CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 47456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità poiché si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive e la competenza del giudice di legittimità Il ricorrente, peraltro, contesta specificamente il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale nella parte in cui lo stessa ritiene ostative per la concessione dell'attenuante invocata le particolari modalità del fatto, anche tenuto conto della rilevante pericolosità manifestata dati corrente, effettuando una interpretazione coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]