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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 36884/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette Wts r -'1Vgile - conclusioni del PG Q)r\Q \)n, C\N.e_142' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18 gennaio 2024 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con I decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, irrevocabile il 13 febbraio 2015.

A ragione della decisione ha ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen., avendo la condannata riportato ulteriore condanna - con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, in data 10 ottobre 2018, irrevocabile il 9 novembre 2028 - per una contravvenzione della stessa indole, commessa nel quinquennio dal passaggio in giudicato del decreto pena di condanna.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, e deduce, con un unico motivo, la violazione e l'erronea applicazione degli art. 163 e 168, primo comma n. 1, cod. pen.

Il ricorrente lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, avendo trascurato che la contravvenzione per cui vi è nuova condanna è stata commessa oltre il biennio dall'irrevocabilità del decreto penale di condanna (13 febbraio 2015), sicché la stessa contravvenzione con esso giudicata si sarebbe estinta, a nulla rilevando la successiva commissione, in data 13 luglio 2017, di una contravvenzione della stessa indole.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 13 marzo 2024, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che attiene alla contestata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con il decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, irrevocabile il 13 febbraio 2015, è fondato.

2. L'art. 163 cod. pen. stabilisce che l'esecuzione della pena rimane sospesa per il termine di cinque anni, se la condanna riguarda un delitto, e di due anni, se si tratta di contravvenzione.La causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. si realizza di diritto quando «nei termini stabiliti» il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva» o non adempia agli obblighi imposti.

Non v'è dubbio che l'espressione «nei termini stabiliti», dunque, faccia riferimento alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, che ne supponga il passaggio in giudicato, e - secondo il già citato disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen. - il termine è di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

3. Di tale principio il Giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione, posto che pur dando conto dei tempi in cui sono divenute irrevocabili le sentenze in esame, ha erroneamente fatto riferimento al termine quinquennale, in luogo di quello biennale, valevole per le contravvenzioni; non ha pertanto considerato che, alla data della commissione del nuovo reato (13 luglio 2017), la contravvenzione giudicata con il decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco si era già estinta, a mente del combinato disposto di cui agli art. 168 e 460, comma 5, cod. proc. pen. 4.

Non ricorrendo le condizioni per la revoca della concessa sospensione condizionale, l'ordinanza che l'ha erroneamente disposta deve essere, per l'effetto, annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1 lett, I, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette Wts r -'1Vgile - conclusioni del PG Q)r\Q \)n, C\N.e_142' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 gennaio 2024 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con I decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, irrevocabile il 13 febbraio 2015. A ragione della decisione ha ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen., avendo la condannata riportato ulteriore condanna - con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, in data 10 ottobre 2018, irrevocabile il 9 novembre 2028 - per una contravvenzione della stessa indole, commessa nel quinquennio dal passaggio in giudicato del decreto pena di condanna. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, e deduce, con un unico motivo, la violazione e l'erronea applicazione degli art. 163 e 168, primo comma n. 1, cod. pen. Il ricorrente lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, avendo trascurato che la contravvenzione per cui vi è nuova condanna è stata commessa oltre il biennio dall'irrevocabilità del decreto penale di condanna (13 febbraio 2015), sicché la stessa contravvenzione con esso giudicata si sarebbe estinta, a nulla rilevando la successiva commissione, in data 13 luglio 2017, di una contravvenzione della stessa indole. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 13 marzo 2024, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che attiene alla contestata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con il decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, irrevocabile il 13 febbraio 2015, è fondato. 2. L'art. 163 cod. pen. stabilisce che l'esecuzione della pena rimane sospesa per il termine di cinque anni, se la condanna riguarda un delitto, e di due anni, se si tratta di contravvenzione.La causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. si realizza di diritto quando «nei termini stabiliti» il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva» o non adempia agli obblighi imposti. Non v'è dubbio che l'espressione «nei termini stabiliti», dunque, faccia riferimento alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, che ne supponga il passaggio in giudicato, e - secondo il già citato disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen. - il termine è di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. 3. Di tale principio il Giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione, posto che pur dando conto dei tempi in cui sono divenute irrevocabili le sentenze in esame, ha erroneamente fatto riferimento al termine quinquennale, in luogo di quello biennale, valevole per le contravvenzioni; non ha pertanto considerato che, alla data della commissione del nuovo reato (13 luglio 2017), la contravvenzione giudicata con il decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco si era già estinta, a mente del combinato disposto di cui agli art. 168 e 460, comma 5, cod. proc. pen. 4. Non ricorrendo le condizioni per la revoca della concessa sospensione condizionale, l'ordinanza che l'ha erroneamente disposta deve essere, per l'effetto, annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1 lett, I, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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