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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35054/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli con la quale, all'esito di giudizio immediato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni cinque di reclu- sione per il reato di tentato omicidio, ex artt. 56, 575 e 61 cod. pen.

Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura la violazione della legge penale e l'insufficienza della motivazione per quanto attiene alla consulenza del medico legale, nonché l'illogicità e contraddittorietà della stessa.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.

Invero, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, non scandite dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il secondo motivo è invece manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto e contraddittorietà e illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte e nota spese, sicché l'imputato è tenuto - oltre alle spese processuali - anche alla rifusione delle spese sopportate nel grado da detta parte civile, come da liquidazione effettuata in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i N ..._„fr spese processuali e inW=0 della somma di euro tremilak" cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]* che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli con la quale, all'esito di giudizio immediato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni cinque di reclu- sione per il reato di tentato omicidio, ex artt. 56, 575 e 61 cod. pen. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura la violazione della legge penale e l'insufficienza della motivazione per quanto attiene alla consulenza del medico legale, nonché l'illogicità e contraddittorietà della stessa. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, non scandite dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto e contraddittorietà e illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte e nota spese, sicché l'imputato è tenuto - oltre alle spese processuali - anche alla rifusione delle spese sopportate nel grado da detta parte civile, come da liquidazione effettuata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i N ..._„fr spese processuali e inW=0 della somma di euro tremilak" cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]* che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 35054/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris