CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 aprile 2021
Cassazione n. 45614/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 16.4.2021, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi n. 48), 50), 52, 54 e 56 dell'imputazione provvisoria, attinente al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 ed a reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai profili di seguito indicati. Deduce che la gravità indiziaria affermata nel gravato provvedimento a carico del Riillo non trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi probatori. Secondo la prospettazione accusatoria, il ricorrente sarebbe mero partecipe del sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], avendolo coadiuvato nella attività di spaccio di stupefacenti e nel recupero di crediti da terze persone per l'acquisto di droga. Tuttavia, gli elementi emersi si riferiscono al solo Astorino Antoni9 il quale, dal tenore della decisione impugnata, sembra agire in totale "autonomia" rispetto agli altri asseriti sodali, giungendo a celare ai medesimi ogni sua presupposta attività. Il Tribunale ha ritenuto provata la partecipazione all'ipotizzata associazione solo in base all'asserita serialità dei presunti scambi di sostanze droganti, criterio insuscettibile di delineare l'automatica sussistenza di una compagine associativa ai sensi dell'art. 74 cit. Non è stato individuato il requisito della affectio societatis del ricorrente, né il suo ruolo. Non si rinvengono contatti tra il ricorrente e gli altri soggetti indicati al capo 48), né egli viene mai menzionato dai presunti sodali. Analogo vuoto probatorio sussiste in relazione alla contestazione dei reati-fine ex art. 73 tedìhiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riferiscono circostanze afferentiMe posizioni di altri coi ndagati . Il Tribunale si è limitato ad una esposizione sommaria e frammentata del fatto per affermare poi la non condivisibile conclusione circa la sussistenza della gravità indiziaria in capo al [OSCURATO:PERSONA], nonostante le argomentazioni spese riguardino con maggiore puntualità e precisione le posizioni di altri indagati (in specie [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezzaw in relazione al reato associativo e ai reati-fine di cui alla provvisoria imputazione, si pongono ai limiti della inammissibilità, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Invero, le censure del ricorrente cercano principalmente di evidenziare, deducendo essenzialmente dei vizi motivazionali, che nei confronti del Riillo non vi sarebbe prova di una sua effettiva partecipazione alla vita del sodalizio criminoso e che il suo coinvolgimento nei fatti in questione non sarebbe adeguatamente dimostrato dal tenore delle conversazioni captate. Ma è bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità. 3. Sul piano della gravità indiziaria, mette conto precisare che in sede cautelare la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'articolo 273 cod.proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (vedi articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque èlemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001. Infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 4. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell'indagine. In particolare, dal complesso delle conversazioni telefoniche intercettate e dall'esito dei servizi di osservazione sul territorio, è emersa la figura del ricorrente quale alter ego di Astorino, Antonio, figura apicale del sodalizio, composto da un gruppo ristretto di persone; gruppo descritto come snello e ben organizzato, con specifica ripartizione dei ruoli dei singoli associati, in cui il ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], si occupavalpro dello svolgimento di attività materiali, come la consegna della sostanza stupefacente ovvero il recupero dei crediti riferibili all'associazione. Lo stabile vincolo associativo fra i vari soggetti coinvolti è stato ricavato dalla fitta rete di contatti tra gli stessi censiti nel corso delle indagini; dalla detenzione comune della sostanza stupefacente, custodita sotto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ma accessibile anche agli altri associati (è anche risultato che parte della droga, quella che doveva servire ai rifornimenti più rapidi, fosse detenuta da [OSCURATO:PERSONA]); dalla condivisione delle sorti, dal punto di vista economico, delle operazioni di commercio di droga; dall'utilizzo di mezzi funzionali al raggiungimento dei propri scopi, vale a dire luoghi di stoccaggio della droga, automobili con doppifondi e camion per il suo trasporto, nonché cospicua disponibilità di denaro contante. Anche sui singoli episodi relativi ai reati-fine il Tribunale ha fornito un percorso argomentativo privo di aporie logiche, come tale insindacabile in Cassazione, avendo dato conto del contenuto delle conversazioni intercettate e del loro ragionevole significato in un'ottica sempre finalizzata al traffico di stupefacenti. Si tratta di argomentazioni coerenti e congrue rispetto al quadro probatorio a disposizione, le quali, chiarendo in modo esplicito su quali elementi si fonda la gravità indiziaria, non presentano alcuna contraddittorietà in relazione alle circostanze di fatto oggetto dell'indagine e che analizzano le captazioni utilizzate, illustrando il loro significato nell'ambito del più complessivo compendio raccolto dagli inquirenti. Rispetto all'analitico esame dei dialoghi ed al raffronto con i possibili elementi di interpretazione, le critiche formulate dal ricorrente sull'assenza di valore indiziante dl contenuto dei colloqui intercettati sono prive di consistenza, appalesandosi financo generiche ed avulse dal tessuto argomentativo che censurano, non opponendo un diverso quadro d'insieme rispetto a quanto ritenuto dal giudice della cautela, limitandosi a parcellizzarne la motivazione. Di contro, in sede cautelare la gravità del quadro indiziario, qualora non siano prospettabili alternative ipotesi ricostruttive del fatto, ben può essere desunta dalla lettura di conversazioni intercettate che risponda a criteri di razionalità e logica, nell'ambito del complessivo compendio probatorio. Nella specie, solo dopo avere verificato ad una ad una le conversazioni il Tribunale ne Conferma il valore dimostrativo delle accuse, alla luce della premessa ricostruzione dei legami e delle attività dei compartecipi. Del resto, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 5 a P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli