CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8682-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso il proprio studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 58 , rappresentato e difeso da sémedesimo ex art. 86 c.p.c. ; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore, PREFETTURA – U.T.G. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -resistenti - Ric. 2022n. 8682 sez. S2 - cc . 30.03 .2023 avverso la sentenza n. 954/2021 de l Tribunale di Arezzo , depositata il17.11.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione della Prefettura di Arezzo , emessa nei suoi confronti quale obbligato in solido con il trasgressore per un’infrazione al Codice della Strada (superamento del limite di velocità). 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Arezzo accoglieva l’opposizione, rilevando che dal fotogramma prodotto dalla Prefettura non era chiaramente leggibile la targa del veicolo. 3. Sul gravame della Prefettura, e nella contumacia del Marini, il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 954/2021, riformava la pronuncia gravata e respingeva l’opposizione.Il giudice di seconde cure, per un verso, osservava che in primo grado il Marini non aveva contestato il fotogramma prodotto dall’opposta, sicché il Giudice di Pace aveva deciso sulla base di un’eccezione non sollevata dalla parte; per altro verso, affermava che i motivi di opposizione, non riproposti in secondo grado dall’appellato,rimasto contumace, dovevano ritenersi abbandonati ex art. 346 c.p.c., risultando comunque l’asserzione dell’opponente, che aveva sostenuto di non essere il proprietario del veicolo , inidonea ad escluderne la responsabilità solidale quale locatario del mezzo. 4. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. 5. il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Arezzo non hanno svolto difese, ma si sono limitati a depositare memoria di Ric. 2022n. 8682 sez. S2 - cc . 30.03 .2023 costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione dell’art. 360 cpc numero 3 in riferimento all’art. 101 codice procedura civile. Nullità del procedimento. Nullità degli atti per difetto di rappresentanza. Nullità della sentenza per errore materiale». Il ricorrente denunciala violazione del contraddittorio, lamentando che la Prefettura, a seguito dell’esito negativo di un primo tentativo di notifica dell’atto di appello, aveva spontaneamente eseguito in corso di causa una seconda notifica del gravame, a mezzo PEC, in assenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice. [OSCURATO:PERSONA] deduce inoltre che alle udienze del giudizio di appello avrebbe partecipato per la Prefettura tale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],«che non sembra fosse legittimata quale avvocato a rappresentare l’ente appellante» (così a pag. 9 di ricorso), con conseguente nullità degli atti compiuti per difetto di rappresentanza. Da ultimo, il ricorrenteafferma che nella sentenza sarebbero stati erroneamente indicati «i numeri di secondo grado» (così a pag. 10), cosicché il provvedimento impugnato sarebbe nullo. 1.1.La censura è in parte infondata, in parte inammissibile . 1.2. Quanto alla spontanea rinnovazione della notifica dell’appello, in disparte la genericità della censura, dalla lettura della sentenza risulta chein mancanza di prova circa l’esito della notifica postale precedentemente eseguita, il contraddittorio è stato instaurato in sanatoria tramite l’iniziativa spontanea dell’appellante, che ha provveduto a notificare l’impugnazione a Ric. 2022n. 8682 sez. S2 - cc . 30.03 .2023 mezzo PEC, in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rispetto dei termini a comparire. Il ricorrente non contesta di aver ricevuto detta notifica telematica, ma ne deduce la nullità, siccome eseguita senza autorizzazione del giudice. Sennonché, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’ammettere la sanatoria dell’atto di impugnazione, con effetto ex tunc, non solo nelle ipotesi di costituzione del convenuto o di rinnovazione della notifica suordine del giudice, ma anche in ipotesi di rinnovazione spontanea ad opera della parte (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20840 del 21/07/2021, Rv. 661983; Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604; Cass., Sez. 6-1, Ordinanzan. 12338 del 03/06/2014, Rv. 631406). Né il ricorrente deduce elementi dai quali poter desumere la assoluta inesistenza della notifica precedentemente tentata a mezzo del servizio postale (inesistenza a fronte della quale alcuna sanatoria avrebbe potuto operare). Del resto, neanche dalla lettura della sentenza emergono elementi in tal senso, ritenuto che nel provvedimento impugnato si dà atto, piuttosto, che all’esito della prima notifica non era tornato l’avviso di ricevimento, ma la sola ricevuta di avvenuta consegna all’appellatodel c.d. C.A.D. (cfr. pag. 3 di sentenza). La censura in esame merita pertanto di essere disattesa. 1.3. Quanto alla dedotta nullità degli atti per carenza dei poteri rappresentativi della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], comparsa in udienza, la doglianza del ricorrente è inammissibile per genericità, e perché comunque non tiene conto che la Prefettura, secondo quanto accertato dal giudice di merito, si era difesa a mezzo dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato (alla quale, tra le altre, il Marini ha peraltro notificato il ricorso per cassazione), che a sua Ric. 2022n. 8682 sez. S2 - cc . 30.03 .2023 volta aveva delegato la stessa amministrazione ex art. 2 R.D. 1611/1933, con conseguente legittimazione del funzionario a comparire in udienza. 1.4. Per quel che concerne, infine, l’ erronea indicazione in sentenzadei “numeri di secondo grado”, il motivo è inammissibile perché generico e, perché, comunque, denuncia un ipotetico errore materiale e non un vizio di nullità del provvedimento. 2. Il secondo motivo di ri corso è così rubricato: « Errata applicazione di norme di diritto. Violazione dell’art. 360 numero 3 codice procedura civile». Il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria e la mancata ammissione delle prove a confutazione della tesi sostenuta dalla pubblica amministrazione. 2.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto è priva di qualsivoglia riferimento alle motivazioni del provvedimento impugnatoe non contiene alcuna indicazione delle norme di diritto che si ritengono violate,né dei mezzi di prova che secondo il ricorrente, ove ammessi, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività Ric. 2022n. 8682 sez. S2 - cc . 30.03 .2023 delle prove” (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753). 3. Il terzo motivo è così rubricato: « Errata applicazi one di norme di diritto. Violazione dell’art. 360 numero 3 codice procedura civile. Nullità del procedimento e della sentenza per mancata osservanza delle norme in materia di trattazione scritta e delle norme in materia di emergenza sanitaria (art. 83 D.L. 17 marzo 2020 convertito in legge n. 77/20; art. 1 DL 125/20). Mancata previsione della trattazione da remoto in tempi di Covid. [OSCURATO:PERSONA] è stata tratta in presenza di una sola parte processuale». Il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla, in quanto l’udienza di discussione della causa è stata celebrata in presenza, e non da remoto; circostanza, questa, che sarebbe stata impedita dalla normativa emergenziale per arginare la pandemia da Covid - 19all’epoca vigente. 3.1. La censura è inammissibile in quanto si risolve in una generica elencazione dei provvedimenti normativi succedutisi in occasione della pandemia al fine di contenere il rischio del contagio e consentire, al contempo, la celebrazione dei procedimenti. In ogni caso, ilmotivo è anche manifestamente infondato, poiché, come risulta dalla stessa rassegna di normativa elencata dal ricorrente, la fissazione dell’udienza con modalità cartolare, o da remoto, anziché in presenza, costituiva una mera facoltàper il giudice, non un obbligo. 4. Il quarto motivoè così rubricato: «Violazione dell’art. 91 cpc in riferimento all’articolo 360 numero 3 cpc ed all’articolo 24 Costituzione della Repubblica Italiana. Nullità della condanna alle spese». Il ricorrente lamenta che, essendo stata la [OSCURATO:PERSONA]. 2022n. 8682 sez. S2 - cc . 30.03 .2023 rappresentata da un proprio dipendente, la liquidazione delle spese in favore dell’appellante, comunque eccessiva, avrebbe dovuto subire una decurtazione del 20% rispetto agli onorari di avvocato, aisensi dell’art. 4, comma 42, legge n. 183/2011. 4.1. La censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha ritenuto di liquidare i compensi del grado in favore dell’appellante vittoriosa perché difesa a mezzo dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, essendo irrilevante a tali fini la delega all’amministrazione ex art. 2 R.D. 1611/1933 (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13294 del 12/09/2002, Rv. 557352). 4.2. La doglianza difetta inoltre di specificità , mancando dell’indicazione dell’importo riconosciuto a titolo di spese in favore dell’appellantein relazione al valore della causa. In proposito, va data continuità all’orientamento secondo cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, inluogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv. 64617), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e di dimostrare quale attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, Rv. 625598), perché solo in questo modo Ric. 2022n. 8682 sez. S2 - cc . 30.03 .2023 il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato. 5. Il ricorso deve essere pertanto disatteso.Nulla per le spese, non avendo la parte intimata nel presente giudizio di legittimità provveduto a notificare controricorso. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p