CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 02998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 7709-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] 4334 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2782/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2016 R.G.N. 5402/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.2782/16, la Corte d'appello di Roma riformava la pronuncia di primo grado e confermava il decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI nei confronti della Provincia di Viterbo ed avente ad oggetto il pagamento di contributi relativi alla prestazione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA], assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia dall'agosto 2005 al luglio 2009. In base alle deposizioni testimoniali assunte, riteneva la Corte che la prestazione di Chiaravalli dovesse essere qualificata come di lavoro subordinato giornalistico. Chiaravalli aveva messo a disposizione della Provincia la propria opera in modo costante e non occasionale; egli, inoltre, stabilmente inserito nella struttura organizzazione della Provincia, svolgeva la propria attività sotto la direzione e il controllo del Presidente della Giunta e dei componenti di questa. Avverso la sentenza, la Provincia di Viterbo ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria. L'INPGI resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la Provincia di Viterbo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.9, co.2 I. n.150/00 e 7, co.6 d. Igs. n.165/01, per avere la Corte ritenuto la natura giornalistica dell'attività di Chiaravalli, responsabile invece dell'[OSCURATO:PERSONA], e assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione. Con il secondo motivo di ricorso, la Provincia deduce violazione e falsa applicazione dell'art.7 d. Igs. n.165/01, degli artt.107, 48 e 50 d. Igs. n.267/00, nonché violazione conseguente degli artt.112 e 116 c.p.c. La Corte avrebbe basato il proprio convincimento di una prestazione di lavoro subordinato sull'erronea interpretazione delle deposizioni testimoniali rese dai vertici amministrativi e politici della Provincia. Con il terzo motivo di ricorso, la Provincia deduce violazione e falsa applicazione delle norme di legge che regolano la contribuzione previdenziale dei giornalisti, poiché la Corte aveva ritenuto di natura giornalistica l'attività di Chiaravalli, che invece era portavoce e addetto stampa. Con il quarto motivo di ricorso, la Provincia deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 112, 115 e 132, n.4 c.p.c., poiché INPGI non aveva dimostrato l'esistenza dei caratteri della subordinazione. I motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono per un verso manifestamente infondati e, per altro verso, inammissibili. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, come affermato da questa Corte, sez. un., n.21764/21, l'addetto all'ufficio stampa di cui alla I. n.150/00 svolge attività di natura giornalistica, con conseguente iscrizione all'INPGI. I restanti motivi, sebbene rubricati col richiamo all'art.360, co.1, n.3 c.p.c., vengono tutti a censurare il modo in cui la Corte ha ricostruito la fattispecie concreta e ha valutato, secondo il proprio prudente apprezzamento, le prove acquisite, concludendo per una prestazione di lavoro subordinato. Ora, l'errata ricognizione della fattispecie concreta non rientra nell'art.360, co.1, n.3 c.p.c. (Cass.640/19), essendo bensì denunciabile nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Allo stesso modo, si ricade entro l'art.360, co.1, n.5 c.p.c. ove si deduca che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass., sez. un., n.20867/20). La Corte, sulla base di quattro deposizioni testimoniali e del testo del contratto stipulato tra le parti, ha ritenuto che: Chiaravalli svolgesse attività di giornalista, predisponendo comunicati stampa da pubblicare nelle testate giornalistiche, e che tale attività presentasse carattere di lavoro subordinato, essendo Chiaravalli sottoposto al potere di direzione e controllo del Presidente e dei membri della Giunta: costoro stabilivano quali comunicati stampa predisporre, quali articoli di giornale meritavano una risposta, nonché davano il benestare a tutti i comunicati che l'[OSCURATO:PERSONA] sottoponeva loro. Inoltre, Chiaravalli aveva uno stipendio fisso mensile, nonché limitazioni contrattuali quanto alle assenze per malattia, infortunio e necessità familiari. A dispetto del nomen iuris (contratto di collaborazione coordinata e continuativa), il rapporto di fatto si era svolto in chiave di subordinazione. La ricostruzione operata dalla Corte non è stata censurata nei limiti dell'art.360, co.1, 5. c.p.c., poiché i motivi non deducono alcun fatto storico che sia stato omesso dalla sentenza e che al contempo risulti decisivo al fine di affermare la natura non subordinata della prestazione lavorativa. I motivi si limitano a enfatizzare alcune risultanze testimoniali su altre, nonché il titolo formale di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, proponendo una ricostruzione alternativa che appare inammissibile, proprio perché non veicolata nel rispetto dei limiti posti dall'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'INPGI, liquidate, per il presente grado, in €8000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.12.22 [OSCURATO:PERSONA].ssa ossana Mancino k iuii 1114 /1-4)