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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 28501/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 966 [OSCURATO:PERSONA] PU [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5520/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/10/2024 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 15 ottobre 2024 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza assolutoria in data 15 dicembre 2023 del Tribunale di Salerno, ha condannato l’imputata alle pene di legge per il reato dell’art. 517 cod. pen., perché vendeva sacchi di pellet di legno sulle cui confezioni era riportata in piena evidenza la bandiera della Svezia e la scritta “[OSCURATO:PERSONA]” nonché l’indicazione della Lettonia come paese di distribuzione, diciture fallaci atte a indurre in inganno il consumatore in ordine all’effettiva origine e provenienza del pellet.

2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge perché l’espressione “[OSCURATO:PERSONA]” non si riferiva alla provenienza del pellet ma era il nome del marchio commercializzato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], società lettone, distributrice di una società ucraina.

Pertanto, non vi era stata alcuna omissione o falsif icazione sull ’origine, la provenienza o la commercializzazione delle confezioni di pellet.

Con il secondo denuncia la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 4, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28501/2025 Roma, lì, 04/08/2025 comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003, perché l’unica irregolarità riscontrabile era la mancata indicazione di “merce extra UE”.

Con il terzo lamenta l’omessa risposta alla specifica richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

Con il quarto censura il vizio di motivazione in ordine alla capacità ingannatoria delle diciture indicate sui sacchi. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

3.1. La ricorrente ha commercializzato in Italia dei sacchi di pellet di legno con la scritta “[OSCURATO:PERSONA] pellet” e la bandiera della Svezia, ma distribuiti da una società lettone, menzionata sul retro, e prodotti da una società ucraina, non menzionata da nessuna parte.

La merce è stata fermata alla dogana e la ricorrente, per rimuovere il fermo, ha dovuto regolarizzare l’etichettatura relativa alla produzione, con l’indicazione “made extra UE”.

Il Tribunale ha avallato l’impostazione difensiva, secondo cui “[OSCURATO:PERSONA] pellet” era un marchio e non indicava la provenienza della merce, e ha assolto l’imputata.

La Corte di appello, invece, sull’appello del P.m., ha condannato l’imputata per il reato dell’art. 517 cod. pen., perché la scritta “[OSCURATO:PERSONA] pellet”, accompagnata all’immagine della bandiera svedese, lungi dall’individuare la marca del pellet, aveva lo scopo, in assenza di qualsivoglia ulteriore indicazione circa l’origine o la provenienza del pellet, di indurre in errore il consumatore e di portarlo a credere che si tratt[ava] di prodotti provenienti dalla Svezia, inoltre, i sacchi erano stati distribuiti da una società lettone, ma erano stati prodotti in Ucraina e l’etichetta “made extra UE” era stata solo successivamente apposta.

3.2. La ricorrente ha sostenuto con i primi due motivi che non aveva commesso alcun reato e che aveva sanato l’irregolarità amministrativa dell’etichettatura.

Ai fini di una migliore comprensione della questione giuridica sottesa alla vicenda, va ricordato che il reato dell’art. 517 cod. pen. punisce, in via sussidiaria, tra l’altro, chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto, e ciò a prescindere dal marchio registrato che è tutelato dagli art. 473 e 474 cod. pen.

E’ pacifico in giurisprudenza che la norma tuteli l'ordine economico perché chi mette in circolazione prodotti con segni ingannevoli lede l'interesse generale alla lealtà degli scambi commerciali (Sez. 3, n. 2003 del 13/11/2007, dep. 2008, Marzullo, Rv. 238557, con puntuali riferimenti alla nozione di “messa in circolazione”), mentre chi consegna l’aliud pro alio dell’art. 515 cod. pen. lede direttamente il consumatore che subisce la frode in commercio (Sez. 3, n. 43192 del 09/10/2008, Martelli, Rv. 241535 – 01).

Ciò significa che, nel secondo caso, è necessaria la consegna della res mentre nel primo se ne prescinde (si vedano Sez. 3, n. 32388 del 15/09/2020, Weng, Rv. 280284 – 01, che, nel ribadire il concorso materiale tra il reato dell’art. 515 cod. pen. e il reato dell’art. 517 cod. pen., ha richiamato la citata sentenza Martelli, che, a sua volta, ha richiamato Sez. 6, n. 3151 del 18/04/1973, Rv 123881; Sez., n. 1246 del 06/02/1985, Rv 167715; Sez. 3, n. 2291 del 30/07/1994, Rv 198851; Sez. 6, n. 9584 del 05/07/1989, Rv 181767).

La ricorrente non ha riproposto in questo processo le questioni interpretative che hanno agitato in passato la giurisprudenza sull’interpretazione della nozione di messa in circolazione, ma ha sollevato la questione dei segni mendaci e della loro idoneità a ingannare il consumatore.

3.3. Nella sua requisitoria, il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché basata su un’interpretazione del concetto di provenienza difforme da quella stabilita dalla giurisprudenza di legittimità.

Il tema, per vero neanche accennato dalla difesa dell’imputata, è centrale perché attiene alla stessa configurabilità del reato.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Sezione, la provenienza tutelata dalla norma, a eccezione di alcune ipotesi espressamente previste dalla legge, è giuridica e non geografica, perché, in un contesto globalizzato in cui gli imprenditori delocalizzano la produzione e affidano a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente un determinato bene, secondo ben precise caratteristiche, ciò che rileva è che il bene sia riconducibile a quell’imprenditore che ha assunto la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.

Pertanto, anche un’indicazione errata o imprecisa relativa al luogo geografico di produzione non costituisce motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 cod. pen.

L'origine del prodotto è esclusivamente quella giuridica, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale del bene.

L'origine e la provenienza sono infatti funzionali alla qualità dell'opera o del prodotto garantita per l’appunto dall’imprenditore che ha apposto i suoi segni distintivi e ha assunto la responsabilità del lavoro compiuto (Sez. 3, n. 24043 del 02/03/2006, Dewar, Rv. 234468-01; Sez. 3, n. 2500 del 07/07/1999, Thum, Rv. 214438-01, Sez. 6, n. 4781 del 29/01/1979, Vitaloni, Rv. 089656 – 01).

D’altra parte, ha proseguito il Procuratore generale, si è al cospetto di un marchio di origine, non italiano e non espressamente tutelato, per cui non è invocabile la disciplina dell’art. 4, comma 49 e 49-bis, d.lgs. n. 350 del 2003, relativa esclusivamente alla peculiare tutela del marchio “made in Italy”, ove si distingue l’indicazione fallace della provenienza italiana del prodotto, che conserva rilevanza penale nei casi espressamente enumerati dalla disposizione e l’uso ingannevole del marchio non accompagnata dall’esatta indicazione di origine del bene che assume, invece, rilievo puramente amministrativo (si vedano, sul punto, tra le tante, Sez. 3, n. 54521 del 14/06/2016, Pigini, Rv. 268716 – 01 e Sez. 3, n. 21256 05/02/2014, Uberti, Rv. 259721 – 01).

Inoltre, non erano state indicate caratteristiche qualitative del pellet ucraino, deteriori rispetto a quelle di analogo prodotto di provenienza svedese, tali da attribuire al marchio in questione una rilevanza ingannevole nei sensi sopra precisati, né pareva decisiva la circostanza che l’Ucraina non fosse ancora entrata nella UE.

3.4. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia correttamente applicato il principio della provenienza giuridica (che coincide con la provenienza geografica) in un caso del tutto peculiare in cui il marchio si sostanzia proprio in un’indicazione geografica.

L’espressione “[OSCURATO:PERSONA] pellet”, accompagnata all’immagine della bandiera svedese, in assenza di qualsiasi indicazione del produttore ucraino, è chiaramente evocativa non solo di una provenienza geografica, ma anche di una provenienza giuridica, perché il consumatore di normale diligenza e avvedutezza (Cass. civ., Sez. 1, n. 39764 del 13/12/2021, Rv. 663428 - 01) è indotto ingannevolmente a ritenere che il prodotto provenga dal legno delle foreste svedesi di un imprenditore operativo in Svezia e fa ragionevolmente affidamento sullo standard qualitativo e sulle procedure di controllo dell’Unione europea.

E’ stata di recente riaffermata l’invalidità della registrazione di un segno come marchio laddove induca nel pubblico l'erronea convinzione che il prodotto provenga da un'area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto.

In tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall'inganno subito dai consumatori - portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota - e ciò a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno (Cass. civ., Sez. 1, n. 18683 del 09/07/2024, Rv. 671673- 02, che ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per contraffazione conseguente alla dedotta invalidità della registrazione di un segno come marchio, proposta da un noto birrificio nei confronti di imprese concorrenti che avevano utilizzato il segno su prodotti provenienti da area geografica diversa da quella boema, in cui l'attore produceva il proprio prodotto).

3.5. Nella prospettiva difensiva l’assenza della dicitura “made extra UE” è una mera irregolarità.

In realtà, l’omissione del luogo di fabbricazione non va considerata atomisticamente ma in combinazione con gli altri segni mendaci per cui ha contribuito sinergicamente alla creazione dell’apparenza ingannevole per il consumatore.

Pertanto, vanno disattesi i primi due motivi di ricorso.

Non rileva poi che non sia stata dimostrata una minore qualità del prodotto ucraino rispetto a quello svedese, come affermato dalla ricorrente nel quarto motivo di ricorso e come sostenuto anche dal Procuratore generale, perché ciò che è decisivo e che è protetto dalla norma è che il consumatore sia stato orientato a preferire un prodotto piuttosto che un altro, tratto in inganno dal complesso dei segni sull’origine, la provenienza e la qualità dello stesso, con alterazione della libera concorrenza del mercato.

Anche il quarto motivo va, quindi, respinto.

3.6. In conclusione, il reato dell’art. 517 cod. pen. è certamente integrato, nel caso in esame, perché i segni apposti sui sacchi di pellet convergono nell’indicazione di una provenienza geografica della fabbricazione falsa, idonea di per sé sola a trarre in inganno sull’origine del prodotto (Sez. 3, n. 166 del 28/09/2007, dep. 2008, Parentini, Rv. 238560 – 01; si veda anche Sez. 3, n. 19746 del 09/02/2010, Follieri, Rv. 247485 – 01, secondo cui l'imprenditore che apponga su un prodotto, oltre al proprio marchio o all'indicazione della località in cui ha la sede, anche una fallace o falsa dicitura con cui attesti che lo stesso è stato fabbricato in Italia o in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione risponde, nel primo caso, del delitto di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e, nel secondo, del delitto di cui all'art. 517 cod. pen.).

3.7. Quanto al terzo motivo, è vero che la Corte territoriale non ha risposto alla richiesta di applicazione della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen., ma la giurisprudenza ha chiarito che basta che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061-01).

Nel caso in esame, è certo che la Corte territoriale ha escluso la causa di proscioglimento perché ha accertato che erano stati importati 10.800 sacchi di pellet del peso di 15 chili ciascuno per un valore complessivo di euro 39.179,70.

