Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 35442/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mi) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Genova accoglieva la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo - finalizzato a confisca per equivalente - emesso il 9/3/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui all'art. 10-quater, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, annullando la misura.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il ricorso con riguardo al profilo soggettivo del reato, avrebbe steso una motivazione inesistente, o comunque meramente apparente; in particolare, non avrebbe considerato la costante giurisprudenza di legittimità, che - quanto al reato in esame commesso con l'inoltro di modelli F24 da parte del professionista (come l'Arosio) - riconoscerebbe la responsabilità anche a titolo di dolo eventuale, per non aver - lo stesso - esercitato un controllo sulla documentazione offertagli.

Premesso, dunque, un rigoroso onere di verifica, si evidenzia che dagli atti emergerebbero elementi sintomatici dell'inesistenza dei crediti IVA ceduti alla "[OSCURATO:SOCIETA].", che il ricorso richiama e che l'Arosio (peraltro già denunciato per reati dello stesso tipo in concorso con gli stessi coindagati di questa vicenda) avrebbe dovuto e potuto rilevare, anche accedendo alle banche dati dell'Agenzia delle entrate e della Camera di commercio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Occorre premettere che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (tra le molte, Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916).

4.1. Tanto premesso, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non presenta un simile e radicale vizio, contenendo, per contro, un'effettiva e congrua motivazione sull'unico elemento in discussione, quale il dolo del delitto di cui all'art. 10-quater, d.

Igs. n. 74 del 2000.

In particolare, il Tribunale ha negato che dagli atti emergesse un riscontro della consapevolezza - in capo al commercialista Arosio - della natura illecita della compensazione di crediti inesistenti in favore della "[OSCURATO:SOCIETA].", e al riguardo ha evidenziato: a) l'assenza di un qualunque elemento (conversazioni, dichiarazioni, documenti) che attestasse la partecipazione dell'indagato al disegno criminoso volto a frodare l'Erario, in termini diversi dal mero inoltro di 3 modelli F24; b) il numero stesso dei modelli inviati, che "non depone di certo nel senso di un suo consapevole inserimento nella trama fraudolenta", necessariamente a base della frode, peraltro evidentemente sostenuta da atti preordinati (contratto di accollo, pagamenti) nei quali l'Arosio non risultava aver mai coperto alcun ruolo o essere stato coinvolto; c) la cessazione del rapporto professionale con la stessa "[OSCURATO:SOCIETA].", appena due mesi dopo l'inoltro dei modelli F24.

Ancora, il Tribunale ha sottolineato che l'Arosio aveva inoltrato per conto della società soltanto 3 dei 131 modelli F24 relativi alla società per l'anno 2018, peraltro ad una "ragionevole" cadenza di uno al mese tra agosto ed ottobre, così da escludere ulteriormente qualunque indizio di partecipazione al delitto.

Nessun elemento, ancora, aveva supportato l'ipotesi che l'indagato rivestisse il ruolo di ideatore della frode, e che si fosse poi allontanato dalla società soltanto per eliminare da sé ogni sospetto.

Infine, quanto ad uno dei precedenti giudiziari a carico dell'Arosio, l'ordinanza ha affermato che la difesa aveva prodotto una sentenza assolutoria.

4.2. Così richiamato il contenuto del provvedimento impugnato, ecco allora che non emergono margini per affermarne l'inesistenza o la mera apparenza, come invece denunciato.

La radicale assenza di elementi probanti il profilo soggettivo del reato, con carattere di evidenza, è stata infatti sostenuta - in questa sede cautelare - in termini adeguati e legati al contenuto degli atti: materiale istruttorio che, peraltro, non può essere nuovamente esaminato in questa sede, come invece sollecitato nel ricorso con ampio rinvio agli elementi di merito, perché precluso alla Corte di legittimità, anche in forza del richiamato art. 325 cod. proc. pen. 5.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mi) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Genova accoglieva la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo - finalizzato a confisca per equivalente - emesso il 9/3/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui all'art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, annullando la misura. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il ricorso con riguardo al profilo soggettivo del reato, avrebbe steso una motivazione inesistente, o comunque meramente apparente; in particolare, non avrebbe considerato la costante giurisprudenza di legittimità, che - quanto al reato in esame commesso con l'inoltro di modelli F24 da parte del professionista (come l'Arosio) - riconoscerebbe la responsabilità anche a titolo di dolo eventuale, per non aver - lo stesso - esercitato un controllo sulla documentazione offertagli. Premesso, dunque, un rigoroso onere di verifica, si evidenzia che dagli atti emergerebbero elementi sintomatici dell'inesistenza dei crediti IVA ceduti alla "[OSCURATO:SOCIETA].", che il ricorso richiama e che l'Arosio (peraltro già denunciato per reati dello stesso tipo in concorso con gli stessi coindagati di questa vicenda) avrebbe dovuto e potuto rilevare, anche accedendo alle banche dati dell'Agenzia delle entrate e della Camera di commercio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Occorre premettere che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (tra le molte, Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). 4.1. Tanto premesso, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non presenta un simile e radicale vizio, contenendo, per contro, un'effettiva e congrua motivazione sull'unico elemento in discussione, quale il dolo del delitto di cui all'art. 10-quater, d. Igs. n. 74 del 2000. In particolare, il Tribunale ha negato che dagli atti emergesse un riscontro della consapevolezza - in capo al commercialista Arosio - della natura illecita della compensazione di crediti inesistenti in favore della "[OSCURATO:SOCIETA].", e al riguardo ha evidenziato: a) l'assenza di un qualunque elemento (conversazioni, dichiarazioni, documenti) che attestasse la partecipazione dell'indagato al disegno criminoso volto a frodare l'Erario, in termini diversi dal mero inoltro di 3 modelli F24; b) il numero stesso dei modelli inviati, che "non depone di certo nel senso di un suo consapevole inserimento nella trama fraudolenta", necessariamente a base della frode, peraltro evidentemente sostenuta da atti preordinati (contratto di accollo, pagamenti) nei quali l'Arosio non risultava aver mai coperto alcun ruolo o essere stato coinvolto; c) la cessazione del rapporto professionale con la stessa "[OSCURATO:SOCIETA].", appena due mesi dopo l'inoltro dei modelli F24. Ancora, il Tribunale ha sottolineato che l'Arosio aveva inoltrato per conto della società soltanto 3 dei 131 modelli F24 relativi alla società per l'anno 2018, peraltro ad una "ragionevole" cadenza di uno al mese tra agosto ed ottobre, così da escludere ulteriormente qualunque indizio di partecipazione al delitto. Nessun elemento, ancora, aveva supportato l'ipotesi che l'indagato rivestisse il ruolo di ideatore della frode, e che si fosse poi allontanato dalla società soltanto per eliminare da sé ogni sospetto. Infine, quanto ad uno dei precedenti giudiziari a carico dell'Arosio, l'ordinanza ha affermato che la difesa aveva prodotto una sentenza assolutoria. 4.2. Così richiamato il contenuto del provvedimento impugnato, ecco allora che non emergono margini per affermarne l'inesistenza o la mera apparenza, come invece denunciato. La radicale assenza di elementi probanti il profilo soggettivo del reato, con carattere di evidenza, è stata infatti sostenuta - in questa sede cautelare - in termini adeguati e legati al contenuto degli atti: materiale istruttorio che, peraltro, non può essere nuovamente esaminato in questa sede, come invece sollecitato nel ricorso con ampio rinvio agli elementi di merito, perché precluso alla Corte di legittimità, anche in forza del richiamato art. 325 cod. proc. pen. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, i
Decreto Cassazione n. 35442/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris