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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05483/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32827/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale procurat rice d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentatae difes e da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 55 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.,in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, circonvallazione Clodia, 29 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.in concordato preventivo, in persona de l [OSCURATO:PERSONA] tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio del primo , sito in Roma, via Porpora, Oggetto:finanziamento - anatocismo 19 -controricorrente - Ministero dell’economia e delle Finanze e Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, in persona de i rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12 -controricorrenti, ricorrenti in via incidental e - [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - e sul ricorso iscritto al n. 36823/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in concordato preventivo, in persona de l [OSCURATO:PERSONA] tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Porpora, -controricorrente - Ministero dell’economia e delle Finanze e Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, in persona de i rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12 -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodel primo, sito in Roma, via Alberico II, 33 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, circonvallazione Clodia, 29 -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3412 /201 8 , depositata il 22maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, [OSCURATO:SOCIETA].) , quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propon e ricorso per cassazione (iscritto al n. 32827/2018 R.G.) avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 22 maggio 201 8 , che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, Federconsorzi) a pagare in favore: i) della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 1.244.035,58; ii) della Società per la Gestione di Attività –SGAs.p.a. la somma di euro 786.077,11; iii) della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 1.389.211,24; iv) della [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 1.750.997,19; v) della [OSCURATO:SOCIETA]. la somma corrispondente alla sorte capitale del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 1950; il tutto oltre interessi nella misura del 7.5%dall’inizio dell’anno 1951 sino all’anno 1960, e nella misura del t.u.s. maggiorato del 3,40% dall’anno 1961 sino alla data di pubblicazione della sentenza; - la Corte di appello ha riferito che il giudizio traeva origine dalla proposizione di distinte domande giudiziali, avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla BCI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., riunite in un unico procedimento, con le quali era stata chiesta la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (oggi, Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste) e della Federconsorzi, in persona sia del [OSCURATO:PERSONA], sia del [OSCURATO:PERSONA], alla restituzione delle somme erogate in mutuo nel 1950 alla predetta Federconsorzi per le importazioni di olii e semi effettuate per conto dello Stato ai sensi della l. 22 dicembre 1957, n. 1294; - ha dato atto che il Tribunale aveva respinto le domande in ragione della inesigibilità del credito, atteso che la Federconsorzi aveva agito per conto dello Stato in virtù di un mandato senza rappresentanza ed era sprovvista dei necessari mezzi economici, e che non sussisteva la invocataresponsabilità dei Ministeri convenuti in quanto mancava la relativa legge di spesa e la competenza all’emissione del provvedimento di spesa era della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non evocata in giudizio; -ha, quindi, (parzialmente) accolto i riuniti gravami evidenziando, da un lato, la responsabilità della Federconsorzi per l’inadempimento dei contratti di finanziamento stipulati con gli istituti di credito e, dall’altro, l’obbligo dell’Amministrazione statale, estranea a tali rapporti contrattuali, di tenere indenne la Federconsorzidegli effetti dei capi di condanna pronunciatiin forza degli impegni assunti dalla Stato con la predetta l.n. 1294 del 1957; - ha, in particolare , quantificato gli importi spettanti agli istituti mutanti, puntualizzando che gli interessi sulle somme dovute a titolo di capitale dovevano essere riconosciuti senza alcuna capitalizzazione, stante il divieto previsto dall’art. 1283 cod. civ., e che l’ammissione della Federconsorzi alla procedura del concordato preventivo non determinava la sospensione del corso degli interessi convenzionali; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ; - resist ono con distinti controricors i la Feder consorzi , in persona del [OSCURATO:PERSONA] e in persona del [OSCURATO:PERSONA] , il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestalie la [OSCURATO:SOCIETA].; - il Ministero dell’ E conomia e delle Finanze e il Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali e la [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso incidentale; -avverso tali ricorsi incidentali i soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; -la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. non spiegano alcuna attività difensiva; - con separato ricorso (iscritto al n. 36823/2018 R.G.) la [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la medesima sentenza, articolando tre motivi; - resistono con distinti controricorsi la Federconsorzi, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’ E conomia e delle Finanze e il Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] del Turismo, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria della doBank s.p.a., la quale proponericorso incidentale; -avverso tale ricors o incidental e la sola Federconsorzi, in persona del [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso;-la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora, [OSCURATO:SOCIETA].) , la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]e la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. non spiegano alcuna attività difensiva; - con riferimento al ricorso iscritto al n. 32827/2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, con nota del 4 gennaio 2024, sottoscritta anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e dalla [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in persona del [OSCURATO:PERSONA], chie d ono dichiararsi la cessazione della materia del contendere, previa riforma della sentenza impugnata, avendo le parti definito il giudizio con accorso transattivo, ritualmente eseguito; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente disposta la riunione de lle impugnazioni, ex art.335 cod. proc. civ.,in quanto aventi a oggetto la medesima sentenza; - deve , poi, disporsi in conformità con la richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, avanzata con la predetta nota del 4 gennaio 2024, atteso che con la conclusione dell’accordo transattivo è venuta meno la ragione di contrasto fra le parti; -va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra tali parti, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni interessate dal ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr., su tale ultimo punto, Cass., Sez.

Un., 11 aprile 2018, n. 8980); - la dichiarazione di cessazione della materia del contendere del giudizio relativo al ricorso principale non produce effetti sul ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., tempestivamente proposto; -con il primo motivo di tale ricorso la banca denuncia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 26 gennaio 1948, n. 169, degli artt. 5, 7 e 10 l.n. 1294 del 1957, delle relative disposizioni attuative e dell’art. 7 1283 cod. civ., per aver la sentenza impugnata negato il riconoscimento della capitalizzazione degli interessi passivi sull’errato presupposto dell’inesistenza di una volontà negoziale in tal senso; -evidenzia, sul punto, che la banca aveva dato per certo «che la deroga all’art. 1283 cod. civ. fosse un comportamento giuridicamente obbligatorio»e che la previsione normativa che disponeva la redazione di rendiconti annuali, propedeutici al rendiconto finale per il giudizio di conto della Corte dei Conti, sulla base dei singoli estratti conto che la banca inviava alla Federconsorzi, era espressiva della prevista contabilizzazione degli interessi con cadenza annuale e della trasformazione degli interessi maturati in capitale, a sua volta produttivo di interessi; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 169 del 1948 , degli artt. 5, 7 e 10 l. n. 1294 del 1957 e delle relative disposizioni attuative, per aver la Corte di appello sentenza impugnata negato il riconoscimento della capitalizzazione degli interessi passivi senza considerare che le disposizioni normative che disciplinavano il finanziamento «imponevano agli istituti bancari di applicare i minimi previsti dalle Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca»e che i relativi rendiconti dovevano essere redatti sulla base dei singoli estratti conto bancari; - lamenta, altresì, l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso la Federconsorzi in concordato preventivo dalla regolazione delle spese giudiziali, motivata con un mai dedotto difetto di legittimazione passiva,e aveva indicato in 7,5% il tasso di interesse fino al 1960 benché avesse dato atto che «l’originaria convenzione prevedeva il 7 e 7/8% annuo»; - con l’ultimo motivo si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla mancata pronuncia in ordine all’intera domanda, facendo presente che la sentenza impugnata si era pronunciata con riferimento a questioni, deduzioni e produzioni poste in essere da altro soggetto in ungiudizio avente altra causa petendi ; -i medesimi motivi di ricorso, in identica formulazione letterale, sono oggetto anche del ricorso principale della medesima banca iscritto al n. 38823/2018R.G.; -con il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria della doBank s.p.a., iscritto in tale ultimo procedimento si formula no censur e sostanzialmente analoghea quella oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale; -con tali doglianze si contesta, in particolare, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata di inesistenza di un uso bancario tale da determinare il superamento del divieto di anatocismo previsto dall’art.1283 cod. civ., nonché il carattere derogatorio, sul punto, rappresentato dalle disposizioni speciali che regolavano il finanziamento, e si rileva l’errore del giudice di merito nell’individuazione del tasso che regolava il rapporto; - con il terzo motivo la ricorrente incidentale critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1713 cod. civ., 5 e 6 l.n. 1294 del 1957, 2 l. 14 gennaio 1994, n. 20 e 27 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui ha negato che la documentazione prodotta fosse espressiva di una volontà negoziale diretta al riconoscimento della capitalizzazione trimestrale degli interessi, benché tali interessi fossero inclusi nel credito vagliato nel giudizio di conto della Corte dei Conti non raggiunto, in tale sede, da osservazioni e/o contestazioni; - con il quarto motivo si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda relativa alla modalità di computo degli interessi, nella parte in cui non è stata valutato la possibilità di riconoscere la capitalizzazione semestrale o annuale; -con l’ultimo motivo, che presenta forti assonanze con l’ultimo motivo del ricorso principale, la ricorrente incidentale critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, secondocomma, nn. 4 e 5, e 118, disp. att., cod. proc. civ., per non giudicato sull’intera domanda, evidenziando l’errore della Corte di appellonell’aver ritenuto che l’oggetto del giudizio fosse l’accertamento della responsabilità extracontrattuale,e non invece contrattuale, della Federconsorzi; -i primi due motivi dei ricors i della [OSCURATO:SOCIETA]. e i primi tre motivi del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi; -essi sono infondati; -con tali censure si prospetta, in primo luogo, la non operatività agli interessi maturati in relazione al finanziamento in oggetto del divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 cod. civ. in ragione vuoi dell’esistenza di una consuetudine giuridicamente vincolante per le parti che imponeva la capitalizzazione trimestrale, vuoi dell’esistenza di una previsione convenzionale degli stessi, vuoi della portata derogatoria del divieto rappresentata dalla normativa speciale che disciplinava il finanziamento; -quanto al primo profilo, si rammenta che l a clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, «in mancanza di usi contrari» (cfr. Cass. 13 giugno 2002, n. 8442; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 16 marzo 1999, n. 2374); - il generico richiamo a «condizioni e norme per le operazioni ed i servizi dibanca» non vale ad attrarre nella sfera del normativamente imposto unuso negoziale (così, Cass. 4 ottobre 2018, n. 24194); - l e limitazioni previste dall’art. 1283 cod. civ. trovano applicazione anche con riferimento al calcolo degli interessi maturati nel corso del rapporto di mutuo bancario , per cui l’inesistenza di un uso normativo contrario non consente il superamento del divieto di capitalizzazione di tali interessi(cfr. Cass. 22 maggio 2014, n. 11400; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593); - la Corte di appello ha negato che le parti a vessero posto in essere una convenzione posteriore alla loro scadenza avente a oggetto la capitalizzazione degli interessi maturati (da almeno per sei mesi) e siffatto accertamento, in quanto tale idone o a precludere il riconoscimento dell a pratica anatocis tica , non risulta essere specificamente aggredito, atteso che le parti ricorrenti si sono limitate a prospettare la loro diversa valutazione dei fatti storici che, attenendo al merito della controversia, non può essere sindacata in questa sede con vizio di violazione o falsa applicazione di legge; - in ordine, poi, alla possibilità di individuare nelle disposizioni normative speciali destinate a disciplinare le operazioni in oggetto la fonte della sussistenza del diritto alla capitalizzazione degli interessi passivi, si evidenzia che questa Corte, in analoga vicenda, ha escluso che da tali disposizioni fosse possibile evincere il riconoscimento di un siffatto diritto (cfr. Cass. 20 novembre 2018, n. 29986; vedi, anche, sia pure con riferimento a vicenda riguardantel'approvvigionamento di cerealiaffidato alla Federconsorzi e non di oli e semi, ma fondato sulle medesime disposizioni normative, Cass. 13 maggio 2016, n. 9887); - le doglianze non si confrontano con tale orientamento giurisprudenziale che merita di essere seguitoanche in considerazione della condivisibile non decisività del richiamo alla documentazione prodotta, per di più prodotta nel giudizio di conto dichiarato estinto, espressa dalla Corte di appello (cfr., sul punto, Cass., Sez.

Un., 13 giugno 2018, n. 9590); -in secondo luogo, le censur e in esame si soffermano sul fatto che la Corte d ’a ppello avrebbe liquidato gli interessi , sino al 1960, nella misura del 7 , 5% in luogo del 7 - 7/8 % indicato nell’originaria convenzione; -la decisione impugnata resiste alla contestazione articolata sul punto, atteso che la liquidazione degli interessi è avvenuta nel rispetto dei parametri convenzionali così come accertato dal giudice di merito; -con il secondo motivo del ricorso principale si fa questione anche della compensazione delle spese processuali operata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della Federconsorzi in concordato preventivo e motivata con il difetto di legittimazione passiva di tale soggetto; - la questione non è correttamente formulata in quanto si limita a dedurre che tale difetto di legittimazione non era mai stato dedotto nel corso giudizio, senza, tuttavia, evocare la violazione di uno specifico paradigma normativo e, dunque, non consentendo di valutare sotto quale profilo riteneva lastatuizione viziata; -con il quarto motivo del ricorso incidentale viene fatta valere l’omessa considerazione della possibilità di riconoscere la capitalizzazione semestrale o annuale; - le riferite ragioni poste a fondamento del divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 cod. civ. e l’accertata mancata dimostrazione di un uso normativo contrario o della conclusione di convenzioni aventi a oggetto la capitalizzazione di interessi maturati da almeno sei mesi evidenziano l’assenza di pregio della censura; -l’ultimo motivo dei ricors i della [OSCURATO:SOCIETA]. e l’ultimo motivo di quello incidentale possono, anche essi essere esaminati congiuntamente, avendo un contenuto sostanzialmente identico; -tali motivi sono infondati; -sotto un primo profilo, deve osservarsi che le ricorrenti non indicano quali siano i motivi di appello su cui la Corte di appello non si sarebbe pronunciata; - sotto un secondo profilo, si rileva che le doglianze attengono, in realtà, al fatto che la motivazione della sentenza contiene ampi riferimenti a precedenti pronunciati con riferimento alla medesima vicenda ma nell’ambito di giudizi intrapresi per responsabilità per fatto illecito delle Amministrazioni statali; -siffatta circostanza non è idonea a integrare il vizio denunciato, atteso che il riferimento ai principi affermati in precedenti giurisprudenziali non è tale da determinare i denunciati vizi di apparenza della motivazione laddove, come nel caso in esame, la motivazione, nel suo complesso, consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice; -pertanto, per le suindicate considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso principale del giudizio n. 32827/2018 R.G., mentre vanno respinti i l ricorso in cidentale proposto in tale giudizio, nonché iricorsi principale e incidentale di cui al n. 36823/2018 R.G.; - in ordine al governo delle spese processuali, va disposta la compensazione delle spese processuali tra le parti interessate dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere, mentre, quanto alle altre, trova applicazioneil criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; -il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., è inapplicabile alla ricorrente principale del giudizio n. 32827/2018 R.G. , essendosi in presenza di una pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542), per cui opera solo con riferimento alle altre partiricorrenti soccombenti P.Q.M.

La Corte, quanto al giudizio n. 32827/2018 R.G., dichiara la cessazione della materia del contenderee respinge il ricorso incidentale; quanto al giudizio n. 36823/2018, rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti interessate dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere le spese dell’intero giudizio iscritto al n. 32827/2018 R.G.e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della doBank s.p.a., alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32827/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , quale procurat rice d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentatae difes e da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 55 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.,in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, circonvallazione Clodia, 29 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.in concordato preventivo, in persona de l [OSCURATO:PERSONA] tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio del primo , sito in Roma, via Porpora, Oggetto:finanziamento - anatocismo 19 -controricorrente - Ministero dell’economia e delle Finanze e Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, in persona de i rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12 -controricorrenti, ricorrenti in via incidental e - [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - e sul ricorso iscritto al n. 36823/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in concordato preventivo, in persona de l [OSCURATO:PERSONA] tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Porpora, -controricorrente - Ministero dell’economia e delle Finanze e Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, in persona de i rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12 -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodel primo, sito in Roma, via Alberico II, 33 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, circonvallazione Clodia, 29 -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3412 /201 8 , depositata il 22maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, [OSCURATO:SOCIETA].) , quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propon e ricorso per cassazione (iscritto al n. 32827/2018 R.G.) avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 22 maggio 201 8 , che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, Federconsorzi) a pagare in favore: i) della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 1.244.035,58; ii) della Società per la Gestione di Attività –SGAs.p.a. la somma di euro 786.077,11; iii) della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 1.389.211,24; iv) della [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 1.750.997,19; v) della [OSCURATO:SOCIETA]. la somma corrispondente alla sorte capitale del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 1950; il tutto oltre interessi nella misura del 7.5%dall’inizio dell’anno 1951 sino all’anno 1960, e nella misura del t.u.s. maggiorato del 3,40% dall’anno 1961 sino alla data di pubblicazione della sentenza; - la Corte di appello ha riferito che il giudizio traeva origine dalla proposizione di distinte domande giudiziali, avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla BCI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., riunite in un unico procedimento, con le quali era stata chiesta la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (oggi, Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste) e della Federconsorzi, in persona sia del [OSCURATO:PERSONA], sia del [OSCURATO:PERSONA], alla restituzione delle somme erogate in mutuo nel 1950 alla predetta Federconsorzi per le importazioni di olii e semi effettuate per conto dello Stato ai sensi della l. 22 dicembre 1957, n. 1294; - ha dato atto che il Tribunale aveva respinto le domande in ragione della inesigibilità del credito, atteso che la Federconsorzi aveva agito per conto dello Stato in virtù di un mandato senza rappresentanza ed era sprovvista dei necessari mezzi economici, e che non sussisteva la invocataresponsabilità dei Ministeri convenuti in quanto mancava la relativa legge di spesa e la competenza all’emissione del provvedimento di spesa era della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non evocata in giudizio; -ha, quindi, (parzialmente) accolto i riuniti gravami evidenziando, da un lato, la responsabilità della Federconsorzi per l’inadempimento dei contratti di finanziamento stipulati con gli istituti di credito e, dall’altro, l’obbligo dell’Amministrazione statale, estranea a tali rapporti contrattuali, di tenere indenne la Federconsorzidegli effetti dei capi di condanna pronunciatiin forza degli impegni assunti dalla Stato con la predetta l.n. 1294 del 1957; - ha, in particolare , quantificato gli importi spettanti agli istituti mutanti, puntualizzando che gli interessi sulle somme dovute a titolo di capitale dovevano essere riconosciuti senza alcuna capitalizzazione, stante il divieto previsto dall’art. 1283 cod. civ., e che l’ammissione della Federconsorzi alla procedura del concordato preventivo non determinava la sospensione del corso degli interessi convenzionali; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ; - resist ono con distinti controricors i la Feder consorzi , in persona del [OSCURATO:PERSONA] e in persona del [OSCURATO:PERSONA] , il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestalie la [OSCURATO:SOCIETA].; - il Ministero dell’ E conomia e delle Finanze e il Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali e la [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso incidentale; -avverso tali ricorsi incidentali i soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; -la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. non spiegano alcuna attività difensiva; - con separato ricorso (iscritto al n. 36823/2018 R.G.) la [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la medesima sentenza, articolando tre motivi; - resistono con distinti controricorsi la Federconsorzi, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’ E conomia e delle Finanze e il Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] del Turismo, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria della doBank s.p.a., la quale proponericorso incidentale; -avverso tale ricors o incidental e la sola Federconsorzi, in persona del [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso;-la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora, [OSCURATO:SOCIETA].) , la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]e la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. non spiegano alcuna attività difensiva; - con riferimento al ricorso iscritto al n. 32827/2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, con nota del 4 gennaio 2024, sottoscritta anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e dalla [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in persona del [OSCURATO:PERSONA], chie d ono dichiararsi la cessazione della materia del contendere, previa riforma della sentenza impugnata, avendo le parti definito il giudizio con accorso transattivo, ritualmente eseguito; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente disposta la riunione de lle impugnazioni, ex art.335 cod. proc. civ.,in quanto aventi a oggetto la medesima sentenza; - deve , poi, disporsi in conformità con la richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, avanzata con la predetta nota del 4 gennaio 2024, atteso che con la conclusione dell’accordo transattivo è venuta meno la ragione di contrasto fra le parti; -va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra tali parti, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni interessate dal ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr., su tale ultimo punto, Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980); - la dichiarazione di cessazione della materia del contendere del giudizio relativo al ricorso principale non produce effetti sul ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., tempestivamente proposto; -con il primo motivo di tale ricorso la banca denuncia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 26 gennaio 1948, n. 169, degli artt. 5, 7 e 10 l.n. 1294 del 1957, delle relative disposizioni attuative e dell’art. 7 1283 cod. civ., per aver la sentenza impugnata negato il riconoscimento della capitalizzazione degli interessi passivi sull’errato presupposto dell’inesistenza di una volontà negoziale in tal senso; -evidenzia, sul punto, che la banca aveva dato per certo «che la deroga all’art. 1283 cod. civ. fosse un comportamento giuridicamente obbligatorio»e che la previsione normativa che disponeva la redazione di rendiconti annuali, propedeutici al rendiconto finale per il giudizio di conto della Corte dei Conti, sulla base dei singoli estratti conto che la banca inviava alla Federconsorzi, era espressiva della prevista contabilizzazione degli interessi con cadenza annuale e della trasformazione degli interessi maturati in capitale, a sua volta produttivo di interessi; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 169 del 1948 , degli artt. 5, 7 e 10 l. n. 1294 del 1957 e delle relative disposizioni attuative, per aver la Corte di appello sentenza impugnata negato il riconoscimento della capitalizzazione degli interessi passivi senza considerare che le disposizioni normative che disciplinavano il finanziamento «imponevano agli istituti bancari di applicare i minimi previsti dalle Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca»e che i relativi rendiconti dovevano essere redatti sulla base dei singoli estratti conto bancari; - lamenta, altresì, l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso la Federconsorzi in concordato preventivo dalla regolazione delle spese giudiziali, motivata con un mai