CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 33769/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/07/2024 della Corte d'appello di Perugia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto del 31 marzo 2025, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione della confisca di prevenzione, formulata ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adottata dal Tribunale di Roma con decreto del 25 febbraio 2020, divenuto definitivo in relazione all’apprensione delle somme di euro 81.697, 06 depositate su c/c n.1705 acceso presso [OSCURATO:SOCIETA] intestato ai predetti e di euro 11.277,96 depositate su c/c n. 9000, acceso presso UBI [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, intestato alla sola [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso di seguito enunciati, secondo il disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge dell’ordinanza impugnata in ordine ai presupposti di ammissibilità della revocazione ai sensi dell’art. 28 comma 2 lett. a) d. lgs 159/2011 in relazione alla mancata qualificazione come prova nuova della perizia disposta dalla Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio, ritenuta, invece una consulenza contabile. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto l’errore di diritto in cui è incorsa la Corte di appello di Perugia nella parte in cui ha definito l’elaborato del dott. [OSCURATO:PERSONA] come consulenza contabile, anziché perizia. Ha altresì evidenziato l’errata interpretazione fornita dalla Corte di appello alla sentenza delle Sezioni Unite n. 43668 del 26/05/2022 dalla quale avrebbe dovuto farsi discendere che la perizia sia prova nuova sopravvenuta. Al riguardo si evidenzia che la perizia è stata espletata nel giudizio di appello in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, dopo che il provvedimento di confisca di prevenzione sulle somme oggetto di richiesta di revocazione della confisca era già passato in giudicato, sicché la perizia si è formata successivamente al passaggio in giudicato parziale del decreto n. 83 del 2021, integrando pertanto un elemento sopravvenuto. Il ricorrente ha, poi, dedotto l’erroneità della valutazione del provvedimento impugnato lì dove afferma che prova nuova non può ritenersi una consulenza contabile, in quanto non introduce nuovi o diversi elementi, ma si risolve in una diversa valutazione di dati acquisiti. Ciò in primo luogo perché si tratta di perizia disposta ai sensi dell’art. 220 cod. proc. pen. per rispondere al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente e che costituisce una valutazione di dati acquisiti al procedimento, fondata sulla base di nuovi documenti acquisiti dallo stesso perito autonomamente nell’esercizio dell’incarico conferitogli dalla Corte di appello. Più specificamente, il ricorrente dà atto che il perito – nel rispondere ai quesiti posti dalla Corte di appello in sede di rinvio in ordine al momento di apertura del rapporto titoli n. 63000655765e della sua eventuale provenienza da attività illecita o reimpiego o eventuale sproporzione rispetto al reddito dichiarato o alle attività economiche - non si è limitato ad esaminare la documentazione in atti, ma ha acquisito numerosi nuovi documenti tra i quali estratti conti e rendiconti finanziari sui titoli, allegati alla consulenza tecnica, a sua volta allegata al richiesta di revocazione 2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge dell’ordinanza impugnata in ordine ai presupposti di ammissibilità della revocazione ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a) d. lgs. n. 159/2011, in relazione alla ritenuta non decisività della perizia. Il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello, nell’escludere la decisività della perizia, avrebbe dovuto attenersi a un criterio di astratta attinenza della prova contenuta nella perizia rispetto al giudizio rescissorio e dunque alla sussistenza dei profili che riguardano la rivalutazione dei presupposti della misura di prevenzione, quali l’attualità ovvero la coincidenza del periodo temporale di ritenuta pericolosità con quello di acquisizione al patrimonio del proposto dei beni confiscati. Pertanto, il profilo di astratta decisività sussiste in quanto la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato l’assenza di elementi di sproporzione o provenienza da reato del complessivo patrimonio familiare; il difetto di attualità della confisca in quanto alla data della confisca il patrimonio lecito era ampiamente maggiore rispetto alle somme confiscate e lo stesso si era formato precedentemente ai profili di pericolosità, tant’è che nel corso dei vari gradi del procedimento di prevenzione le stesse sono state restituite; l’assenza di profili di sproporzione o di provenienza da reato delle somme in sequestro. Pertanto, le valutazioni del perito valgono per l’intero patrimonio Luciano – [OSCURATO:PERSONA] non richiedendo, come affermato dalla Corte di Appello, una applicazione analogica, trattandosi di riscontri documentati che costituiscono la base per confermare o meno la confisca di prevenzione. Al riguardo il ricorrente ha evidenziato la decisività della perizia che ha affermato che alla data del sequestro delle somme (anno 2015), sussisteva una disponibilità finanziaria del nucleo familiare pari a 745.431,00 euro a fronte invece di somme definitivamente confiscate pienamente ricomprese nel patrimonio lecito verificato pari a totali 92.925,02 euro ripartite in euro 81.697,06 depositati presso l’[OSCURATO:SOCIETA], conto corrente n. 1705 intestato a [OSCURATO:PERSONA] e A [OSCURATO:PERSONA]; e in euro 11.277,96 depositati presso UBI [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], conto corrente n. 9000 nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], ma intestato alla moglie [OSCURATO:PERSONA]. Si è evidenziato altresì che tali conti risultano agganciati al deposito titoli n. 6300655765 pari a euro 410.752, oggetto di dissequestro dalla Corte di Appello di Roma, a seguito del giudizio di rinvio, in quanto acceso in epoca assai risalente rispetto alla perimetrazione temporale della pericolosità generica del [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del ricorrente, dalla perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe l’assoluta legittimità delle somme ad oggi confiscate. 3.Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. In primo luogo giova evidenziare che l’istanza di revocazione ha ad oggetto la decisione definitiva sulla confisca di prevenzione delle somme pari a euro 81.697,06 su cc n. 1705 e di euro 11.277, 96 depositate su conto corrente n. 9000, oggetto di decreto di confisca del 22 febbraio 2020 (in relazione al periodo 2005 – 2010), divenuto definitivo, in relazione ad attività illecite sostanzialmente di corruzione contestate al ricorrente in qualità di dirigente del Ministero dell’Ambiente, preposto al finanziamento di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Con il medesimo decreto di confisca veniva fatto oggetto di apprensione la somma di euro 410.000,00 presente nel rapporto titoli n. 6300655765 presso BNL e la somma di 161.763,00 controvalore di titoli depositati presso UBI banca popolare di Bergamo su dossier titoli n. 5487000. Il decreto è stato impugnato e la Corte di appello lo ha parzialmente riformato, restituendo la somma di 161.763,00 controvalore di titoli depositati presso UBI banca popolare di Bergamo su dossier titoli n. 5487000. Le parti hanno poi proposto ricorso per cassazione a seguito del quale la Quinta sezione, con la sentenza n. 45053 del 2022, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio limitatamente alla confisca della somma di euro 410.000,00 presente nel rapporto titoli n. 6300655765 presso BNL. Va rilevato che con la pronuncia di annullamento con rinvio la Corte di cassazione aveva evidenziato che: «Nei termini indicati, il decreto in esame risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto). Per un verso, infatti, il riferimento all'epoca di apertura del rapporto titoli 6300655765 (contestata dal ricorrente) non è accompagnata da alcuna indicazione circa la fonte conoscitiva dalla quale è tratta l'informazione. Per altro verso, la Corte distrettuale non precisa se, con riguardo a tale cespite, la confisca, così come per gli altri, è stata disposta in quanto frutto di attività illecita o reimpiego della stessa ovvero in quanto sproporzionata al reddito dichiarato o alle attività economiche: nella prima ipotesi, non versandosi in ipotesi di confisca di denaro (come riconosce la stessa Corte di appello), il decreto impugnato avrebbe dovuto indicare gli elementi sui cui fondare il giudizio circa la sussistenza del presupposto (ossia il suo rappresentare il frutto delle attività delittuose attribuite al proposto o il reimpiego dei relativi proventi), mentre nel secondo avrebbe dovuto compiere il giudizio di sproporzione (che, come risulta dallo stesso decreto impugnato, era stato sollecitato - attraverso la richiesta di una perizia - dal Procuratore generale presso la Corte di appello)». Ciò posto, nel giudizio di rinvio a seguito di perizia affidata al perito [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello ha disposto il dissequestro con restituzione agli aventi diritto della somma di euro 410.000,00, presente nel rapporto titoli n. 6300655765 presso BNL. Sulla base di tale perizia, i ricorrenti hanno formulato l’istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 28 cod. antimafia. 2. Tanto premesso, va osservato che la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l’istanza dei ricorrenti sul rilievo che la perizia, svoltasi nel giudizio di rinvio disposta al fine di verificare i presupposti della confisca limitatamente al valore di euro 410.752,94, contiene valutazioni sulla base di dati acquisiti al procedimento che non possono essere estesi alla confisca dei beni oggetto dell’istanza, in relazione ai quali si è proceduto ad un accertamento autonomo per nulla incompatibile con le valutazioni espresse dal perito in relazione alle diverse somme. Nel provvedimento impugnato si è altresì aggiunto l’irrilevanza della circostanza che i valori oggetto delle pregresse revoche fossero agganciati agli stessi conti correnti sui quali risultano depositate le somme oggetto dell’istanza, trattandosi di di elemento non decisivo, né connotato da novità. Ciò precisato, quanto al primo motivo, va rilevato che Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 – 01, ha affermato il principio secondo il quale in tema di confisca di prevenzione la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. In particolare, e più specificamente, nella motivazione si è affermato che «6. …Le prove nuove che rendono ammissibile il rimedio straordinario sono quelle formate dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, ovvero quelle che non è stato possibile dedurvi, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all'epoca incolpevolmente sconosciuti, e non anche quelle che, pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza o un particolare significato dopo la sua conclusione, anche semplicemente sulla base dell'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive (Sez. 1, n. 1649 del 28/09/2021, dep. 2022, Esposto, cit.; Sez. 2, n. 28305 del 25/06/2021, Bellinvia, cit.; Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226; Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Mollica, cit.; Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800; Sez. 6, n. 2190 del 29/10/2020, dep. 2021, Notaro, cit.; Sez. 2, n. 28941 del 24/09/2020, Morgante, cit.; Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De 30 , Virgilio, cit.; Sez. 5, n. 3031 del 30/11/2017, dep. 2018, Lagaren, cit.; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], cit.). 6.1. Assume in tal senso un rilievo centrale, come si è già osservato, il tenore letterale del disposto di cui all'art. 28, comma 3, d.lgs. cit., che non lascia l'interessato libero di far valere ad libitum la prova decisiva non dedotta e non valutata in precedenza, ma stabilisce, a pena di inammissibilità, un termine massimo per la formulazione della richiesta di revocazione della confisca definitiva, strettamente ancorato al verificarsi di uno dei casi previsti nel primo comma della richiamata disposizione. La necessità di una successiva "scoperta" implica, pertanto, la incompatibilità di tale situazione con un precedente comportamento privo dell'ordinaria diligenza da parte dell'interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo, ai fini della puntuale allegazione di elementi di prova nell'ambito del procedimento di prevenzione concluso con il provvedimento di cui, in seguito, si chiede la revocazione. In altri termini, se, per un verso, deve escludersi che il legislatore abbia inteso attribuire rilievo alle prove acquisite ma non valutate, per altro verso deve ritenersi che quelle deducibili, ma non dedotte, possano supportare una richiesta di revocazione solo quando l'interessato adduca l'impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una "causa a lui non imputabile", secondo la previsione espressamente dettata nell'art. 28, comma 3, d.lgs. cit.» Deve, poi, rilevarsi che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 5, n. 44682 del 08/10/2021, Spada, Rv. 282249 – 01). Tale principio, affermato in relazione ad una fattispecie in cui si è escluso che potesse costituire prova nuova una consulenza contabile avente ad oggetto il giudizio di sproporzione effettuato sulla base di un nuovo metodo, deve valere anche nel caso, come quello in esame, in cui la perizia ha riguardato la valutazione di documentazione contabile già esistente, ovvero gli estratti conto per 10 anni, e ciò al di là della indubitabile differenza tra consulenza di parte e perizia. In conclusione, il provvedimento impugnato non risulta affetto dal vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo di ricorso, avendo fatto la Corte di appello di Perugia corretta applicazione dell’art. 28, comma 2, d.lgs n. 159 del 2011 lì dove ha rilevato che la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] disposta in sede di giudizio di rinvio disposto in relazione ad altro procedimento di beni confiscati, non potesse fondare l’ammissibilità dell’istanza di revocazione. 3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. 3.1. Deve al riguardo, rilevarsi, che la Corte di appello di Perugia, dopo aver affermato, correttamente, che la perizia non costituisce una prova nuova in quanto fondata su elementi di valutazione preesistenti e conoscibili, con motivazione sintetica ma adeguata ha, in ogni caso, rilevato la non decisività dell’accertamento contabile espletato, in relazione alle somme oggetto della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione, sul rilievo che esso ha espresso delle valutazioni che non sono incompatibili con gli accertamenti espletati nel procedimento nel quale è stata avanzata l’istanza ex art. 28, comma 2, d. lgs n. 159 del 2011, non rivestendo, in ragione della insussistenza della novità della prova, la capacità di sovvertire il giudizio sulla sussistenza dei presupposti applicativi della misura.In conclusione, la perizia invocata mira a sollecitare una rinnovazione del giudizio di pericolosità sociale dei ricorrenti sulla scorta di dati contabili già conoscibili e come reinterpretati dal perito. In relazione a tale profilo va affermato che in tema di confisca di prevenzione, la revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o di legittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato ovvero in assenza di elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca (Se