La decisione non è manifestamente illogica o contraddittoria, per cui va rigettato anche il terzo motivo di ricorso.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 5 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 966 [OSCURATO:PERSONA] PU [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5520/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/10/2024 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 15 ottobre 2024 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza assolutoria in data 15 dicembre 2023 del Tribunale di Salerno, ha condannato l’imputata alle pene di legge per il reato dell’art. 517 cod. pen., perché vendeva sacchi di pellet di legno sulle cui confezioni era riportata in piena evidenza la bandiera della Svezia e la scritta “[OSCURATO:PERSONA]” nonché l’indicazione della Lettonia come paese di distribuzione, diciture fallaci atte a indurre in inganno il consumatore in ordine all’effettiva origine e provenienza del pellet. 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Con il primo deduce la violazione di legge perché l’espressione “[OSCURATO:PERSONA]” non si riferiva alla provenienza del pellet ma era il nome del marchio commercializzato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], società lettone, distributrice di una società ucraina. Pertanto, non vi era stata alcuna omissione o falsif icazione sull ’origine, la provenienza o la commercializzazione delle confezioni di pellet. Con il secondo denuncia la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 4, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28501/2025 Roma, lì, 04/08/2025 comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003, perché l’unica irregolarità riscontrabile era la mancata indicazione di “merce extra UE”. Con il terzo lamenta l’omessa risposta alla specifica richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Con il quarto censura il vizio di motivazione in ordine alla capacità ingannatoria delle diciture indicate sui sacchi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. 3.1. La ricorrente ha commercializzato in Italia dei sacchi di pellet di legno con la scritta “[OSCURATO:PERSONA] pellet” e la bandiera della Svezia, ma distribuiti da una società lettone, menzionata sul retro, e prodotti da una società ucraina, non menzionata da nessuna parte. La merce è stata fermata alla dogana e la ricorrente, per rimuovere il fermo, ha dovuto regolarizzare l’etichettatura relativa alla produzione, con l’indicazione “made extra UE”. Il Tribunale ha avallato l’impostazione difensiva, secondo cui “[OSCURATO:PERSONA] pellet” era un marchio e non indicava la provenienza della merce, e ha assolto l’imputata. La Corte di appello, invece, sull’appello del P.m., ha condannato l’imputata per il reato dell’art. 517 cod. pen., perché la scritta “[OSCURATO:PERSONA] pellet”, accompagnata all’immagine della bandiera svedese, lungi dall’individuare la marca del pellet, aveva lo scopo, in assenza di qualsivoglia ulteriore indicazione circa l’origine o la provenienza del pellet, di indurre in errore il consumatore e di portarlo a credere che si tratt[ava] di prodotti provenienti dalla Svezia, inoltre, i sacchi erano stati distribuiti da una società lettone, ma erano stati prodotti in Ucraina e l’etichetta “made extra UE” era stata solo successivamente apposta. 3.2. La ricorrente ha sostenuto con i primi due motivi che non aveva commesso alcun reato e che aveva sanato l’irregolarità amministrativa dell’etichettatura. Ai fini di una migliore comprensione della questione giuridica sottesa alla vicenda, va ricordato che il reato dell’art. 517 cod. pen. punisce, in via sussidiaria, tra l’altro, chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto, e ciò a prescindere dal marchio registrato che è tutelato dagli art. 473 e 474 cod. pen. E’ pacifico in giurisprudenza che la norma tuteli l'ordine economico perché chi mette in circolazione prodotti con segni ingannevoli lede l'interesse generale alla lealtà degli scambi commerciali (Sez. 3, n. 2003 del 13/11/2007, dep. 2008, Marzullo, Rv. 238557, con puntuali riferimenti alla nozione di “messa in circolazione”), mentre chi consegna l’aliud pro alio dell’art. 515 cod. pen. lede direttamente il consumatore che subisce la frode in commercio (Sez. 3, n. 43192 del 09/10/2008, Martelli, Rv. 241535 – 01). Ciò significa che, nel secondo caso, è necessaria la consegna della res mentre nel primo se ne prescinde (si vedano Sez. 3, n. 32388 del 15/09/2020, Weng, Rv. 280284 – 01, che, nel ribadire il concorso materiale tra il reato dell’art. 515 cod. pen. e il reato dell’art. 517 cod. pen., ha richiamato la citata sentenza Martelli, che, a sua volta, ha richiamato Sez. 6, n. 3151 del 18/04/1973, Rv 123881;  Sez., n. 1246 del 06/02/1985, Rv 167715;  Sez. 3, n. 2291 del 30/07/1994, Rv 198851;  Sez. 6, n. 9584 del 05/07/1989, Rv 181767). La ricorrente non ha riproposto in questo processo le questioni interpretative che hanno agitato in passato la giurisprudenza sull’interpretazione della nozione di messa in circolazione, ma ha sollevato la questione dei segni mendaci e della loro idoneità a ingannare il consumatore. 3.3. Nella sua requisitoria, il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché basata su un’interpretazione del concetto di provenienza difforme da quella stabilita dalla giurisprudenza di legittimità. Il tema, per vero neanche accennato dalla difesa dell’imputata, è centrale perché attiene alla stessa configurabilità del reato. Secondo l’orientamento consolidato di questa Sezione, la provenienza tutelata dalla norma, a eccezione di alcune ipotesi espressamente previste dalla legge, è giuridica e non geografica, perché, in un contesto globalizzato in cui gli imprenditori delocalizzano la produzione e affidano a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente un determinato bene, secondo ben precise caratteristiche, ciò che rileva è che il bene sia riconducibile a quell’imprenditore che ha assunto la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Pertanto, anche un’indicazione errata o imprecisa relativa al luogo geografico di produzione non costituisce motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 cod. pen. L'origine del prodotto