dedotto difetto di legittimazione passiva,e aveva indicato in 7,5% il tasso di interesse fino al 1960 benché avesse dato atto che «l’originaria convenzione prevedeva il 7 e 7/8% annuo»; - con l’ultimo motivo si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla mancata pronuncia in ordine all’intera domanda, facendo presente che la sentenza impugnata si era pronunciata con riferimento a questioni, deduzioni e produzioni poste in essere da altro soggetto in ungiudizio avente altra causa petendi ; -i medesimi motivi di ricorso, in identica formulazione letterale, sono oggetto anche del ricorso principale della medesima banca iscritto al n. 38823/2018R.G.; -con il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria della doBank s.p.a., iscritto in tale ultimo procedimento si formula no censur e sostanzialmente analoghea quella oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale; -con tali doglianze si contesta, in particolare, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata di inesistenza di un uso bancario tale da determinare il superamento del divieto di anatocismo previsto dall’art.1283 cod. civ., nonché il carattere derogatorio, sul punto, rappresentato dalle disposizioni speciali che regolavano il finanziamento, e si rileva l’errore del giudice di merito nell’individuazione del tasso che regolava il rapporto; - con il terzo motivo la ricorrente incidentale critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1713 cod. civ., 5 e 6 l.n. 1294 del 1957, 2 l. 14 gennaio 1994, n. 20 e 27 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui ha negato che la documentazione prodotta fosse espressiva di una volontà negoziale diretta al riconoscimento della capitalizzazione trimestrale degli interessi, benché tali interessi fossero inclusi nel credito vagliato nel giudizio di conto della Corte dei Conti non raggiunto, in tale sede, da osservazioni e/o contestazioni; - con il quarto motivo si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda relativa alla modalità di computo degli interessi, nella parte in cui non è stata valutato la possibilità di riconoscere la capitalizzazione semestrale o annuale; -con l’ultimo motivo, che presenta forti assonanze con l’ultimo motivo del ricorso principale, la ricorrente incidentale critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, secondocomma, nn. 4 e 5, e 118, disp. att., cod. proc. civ., per non giudicato sull’intera domanda, evidenziando l’errore della Corte di appellonell’aver ritenuto che l’oggetto del giudizio fosse l’accertamento della responsabilità extracontrattuale,e non invece contrattuale, della Federconsorzi; -i primi due motivi dei ricors i della [OSCURATO:SOCIETA]. e i primi tre motivi del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi; -essi sono infondati; -con tali censure si prospetta, in primo luogo, la non operatività agli interessi maturati in relazione al finanziamento in oggetto del divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 cod. civ. in ragione vuoi dell’esistenza di una consuetudine giuridicamente vincolante per le parti che imponeva la capitalizzazione trimestrale, vuoi dell’esistenza di una previsione convenzionale degli stessi, vuoi della portata derogatoria del divieto rappresentata dalla normativa speciale che disciplinava il finanziamento; -quanto al primo profilo, si rammenta che l a clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, «in mancanza di usi contrari» (cfr. Cass. 13 giugno 2002, n. 8442; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 16 marzo 1999, n. 2374); - il generico richiamo a «condizioni e norme per le operazioni ed i servizi dibanca» non vale ad attrarre nella sfera del normativamente imposto unuso negoziale (così, Cass. 4 ottobre 2018, n. 24194); - l e limitazioni previste dall’art. 1283 cod. civ. trovano applicazione anche con riferimento al calcolo degli interessi maturati nel corso del rapporto di mutuo bancario , per cui l’inesistenza di un uso normativo contrario non consente il superamento del divieto di capitalizzazione di tali interessi(cfr. Cass. 22 maggio 2014, n. 11400; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593); - la Corte di appello ha negato che le parti a vessero posto in essere una convenzione posteriore alla loro scadenza avente a oggetto la capitalizzazione degli interessi maturati (da almeno per sei mesi) e siffatto accertamento, in quanto tale idone o a precludere il riconoscimento dell a pratica anatocis tica , non risulta essere specificamente aggredito, atteso che le parti ricorrenti si sono limitate a prospettare la loro diversa valutazione dei fatti storici che, attenendo al merito della controversia, non può essere sindacata in questa sede con vizio di violazione o falsa applicazione di legge; - in ordine, poi, alla possibilità di individuare nelle disposizioni normative speciali destinate a disciplinare le operazioni in oggetto la fonte della sussistenza del diritto alla capitalizzazione degli interessi passivi, si evidenzia che questa Corte, in analoga vicenda, ha escluso che da tali disposizioni fosse possibile evincere il riconoscimento di un siffatto diritto (cfr. Cass. 20 novembre 2018, n. 29986; vedi, anche, sia pure con riferimento a vicenda riguardantel'approvvigionamento di cerealiaffidato alla Federconsorzi e non di oli e semi, ma fondato sulle medesime disposizioni normative, Cass. 13 maggio 2016, n. 9887); - le doglianze non si confrontano con tale orientamento giurisprudenziale che merita di essere seguitoanche in considerazione della condivisibile non decisività del richiamo alla documentazione prodotta, per di più prodotta nel giudizio di conto dichiarato estinto, espressa dalla Corte di appello (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 13 giugno 2018, n. 9590); -in secondo luogo, le censur e in esame si soffermano sul fatto che la Corte d ’a ppello avrebbe liquidato gli interessi , sino al 1960, nella misura del 7 , 5% in luogo del 7 - 7/8 % indicato nell’originaria convenzione; -la decisione impugnata resiste alla contestazione articolata sul punto, atteso che la liquidazione degli interessi è avvenuta nel rispetto dei parametri convenzionali così come accertato dal giudice di merito; -con il secondo motivo del ricorso principale si fa questione anche della compensazione delle spese processuali operata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della Federconsorzi in concordato preventivo e motivata con il difetto di legittimazione passiva di tale soggetto; - la questione non è correttamente formulata in quanto si limita a dedurre che tale difetto di legittimazione non era mai stato dedotto nel corso giudizio, senza, tuttavia, evocare la violazione di uno specifico paradigma normativo e, dunque, non consentendo di valutare sotto quale profilo riteneva lastatuizione viziata; -con il quarto motivo del ricorso incidentale viene fatta valere l’omessa considerazione della possibilità di riconoscere la capitalizzazione semestrale o annuale; - le riferite ragioni poste a fondamento del divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 cod. civ. e l’accertata mancata dimostrazione di un uso normativo contrario o della conclusione di convenzioni aventi a oggetto la capitalizzazione di interessi maturati da almeno sei mesi evidenziano l’assenza di pregio della censura; -l’ultimo motivo dei ricors i della [OSCURATO:SOCIETA]. e l’ultimo motivo di quello incidentale possono, anche essi essere esaminati congiuntamente, avendo un contenuto sostanzialmente identico; -tali motivi sono infondati; -sotto un primo profilo, deve osservarsi che le ricorrenti non indicano quali siano i motivi di appello su cui la Corte di appello non si sarebbe pronunciata; - sotto un secondo profilo, si rileva che le doglianze attengono, in realtà, al fatto che la motivazione della sentenza contiene ampi riferimenti a precedenti pronunciati con riferimento alla medesima vicenda ma nell’ambito di giudizi intrapresi per responsabilità per fatto illecito delle Amministrazioni statali; -siffatta circostanza non è idonea a integrare il vizio denunciato, atteso che il riferimento ai principi affermati in precedenti giurisprudenziali non è tale da determinare i denunciati vizi di apparenza della motivazione laddove, come nel caso in esame, la motivazione, nel suo complesso, consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice; -pertanto, per le suindicate considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso principale del giudizio n. 32827/2018 R.G., mentre vanno respinti i l ricorso in cidentale proposto in tale giudizio, nonché iricorsi principale e incidentale di cui al n. 36823/2018 R.G.; - in ordine al governo delle spese processuali, va disposta la compensazione delle spese processuali tra le parti interessate dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere, mentre, quanto alle altre, trova applicazioneil criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; -il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., è inapplicabile alla ricorrente principale del giudizio n. 32827/2018 R.G. , essendosi in presenza di una pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542), per cui opera solo con riferimento alle altre partiricorrenti soccombenti P.Q.M. La Corte, quanto al giudizio n. 32827/2018 R.G., dichiara la cessazione della materia del contenderee respinge il ricorso incidentale; quanto al giudizio n. 36823/2018, rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti interessate dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere le spese dell’intero giudizio iscritto al n. 32827/2018 R.G.e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della doBank s.p.a., alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processua
Sentenza Cassazione n. 05483/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris