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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:738
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 novembre 2007 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑34/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/109/CE – Cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 12)

2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 13) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44) [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 novembre 2007 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑34/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/109/CE – Cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Omessa trasposizione entro il termine impartito» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 12) 2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 13) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44) [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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