CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 13491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 5 ottobre 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame di Torino del 23 settembre 2022, con la quale è stata confermata l'ordinanza della Corte d'appello di Torino, sez. feriale, del 5 agosto 2022 che aveva respinto l'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari applicata all'imputato, sul presupposto che costui avrebbe avuto diritto alla scarcerazione entro le ore 24.00 del 18 agosto 2022, in quanto a tale data sarebbe scaduto il termine - individuato in 2 anni - di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 303 comma 4 lett. a) cod. proc. pen.. Lafleur è imputato - al capo A) - del reato di cui agli artt. 110,624 bis,625 nn. 2 e 5, 61 n. 7 cod. pen. e - al capo B) - del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. , entrambi commessi in Asti il 12 dicembre 2017, con la recidiva reiterata e specifica. In sostanza, il deducente - in sede di appello cautelare - aveva sostenuto che la Corte d'appello di Torino - sezione terza - con sentenza del 30 giugno 2022, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione sezione quinta del 20 settembre 2021 che aveva annullato, con specifico riferimento alla commisurazione della pena, la sentenza della stessa Corte - sezione seconda - del 13 luglio 2020, aveva rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed euro 1236 di multa, riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, inclusa la recidiva. La Corte di Cassazione, adita dall'imputato, aveva annullato la sentenza della Corte d'appello del 13 luglio 2020 - per motivi di corretta determinazione della pena comminata - rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente indicato la pena minima per il reato di furto in abitazione aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. in quella di anni cinque, anziché anni quattro, prevista dalla legge all'epoca dei fatti; e - a seguito della concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva - avrebbe dovuto eseguire il calcolo individuando la pena base in quella di anni 3 di reclusione, come previsto dalla fattispecie base del primo comma dell'art.624 bis cod. pen.. La Corte d'appello - decidendo in sede di rinvio - ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed euro 1236 di multa, e, in particolare, fermo il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, ha individuato la pena detentiva base in quella di anni 3 di reclusione per il delitto di furto consumato - di cui alla formulazione dell'art.624 bis primo comma cod. pen. all'epoca vigente - aumentandola ad anni 4 per effetto della continuazione. Pertanto, secondo il deducente, poiché la Corte d'appello, nella commisurazione della sanzione, aveva correttamente indicato la pena detentiva base in quella di anni 3 di reclusione - art. 624 bis comma 1 cod. pen. - il termine massimo della custodia cautelare avrebbe dovuto essere calibrato sulla ridetta pena e, dunque, avrebbe dovuto essere calcolato in anni 2, che sarebbero scaduti il 18 agosto 2022 successivo. Il tribunale del riesame di Torino - con il provvedimento oggi impugnato - ha rigettato l'istanza difensiva, affermando che la misura cautelare detentiva era operativa anche per il delitto di furto pluriaggravato in abitazione - di cui al capo A) - punito con la pena massima di 10 anni e che, pertanto, il termine di durata complessiva della custodia cautelare era quello di anni quattro, di cui all'art. 303 comma 4 lett. b) cod. proc. pen. e non quello di anni due, di cui alla lett. a). 1.11 ricorso per cassazione articola un unico motivo e lamenta la nullità dell'ordinanza del tribunale del riesame "per erronea interpretazione della legge penale con riferimento all'art. 303 comma 4 lett. a) e 278 cod. proc. pen. (art. 606 lett. b))". Nella sostanza, il ricorrente si duole del percorso argomentativo del tribunale dell'appello cautelare, rilevando che quest'ultimo non avrebbe tenuto conto della 'riqualificazione giuridica" dei fatti stabilita dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento e ribadita dalla Corte d'appello di Torino in sede di giudizio di rinvio. In definitiva, la contestazione formulata sarebbe quella di furto in abitazione semplice, punito con pena edittale non superiore nel massimo a 6 anni, che avrebbe imposto la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge ed è comunque manifestamente infondato. Per un verso, esso si duole di una non pertinente inosservanza della legge penale, con esplicito richiamo dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., che inerisce ai vizi della legge penale sostanziale mentre - nel caso in esame - le ragioni sottese all'impugnazione riguardano esclusivamente il preteso contrasto con le norme processuali in tema di termini di durata della custodia cautelare. Per altro verso, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza - come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 0) - quando i motivi di ricorso muovano, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato, in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come accade nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca \AJ-- \ alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. E in effetti, emerge in modo palese che l'ordinanza impugnata non sia viziata da alcuna forma di travisamento sulla qualificazione giuridica dei fatti contestati - che è rimasta tale nel percorso argonnentativo di tutti i provvedimenti giurisdizionali sopra elencati - ma ha puntualmente richiamato l'indirizzo costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale "ai fini del computo dei termini complessivi di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, tenuto conto, per la sua determinazione, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale quantunque valutate equivalenti o minusvalenti rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti" (Cass. sez. 5, n,21028 del 27/3/13; conformi: N. 44371 del 2001 Rv. 220324 - 01, N. 22968 del 2006 Rv. 235264 - 01, N. 8734 del 2008 Rv. 239419 - 01, N. 27408 del 2010 Rv. 247779 - 01). I reati ritenuti nelle sentenze di condanna e nella sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte sono quelli contestati sin dall'origine all'imputato. Il giudizio di comparazione imposto dall'art. 69 cod. pen. - che si fonda su di una valutazione integrale dell'entità del fatto e della personalità del colpevole - incide sulla determinazione della pena e sugli effetti giuridici ad essa correlati, ma non altera la fattispecie legale tipica, cioè la configurazione giuridica del fatto ed il tipo di reato per cui è pronunciata condanna. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria dell'inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - non potendosi escludere profili di colpa - anche al versamento della somma di euro 31)00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de