CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 28066/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28312/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. SPONTINI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., [OSCURATO:PERSONA], e del Responsabile del servizio urbanistico, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 622/2021, depositata in data 21/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. I controricorrenti hanno depositato atti che non hanno i requisiti di legge della memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 412/2012, dichiarata la contumacia del convenuto, accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava non dovute le somme relative ai consumi idrici (pari ad euro 11.328,27) che il [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi C.A.M.), gestore del servizio idrico integrato, gli aveva addebitato con le fatture relative ai tre quadrimestri del 2007 e con quella relativa al primo quadrimestre del 2008, e ogni altra somma pretesa dal gestore del servizio idrico al medesimo titolo. In particolare, escludeva la sussistenza del credito, ritenendo che le opere di urbanizzazione primaria, in particolare, la rete fognaria ed idrica, realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] erano state acquisite dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che il Consorzio aveva chiesto al CA.M. - che invece non aveva provveduto - di volturare i singoli contratti per la fornitura di acqua in capo ai consorziati. Atteso che nelle more del giudizio il C.A.M. gli aveva addebitato consumi idrici relativi al periodo giugno 2009-febbraio 2011, per un importo complessivo di euro 67.448,19, il [OSCURATO:PERSONA] conveniva nuovamente in giudizio il C.A.M., perché fosse accertato il suo difetto di legittimazione passiva relativamente al credito di euro 67.448,19,adducendo, a sostegno dell’azione, l’accertamento contenuto nella sentenza n. 412/2012, passata in giudicato, in merito al fatto che non fosse più titolare degli impianti cui era stata somministrata l’acqua e che il C.A.M. non avesse titolo per pretendere altre somme allo stesso titolo. Il C.A.M eccepiva che la cessione delle opere di urbanizzazione non avrebbe potuto determinare la volturazione del contratto di somministrazione idrica al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e in via riconvenzionale domandava la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo in contestazione e, autorizzato a chiamare in causa il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva, in subordine, che l’eventuale condanna fosse posta a carico del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] negava di essere il legittimato passivo della pretesa creditoria del C.A.M. e chiedeva di essere estromesso dal giudizio. Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 1142/2016, rigettava la domanda attorea e, accogliendo quella riconvenzionale, condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 67.448,19 oltre alle spese di giudizio, pari ad euro 13.430,00 sia a favore del C.A.M. sia del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di L’Aquila, investita dell’impugnazione dal [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 622/2021, depositata in data 21/04/2021, ha accolto parzialmente l’appello relativamente alla statuizione di condanna alle spese di lite del terzo chiamato ed ha confermato per il resto la sentenza del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo, ricorre per la cassazione di detta sentenza. Resistono con separati controricorsi il C.A.M. e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art. 2909 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 412/2012, aveva statuito che, a seguito dell’intervenuta acquisizione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ogni addebito relativo alla fornitura di acqua a carico del [OSCURATO:PERSONA] era ingiustificato, perciò aveva accertato la non debenza della somma di euro 11.328,37, portata dalle tre fatture del 2007 e da quella del 2008, e di ogni successiva somma che il convenuto avesse chiesto allo stesso titolo all’attore. Pertanto, la tesi del consorzio ricorrente è che fosse passato in giudicato l’accertamento della non debenza di alcuna somma per somministrazione idrica, essendo venuto meno, con l’acquisizione dell’impianto idrico da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il rapporto di fornitura La Corte d’appello ha escluso che si fosse formato il giudicato, per due ragioni: a) nel giudizio in corso la pretesa era diversa, in quanto si riferiva ad un altro periodo di fatturazione; b) il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza n.412/2012. Detta statuizione, basata su due autonome rationes decidendi, è stata attinta da un’articolata censura da parte del ricorente che lamenta il rilievo attribuito dal giudice a quo alla mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza n. 412/2012 del Comune di [OSCURATO:PERSONA], posto che in quel giudizio era stato domandato solo un accertamento negativo del credito vantato da C.A.M. e non anche la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA], e deduce che la statuizione passata in giudicato aveva riguardato non solo la debenza delle somme portate dalle fatture, ma anche l’inesistenza della fonte negoziale che dava diritto al C.A.M. di addebitargli le somme portate da ulteriori fatture per consumi idrici, essendo cessato il contratto di fornitura. 2) Il motivo è fondato. I principi richiamati dalla sentenza impugnata per escludere l’efficacia di giudicato non sono corretti, atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte: «in relazione ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto - ove il giudice pronunci su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità delgiudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento» (v. Cass. 29/11/2021, n. 37269; Cass. 17/8/2018, n. 20765; Cass.23/07/2015, n. 15493). Inoltre, sempre secondo il ricordato orientamento, la assunta diversità di oggetto della domanda (i crediti per cui si agisce) è inconferente, giacché «allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo».La circostanza in base alla quale, trattandosi di un rapporto per il quale la società creditrice emette di tanto in tanto le fatture per il pagamento delle prestazioni svolte, sono necessari diversi titoli esecutivi non esclude il vincolo del precedente giudicato: v. Cass. 14/09/2022, n.27013, la quale evoca, a supporto della bontà dell’approdo interpretativo qui condiviso, tra l’altro, Cass., Sez. Un., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15896, secondo la quale in unrapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autorità digiudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia delrapporto stesso. Anche la ulteriore ratio decidendi con cui la sentenza della Corte d’appello ha escluso la sussistenza dell’efficacia del giudicato per mancata partecipazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al giudizio conclusosi con la pronuncia passata in giudicato è errata. La ragione di tale errore non è quella denunciata dal parte ricorrente, ma essendo il giudicato rilevabile anche d’ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 14/09/2022, n. 27013 secondo cui l'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione), il Collegio ritiene che la censura debba accogliersi in forza dell’applicazione del principio elaborato dal prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, per il quale «ilgiudicato può spiegare efficacia riflessa, come affermazione oggettiva di verità, anche nei confronti diterzi rimasti estranei al giudizio, a meno che essi siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato, e possano quindi risentire da questo pregiudizio giuridico»(ex plurimus v. Cass. 17/06/2021, n.17387). Quando, invece, come nel caso di specie, i terzi rimasti estranei al giudizio siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, l’efficacia riflessa del giudicato non viene meno. 3) La Corte accoglie, pertanto, il ricorso; cassa la impugnata sentenza in relazione, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito, statuendo che il [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuto al pagamento della somma di euro 67.488,19, di cui alle fatture azionate dal C.A.M. nel giudizio Rg. n. 760/13. Dispone la condanna del C.A.M. al pagamento delle spese di lite sia a favore del [OSCURATO:PERSONA] sia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che liquida come segue: i) euro 13.430,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, per il giudizio di primo grado; ii) euro 13.635,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, per il giudizio di appello; iii) euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, per il giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara non tenuto il Co nsorzio [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] come in motivazione . Condanna il [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 13.430,00, oltre aspese generali e accessori di legge ; per il giudizio di appello in euro 13.635,00, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore sia del [OSCURATO:PERSONA] che del Comune di [OSCURATO:PERSONA] . Condanna il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari , olt