CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 03570/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 29 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 19 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che le doglianze dedotte dalla ricorrente, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata per il delitto lei ascritto, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avendo la Corte valorizzato le dichiarazioni della persona offesa in quanto corroborate anche da quelle di altri testimoni non richiamati in ricorso; Considerato che la censura inerente all'asserita estinzione del reato per prescrizione, intervenuta nelle more del deposito della sentenza, risulta manifestamente infondata, in quanto è pacifico come ai fini del computo della prescrizione rilevi il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, e non quello successivo del deposito della stessa (tra le altre, v. Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277593 - 02), sicché, il reato, commesso il 24 gennaio 2014 si è prescritto il 24 luglio 2021 dopo la sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P4 ide