CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 5252/26 [OSCURATO:PERSONA] l- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che le pur articolate censure proposte dai ricorrenti nei quattro motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e nei primi due motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] in punto di responsabilità per il reato loro addebitato, risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; Considerato, invero, quanto al terzo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva, rappresentando che lo stesso ha ben sette precedenti, fra i quali reati di sostituzione di persona ed esercizio abusivo della professione, è destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di tal che i fatti in esame sono espressione di ingravescente pericolosità (pag. 7-8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. n7 2 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione 1/11 13 A O 026 I '[OSCURATO:PERSONA] Dott..;sa K 3