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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 22281/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25398/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in R oma , pi a zza di [OSCURATO:PERSONA] n. 58 , presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e dife nde unitamente a gli a vv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore , domiciliato in R oma , via G. Antonelli n. 49, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 186/2022della Corte d’Appello di Torino, depositata il 27/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, già dipendente del Comune di Torino con mansioni di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], venne licenziato senza preavviso in esito al procedimento disciplinare avviatonei suoi confronti per avere partecipato con altri colleghi alla consegna di un apparato radio collegato d alla centrale operativa ad un privato autista di carro attrezzi al fine di consentirgli di giungere celermente nei luoghi ove si verificavano incidenti stradali.

Il procedimento disciplinare era stato sospeso in pendenza del processo penalee riattivato dopo la condanna definitiva del ricorrente , il quale era stato nel frattempo riammesso in servizio decorsi i cinque anni di sospensione cautelare.

Il lavoratore impugnò il licenziamentodavanti al Tribunale di Torino , sia per motivi formali ( decadenza e tardività dell’azione disciplinare), sia per motivi sostanziali(sproporzione della sanzione).

Il T ribunale respinse la domanda con sentenza che venne impugnata davanti alla Corte d’Appello di Torino, la quale a sua volta respinse l’appello.

Contro tale sentenza il lavoratoreha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi .

Il Comune di Torino si è difeso con controricorso .

Entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglioai sensi degli artt. 37 5 e 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia « violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 55-ter e 55 - bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.».

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere legittima la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale e a considerare conseguentemente tempestiva l’azione disciplinare ripresa dal Comune di Torino nel termine perentorio di cui all’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.In particolare, il ricorrente rileva di avere subito ammesso tutti gli addebiti, il che escludeva la « particol are complessità dell’accertamento del fatto addebitato»e l’assenza di «elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione » che sono i presupposti che giustificano, secondo l’art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Occorre precisare che la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale è rimessa alladiscrezionalità della pubblica amministrazione , che deve agire in una prospettiva di prudenza, contemperando l’interesse pubblico ad una rapida applicazione della sanzione disciplinare con l’opportunità di una decisione più ponderata , quale può essere quella presa anche sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede penale, dove il dipendente può esercitare pienamente il suo diritto di difesa.

Non è un caso che tale principio sia stato più volte affermato da questa Corte in processi nei quali il lavoratore si lamentava che l’azione disciplinare fosse proseguita o fosse stata riavviata prima della definizione del processo penale (Cass.nn. 8410/2018; 12662/2019; 7085/2020 ).

Il presupposto oggettivo e tassativo per la sospensione del procedimento disciplinareè la pendenza del processo penale concernente i medesimi fatti rilevanti sul piano disciplinare.

Per questo, in un precedente citato nel ricorso, è stata ritenuta illegittima – e quindi inidonea a procrastinare il termine per la definizione del procedimento disciplinare – la sospensione disposta in pendenza del ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bisc.p.p. (« Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto»), che presuppone la definitività della sentenza penale di condanna(Cass. n. 5316/2017).

Per il resto, la Corte d’appello ha vagliato nel merito l’esercizio del potere discrezionale effettuatoin questo caso dal Comune di Torino, non ritenendolo irragionevole, tenuto conto che il comportamento del ricorrente si inseriva in un contesto più ampio nel qual e erano coinvolti anche altri agenti della [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di una valutazione sul merito, come tale non censurabile in questa sede di controllo di legittimità.

2. Il second o motivo denuncia «violazion e e /o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 55-quaterdel d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ».

Il ricorrente contesta alla C orte d’appello di avere ritenuto la sussistenza della «giusta causa» di licenziamento , e quindi di una «insanabile lesione del vincolo fiduciario», nonostante egli fosse stato riammesso in servizio dopo cinque anni di sospensione cautelare, svolgendo i compiti assegnatigli senza alcun demerito per altri cinque anni.

Inoltre, lamenta che il licenziamento senza preavviso gli sia stato comminato per una sorta di automatismoconseguente alla condanna penale, senza dare alcun peso al suo comportamento collaborativo, manifestatosi con l’immediata ammissione di responsabilità e con lo spontaneo risarcimento del danno nella misura di € 10.000. 2.1.Il motivo è infondato.

2.1.1. Quanto al primo aspetto, deve essere ribadito che è erronea l’affermazione secondo cui la riammissione in servizio, disposta una volta spirato il termine massimo di sospensione cautelare, sarebbe sintomatica dell’assenza di lesione del vincolo fiduciario.

Infatti, i l mancato ricorso alla sospensione cautelare facoltativa, di per sé, non può fare escludere che le condotte contestate siano di gravità tale da legittimare la sanzione espulsiva(v.

Cass. n. 15640/2018).

La sospensione facoltativa, infatti, in quanto misura cautelare e non disciplinare, trova la sua rationella necessità di tutelare la «credibilità dell’amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l’istituzione opera» (Corte Cost. n. 206/1999).

Essa «implica una valutazione discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] che deve tener conto, non solo della gravità dei fatti per i quali si procede in sede penale, ma anche dell’opportunità di affrontare l’alea insita nella misura cautelare, posto che quest’ultima potrebbe rivelarsi non giustificata all’esito del procedimento disciplinare.

Si tratta, quindi, di una valutazione sotto più aspetti non coincidente con quella che si esprime al momento dell’irrogazione della sanzione, sia perché rispetto a quest’ultima la misura persegue una diversa finalità, sia in quanto la sospensione interviene “nel corso” del processo penale o disciplinare, ossia in un momento anticipato rispetto all’accertamento della condotta nei suoi profili oggettivi e soggettivi.

Le considerazioni già espresse a maggior ragione valgono per la sospensione prevista dall’art. 5, comma 10, del CCNL 11.4.2008, alla quale si può fare ricorso una volta spirato il termine massimo quinquennale.

Anche in tal caso, infatti, si tratta di un potere discrezionale che va esercitato tenendo conto di una pluralità di fattori (pregiudizio per la credibilità dell’ente, ragioni di opportunità, necessità operative dell’ente) che non coincidono con quelli da apprezzare ai fini della valutazione sulla gravità dell’illecito» (Cass. n. 10236/2023, emessa in processo relativo al licenziamento di altro lavoratore coinvolto nella medesima vicenda).

2.1.2. Quanto al secondo aspetto,non è vero che la Corte territoriale abbia applicato un automatismo tra condanna penale e licenziamento disciplinare e, men che meno, che abbia affermato un siffatto automatismo come regula iuris da applicare nel caso concreto.

Anzi, si è preoccupata di verificare che nemmeno il giudice di primo grado l’avesse fatto, vagliando gli specifici indici di gravità del fatto pre visti dal contratto collettivo applicabile (CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA])e presi in considerazione dal giudice di primo grado.

Il«giudizio di valore» sulla giusta causa di licenziamento è stato dunque formulato in termini corretti dalla C orte d’appello, dando rileva nza alle caratteristiche oggettiv e e soggettivedell’illecito, alla luce dei criteri di gravità dettati dalla contrattazione collettiva, e tralasciando gli «elementi successivi alla condotta oggetto di valutazione ai fini disciplinari».

«In tutte le ipotesi in cui la sanzione disciplinare è irrogata in ragione del giudicato formatosi sulla responsabilità penale del dipendente si realizza la non coincidenza fra il momento in cui la condotta è stata tenuta e quello in cui la stessa è stata definitivamente acclarata, sicché il tempo decorso dall’epoca del fatto, così come non rende intempestiva la reazione disciplinare, non può essere valorizzato per escludere la lesione del vincolo fiduciario, perché solo la formazione del giudicato penale consente al datore di ritenere certa la responsabilità del prestatore e di misurare su detto accertamento la prognosi sulla correttezza o meno del futuro adempimento degli obblighi che dal rapporto di impiego scaturiscono» (Cass. n. 10236/2023).

La concentrazione dell’attenzionesul «momento in cui la condotta è stata tenuta» non può essere intesa in termini così assoluti da negare qualsiasi rilevanza ai comportamenti del lavoratore anche immediatamente successivi al fatto e dai quali si possanodesumere elementi di giudizio sulla sua personalità .

L’apodittica affermazione in tal senso contenuta nella sentenza impugnata merita, pertanto di essere corretta, ma senza che ne scaturisca la necessità di modificare il dispositivo (art. 384, comma 4, c.p.c.), posto che , in questo caso , anche i comportamenti più prossimi al fatto illecito allegati dal ricorrente come potenziali attenuanti a proprio favore (ammissione dei fatti, risarcimento del danno) sono successivi all’avvio del procedimento penalee vennero assunti nell’ambito e ai fini di quel procedimento. 3.Le spese de l presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza del presupposto per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso principale , se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - bis , del medesimo d.P.R.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensied € 200 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell a sussistenza de l presuppost o per il versamento, da parte del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25398/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in R oma , pi a zza di [OSCURATO:PERSONA] n. 58 , presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e dife nde unitamente a gli a vv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore , domiciliato in R oma , via G. Antonelli n. 49, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 186/2022della Corte d’Appello di Torino, depositata il 27/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, già dipendente del Comune di Torino con mansioni di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], venne licenziato senza preavviso in esito al procedimento disciplinare avviatonei suoi confronti per avere partecipato con altri colleghi alla consegna di un apparato radio collegato d alla centrale operativa ad un privato autista di carro attrezzi al fine di consentirgli di giungere celermente nei luoghi ove si verificavano incidenti stradali. Il procedimento disciplinare era stato sospeso in pendenza del processo penalee riattivato dopo la condanna definitiva del ricorrente , il quale era stato nel frattempo riammesso in servizio decorsi i cinque anni di sospensione cautelare. Il lavoratore impugnò il licenziamentodavanti al Tribunale di Torino , sia per motivi formali ( decadenza e tardività dell’azione disciplinare), sia per motivi sostanziali(sproporzione della sanzione). Il T ribunale respinse la domanda con sentenza che venne impugnata davanti alla Corte d’Appello di Torino, la quale a sua volta respinse l’appello. Contro tale sentenza il lavoratoreha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi . Il Comune di Torino si è difeso con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglioai sensi degli artt. 37 5 e 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia « violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 55-ter e 55 - bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.». Sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere legittima la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale e a considerare conseguentemente tempestiva l’azione disciplinare ripresa dal Comune di Torino nel termine perentorio di cui all’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.In particolare, il ricorrente rileva di avere subito ammesso tutti gli addebiti, il che escludeva la « particol are complessità dell’accertamento del fatto addebitato»e l’assenza di «elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione » che sono i presupposti che giustificano, secondo l’art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale. 1.1. Il motivo è inammissibile. Occorre precisare che la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale è rimessa alladiscrezionalità della pubblica amministrazione , che deve agire in una prospettiva di prudenza, contemperando l’interesse pubblico ad una rapida applicazione della sanzione disciplinare con l’opportunità di una decisione più ponderata , quale può essere quella presa anche sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede penale, dove il dipendente può esercitare pienamente il suo diritto di difesa. Non è un caso che tale principio sia stato più volte affermato da questa Corte in processi nei quali il lavoratore si lamentava che l’azione disciplinare fosse proseguita o fosse stata riavviata prima della definizione del processo penale (Cass.nn. 8410/2018; 12662/2019; 7085/2020 ). Il presupposto oggettivo e tassativo per la sospensione del procedimento disciplinareè la pendenza del processo penale concernente i medesimi fatti rilevanti sul piano disciplinare. Per questo, in un precedente citato nel ricorso, è stata ritenuta illegittima – e quindi inidonea a procrastinare il termine per la definizione del procedimento disciplinare – la sospensione disposta in pendenza del ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bisc.p.p. (« Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto»), che presuppone la definitività della sentenza penale di condanna(Cass. n. 5316/2017). Per il resto, la Corte d’appello ha vagliato nel merito l’esercizio del potere discrezionale effettuatoin questo caso dal Comune di Torino, non ritenendolo irragionevole, tenuto conto che il comportamento del ricorrente si inseriva in un contesto più ampio nel qual e erano coinvolti anche altri agenti della [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una valutazione sul merito, come tale non censurabile in questa sede di controllo di legittimità. 2. Il second o motivo denuncia «violazion e e /o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 55-quaterdel d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ». Il ricorrente contesta alla C orte d’appello di avere ritenuto la sussistenza della «giusta causa» di licenziamento , e quindi di una «insanabile lesione del vincolo fiduciario», nonostante egli fosse stato riammesso in servizio dopo cinque anni di sospensione cautelare, svolgendo i compiti assegnatigli senza alcun demerito per altri cinque anni. Inoltre, lamenta che il licenziamento senza preavviso gli sia stato comminato per una sorta di automatismoconseguente alla condanna penale, senza dare alcun peso al suo comportamento collaborativo, manifestatosi con l’immediata ammissione di responsabilità e con lo spontaneo risarcimento del danno nella misura di € 10.000. 2.1.Il motivo è infondato. 2.1.1. Quanto al primo aspetto, deve essere ribadito che è erronea l’affermazione secondo cui la riammissione in servizio, disposta una volta spirato il termine massimo di sospensione cautelare, sarebbe sintomatica dell’assenza di lesione del vincolo fiduciario. Infatti, i l mancato ricorso alla sospensione cautelare facoltativa, di per sé, non può fare escludere che le condotte contestate siano di gravità tale da legittimare la sanzione espulsiva(v. Cass. n. 15640/2018). La sospensione facoltativa, infatti, in quanto misura cautelare e non disciplinare, trova la sua rationella necessità di tutelare la «credibilità dell’amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l’istituzione opera» (Corte Cost. n. 206/1999). Essa «implica una valutazione discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] che deve tener conto, non solo della gravità dei fatti per i quali si procede in sede penale, ma anche dell’opportunità di affrontare l’alea insita nella misura cautelare, posto che quest’ultima potrebbe rivelarsi non giustificata all’esito del procedimento disciplinare. Si tratta, quindi, di una valutazione sotto più aspetti non coincidente con quella che si esprime al momento dell’irrogazione della sanzione, sia perché rispetto a quest’ultima la misura persegue una diversa finalità, sia in quanto la sospensione interviene “nel corso” del processo penale o disciplinare, ossia in un momento anticipato rispetto all’accertamento della condotta nei suoi profili oggettivi e soggettivi. Le considerazioni già espresse a maggior ragione valgono per la sospensione prevista dall’art. 5, comma 10, del CCNL 11.4.2008, alla quale si può fare ricorso una volta spirato il termine massimo quinquennale. Anche in tal caso, infatti, si tratta di un potere discrezionale che va esercitato tenendo conto di una pluralità di fattori (pregiudizio per la credibilità dell’ente, ragioni di opportunità, necessità operative dell’ente) che non coincidono con quelli da apprezzare ai fini della valutazione sulla gravità dell’illecito» (Cass. n. 10236/2023, emessa in processo relativo al licenziamento di altro lavoratore coinvolto nella medesima vicenda). 2.1.2. Quanto al secondo aspetto,non è vero che la Corte territoriale abbia applicato un automatismo tra condanna penale e licenziamento disciplinare e, men che meno, che abbia affermato un siffatto automatismo come regula iuris da applicare nel caso concreto. Anzi, si è preoccupata di verificare che nemmeno il giudice di primo grado l’avesse fatto, vagliando gli specifici indici di gravità del fatto pre visti dal contratto collettivo applicabile (CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA])e presi in considerazione dal giudice di primo grado. Il«giudizio di valore» sulla giusta causa di licenziamento è stato dunque formulato in termini corretti dalla C orte d’appello, dando rileva nza alle caratteristiche oggettiv e e soggettivedell’illecito, alla luce dei criteri di gravità dettati dalla contrattazione collettiva, e tralasciando gli «elementi successivi alla condotta oggetto di valutazione ai fini disciplinari». «In tutte le ipotesi in cui la sanzione disciplinare è irrogata in ragione del giudicato formatosi sulla responsabilità penale del dipendente si realizza la non coincidenza fra il momento in cui la condotta è stata tenuta e quello in cui la stessa è stata definitivamente acclarata, sicché il tempo decorso dall’epoca del fatto, così come non rende intempestiva la reazione disciplinare, non può essere valorizzato per escludere la lesione del vincolo fiduciario, perché solo la formazione del giudicato penale consente al datore di ritenere certa la responsabilità del prestatore e di misurare su detto accertamento la prognosi sulla correttezza o meno del futuro adempimento degli obblighi che dal rapporto di impiego scaturiscono» (Cass. n. 10236/2023). La concentrazione dell’attenzionesul «momento in cui la condotta è stata tenuta» non può essere intesa in termini così assoluti da negare qualsiasi rilevanza ai comportamenti del lavoratore anche immediatamente successivi al fatto e dai quali si possanodesumere elementi di giudizio sulla sua personalità . L’apodittica affermazione in tal senso contenuta nella sentenza impugnata merita, pertanto di essere corretta, ma senza che ne scaturisca la necessità di modificare il dispositivo (art. 384, comma 4, c.p.c.), posto che , in questo caso , anche i comportamenti più prossimi al fatto illecito allegati dal ricorrente come potenziali attenuanti a proprio favore (ammissione dei fatti, risarcimento del danno) sono successivi all’avvio del procedimento penalee vennero assunti nell’ambito e ai fini di quel procedimento. 3.Le spese de l presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza del presupposto per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso principale , se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - bis , del medesimo d.P.R. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensied € 200 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell a sussistenza de l presuppost o per il versamento, da parte del ricorre
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