CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45699/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di concessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della liberazione anticipata in relazione ai semestri ricadenti nei periodi dal 25 novembre 2016 al 25 maggio 2017 e dal 25 maggio 2018 al 25 novembre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione Maiorano, tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che a giustificazione del diniego di cui sopra ci si è limitati a citare alcune violazioni, senza così spiegare perché dovrebbero condurre all'esclusione del beneficio, mancando ogni riposta ai rilievi difensivi in ordine ai fatti del 24 maggio 2017. 3. Le doglianze, quanto alla ricostruzione dell'episodico del 24 maggio 2017, invocano alterative valutazioni che intendono attribuire rilevanza a indimostrate circostanze, per opporsi a quanto illustrato nel provvedimento (pag. 3) circa la l'assertività e la tardività delle giustificazioni addotte dal ricorrente Né si considera che le valutazioni, come ben illustrate invece dal Tribunale, si riferiscono alle condizioni della detenzione domiciliare e dunque al particolare significato cha va attribuito alla violazione delle prescrizioni che la caratterizzano, secondo l'apprezzamento complessivo di merito (pag. 4 del provvedimento) della reiterazione di dette violazioni in ciascun semestre, in modo da aversi contezza dell'assenza di ogni comprensione della valenza di quel genere di trattamento. Si tratta, dunque, di doglianze o aspecifiche, o manifestamente infondate. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. / P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Mancuso jiuum,-‘/ D E P O SITATA r N