è esclusivamente quella giuridica, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale del bene. L'origine e la provenienza sono infatti funzionali alla qualità dell'opera o del prodotto garantita per l’appunto dall’imprenditore che ha apposto i suoi segni distintivi e ha assunto la responsabilità del lavoro compiuto (Sez. 3, n. 24043 del 02/03/2006, Dewar, Rv. 234468-01; Sez. 3, n. 2500 del 07/07/1999, Thum, Rv. 214438-01, Sez. 6, n. 4781 del 29/01/1979, Vitaloni, Rv. 089656 – 01). D’altra parte, ha proseguito il Procuratore generale, si è al cospetto di un marchio di origine, non italiano e non espressamente tutelato, per cui non è invocabile la disciplina dell’art. 4, comma 49 e 49-bis, d.lgs. n. 350 del 2003, relativa esclusivamente alla peculiare tutela del marchio “made in Italy”, ove si distingue l’indicazione fallace della provenienza italiana del prodotto, che conserva rilevanza penale nei casi espressamente enumerati dalla disposizione e l’uso ingannevole del marchio non accompagnata dall’esatta indicazione di origine del bene che assume, invece, rilievo puramente amministrativo (si vedano, sul punto, tra le tante, Sez. 3, n. 54521 del 14/06/2016, Pigini, Rv. 268716 – 01 e Sez. 3, n. 21256 05/02/2014, Uberti, Rv. 259721 – 01). Inoltre, non erano state indicate caratteristiche qualitative del pellet ucraino, deteriori rispetto a quelle di analogo prodotto di provenienza svedese, tali da attribuire al marchio in questione una rilevanza ingannevole nei sensi sopra precisati, né pareva decisiva la circostanza che l’Ucraina non fosse ancora entrata nella UE. 3.4. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia correttamente applicato il principio della provenienza giuridica (che coincide con la provenienza geografica) in un caso del tutto peculiare in cui il marchio si sostanzia proprio in un’indicazione geografica. L’espressione “[OSCURATO:PERSONA] pellet”, accompagnata all’immagine della bandiera svedese, in assenza di qualsiasi indicazione del produttore ucraino, è chiaramente evocativa non solo di una provenienza geografica, ma anche di una provenienza giuridica, perché il consumatore di normale diligenza e avvedutezza (Cass. civ., Sez. 1, n. 39764 del 13/12/2021,  Rv. 663428 - 01) è indotto ingannevolmente a ritenere che il prodotto provenga dal legno delle foreste svedesi di un imprenditore operativo in Svezia e fa ragionevolmente affidamento sullo standard qualitativo e sulle procedure di controllo dell’Unione europea. E’ stata di recente riaffermata l’invalidità della registrazione di un segno come  marchio laddove induca nel pubblico l'erronea convinzione che il prodotto provenga da un'area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto. In tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall'inganno subito dai consumatori - portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area  geografica e goda dei pregi per cui essa è nota - e ciò a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area  geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno (Cass. civ., Sez. 1, n. 18683 del 09/07/2024, Rv. 671673- 02, che ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per contraffazione conseguente alla dedotta invalidità della registrazione di un segno come  marchio, proposta da un noto birrificio nei confronti di imprese concorrenti che avevano utilizzato il segno su prodotti provenienti da area  geografica diversa da quella boema, in cui l'attore produceva il proprio prodotto). 3.5. Nella prospettiva difensiva l’assenza della dicitura “made extra UE” è una mera irregolarità. In realtà, l’omissione del luogo di fabbricazione non va considerata atomisticamente ma in combinazione con gli altri segni mendaci per cui ha contribuito sinergicamente alla creazione dell’apparenza ingannevole per il consumatore. Pertanto, vanno disattesi i primi due motivi di ricorso. Non rileva poi che non sia stata dimostrata una minore qualità del prodotto ucraino rispetto a quello svedese, come affermato dalla ricorrente nel quarto motivo di ricorso e come sostenuto anche dal Procuratore generale, perché ciò che è decisivo e che è protetto dalla norma è che il consumatore sia stato orientato a preferire un prodotto piuttosto che un altro, tratto in inganno dal complesso dei segni sull’origine, la provenienza e la qualità dello stesso, con alterazione della libera concorrenza del mercato. Anche il quarto motivo va, quindi, respinto. 3.6. In conclusione, il reato dell’art. 517 cod. pen. è certamente integrato, nel caso in esame, perché i segni apposti sui sacchi di pellet convergono nell’indicazione di una provenienza geografica della fabbricazione falsa, idonea di per sé sola a trarre in inganno sull’origine del prodotto (Sez. 3, n. 166 del 28/09/2007, dep. 2008, Parentini, Rv. 238560 – 01; si veda anche Sez. 3, n. 19746 del 09/02/2010, Follieri, Rv. 247485 – 01, secondo cui l'imprenditore che apponga su un prodotto, oltre al proprio marchio o all'indicazione della località in cui ha la sede, anche una fallace o falsa dicitura con cui attesti che lo stesso è stato fabbricato in Italia o in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione risponde, nel primo caso, del delitto di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e, nel secondo, del delitto di cui all'art. 517 cod. pen.). 3.7. Quanto al terzo motivo, è vero che la Corte territoriale non ha risposto alla richiesta di applicazione della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen., ma la giurisprudenza ha chiarito che basta che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla  motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione  implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061-01). Nel caso in esame, è certo che la Corte territoriale ha escluso la causa di proscioglimento perché ha accertato che erano stati importati 10.800 sacchi di pellet del peso di 15 chili ciascuno per un valore complessivo di euro 39.179,70. La decisione non è manifestamente illogica o contraddittoria, per cui va rigettato anche il terzo motivo di ricorso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 5 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28501/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris