuto che la Corte di appello ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della pericolosità sociale del ricorrente, peraltro riconosciuto recidivo specifico e infraquinquennale, della sua indole violenta, dimostrata anche dalle gravi condotte di resistenza a pubblico ufficiale per le quali si procede, e dell'assenza di concreta resipiscenza o di condotte riparatorie in favore delle persone offese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; 17, OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di giudizio abbreviato; Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Ritenuto che la Corte di appello ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della pericolosità sociale del ricorrente, peraltro riconosciuto recidivo specifico e infraquinquennale, della sua indole violenta, dimostrata anche dalle gravi condotte di resistenza a pubblico ufficiale per le quali si procede, e dell'assenza di concreta resipiscenza o di condotte riparatorie in favore delle persone offese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottob
Sentenza Cassazione n. 43962/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris