CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39372/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] annunziata Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, che ha prosciolto ex art. 131 -bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], tratta a giudizio per rispondere del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento e dall’aver agito su bene destinato a pubblico servizio. 2. Ricorre contro detta sentenza il pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge perché il proscioglimento exart. 131-biscod. pen. non è consentito per il reato ascritto alla [OSCURATO:PERSONA], che ha un minimo edittale pari a tre anni di reclusione, a dispetto del limite inferiore massimo previsto dal nuovo testo della disposizione, che è di due anni di pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, dal momento che l’art. 131-bis, comma 1 cod. pen. prevede che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto può essere disposto quando il reato per cui si procede sia punito con una pena detentiva che, nel minimo, sia contenuta nei due anni. È evidente, dunque, che la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge,perché la [OSCURATO:PERSONA] era stata tratta a giudizio per il reato di furto contrassegnato da due aggravanti ad effetto speciale,di cui si tiene conto nella determinazione della pena, come prevedel’art. 131-bis, penultimo comma, cod. pen.; il minimo edittale previsto dall’art. 625, ultimo comma, cod. pen. per il furto pluriaggravato è di tre anni di reclusione, il che impedisce di accedere alla formula di proscioglimento prescelta dal Giudice monocratico. Ne consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisicaex art. 623, lett. d), cod. proc. pen.Non si tratta, infatti, di ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. – che impli cherebbe che il rinvio conseguente all’annullamento fosse verso la Corte di appello –dal momento che il pubblico ministero, oggi, dopo l’interpolazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., non ha più il potere di proporre appello avverso unasentenza per reato per cui l’azione penale deve essere esercitata con citazione diretta. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Così è deciso, 20/11/2025 Il C