Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 51169/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata e chiedendo il parziale accoglimento in ordine alla scelta della misura, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente a tale punto.

Rigetto nel resto; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 30 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coindagato [OSCURATO:PERSONA], contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 17 marzo 2023 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto di arma comune da sparo, commessi il 14 marzo 2023.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza indicati dal G.i.p. nel provvedimento impugnato, rappresentati dalla dichiarazione di una delle vittime designate del tentativo di omicidio, che ha indicato nel Ferone l'aggressore, suo occasionale vicino di casa, e ha descritto le modalità degli spari e i motivi pregressi di lite esistenti tra loro, dalle dichiarazioni di tre testimoni oculari, e dalle dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], circa l'avere il Ferone sparato con una pistola, che egli aveva però ritenuto essere a salve, e dal coindagato Ambrosino, secondo cui il Ferone aveva sparato per difendersi dalle persone offese, avendo una di esse usato per prima una pistola contro di lui.

Le varie dichiarazioni risultano riscontrate, secondo il Tribunale, dal sequestro del giubbotto indossato da uno dei giovani raggiunti dagli spari, che presenta due buchi compatibili con un colpo di pistola, dal rinvenimento sul posto di un bossolo cal.7,65, e dall'avere il Ferone indossato dei guanti di lattice, segno della sua intenzione di evitare di riportare sulla mano tracce di polvere da sparo.

Il Tribunale ha ritenuto altresì corretta la qualificazione giuridica del reato di tentato omicidio, stante l'idoneità ad uccidere della condotta tenuta, ed essendo stato il ferimento delle vittime evitato solo grazie alla loro prontezza nello sfuggire agli spari.

Il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura applicata al Ferone stante il pericolo di una sua recidivanza, dimostrando tale azione la spregiudicatezza e la personalità aggressiva dell'indagato, arginabile solo con la misura più afflittiva, non apparendo idonea la misura degli arresti domiciliari per la evidente incapacità del soggetto di rispettare le prescrizioni dell'autorità.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

Il quadro indiziario a suo carico è fragile e contraddittorio.

L'ordinanza impugnata contiene errori nella ricostruzione del fatto, ed omette di riferire che i soggetti che fuggivano dal teatro dello scontro erano i tre italiani e non i soggetti, tutti di origine senegalese, contro cui il Ferone avrebbe sparato, e che i Carabinieri, al loro arrivo, trovarono questi ultimi che stavano assaltando la casa occupata dalla compagna del Ferone.

Se l'intenzione di quest'ultimo fosse stata quella di uccidere i vicini di casa, non si sarebbe presentato davanti a loro in pieno giorno, a bordo della propria auto e senza travisamenti, ben sapendo che sarebbe stato riconosciuto, ed anche l'uso dei guanti in lattice non ha alcun significato, potendo egli averli indossati per svolgere il suo lavoro manuale o per rafforzare la portata dissuasiva del proprio intervento.

Egli, infatti, potrebbe avere agito solo per difendere la compagna dall'aggressione dei vicini di casa, e avere sparato per legittima difesa, vista la reazione violenta di questi ultimi e il loro numero elevato.

I due coindagati, poi, davanti al G.i.p. hanno affermato di essere stati anch'essi vittime di spari da parte dei soggetti di origine senegalese, e il bossolo rinvenuto, di cal. 7,65, dovrebbe appartenere ad una pistola di medie dimensioni, mentre i testi hanno descritto come "piccola" l'arma detenuta dal Ferone.

Inoltre, poiché i Carabinieri hanno sentito ben cinque spari mentre giungevano sul posto, ma hanno trovato un solo bossolo, appare probabile che l'arma del Ferone fosse a salve; essa era comunque inidonea a ledere qualcuno, visto che le vittime non solo non sono rimaste ferite, ma non sono state neppure intimidite, cosa comprensibile se anch'esse erano dotate di un'arma da sparo.

I fori sul giubbotto di uno dei testimoni, poi, non sono riferibili a quella vicenda, dal momento che l'uomo che lo indossava non ha riportato alcuna ferita.

L'ordinanza presenta inoltre una carente motivazione in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto alle esigenze cautelari, ed omette del tutto di valutare l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, soprattutto alla luce della incensuratezza del Ferone, che è alla sua prima esperienza giudiziaria e carceraria.

Egli, inoltre, risiede in altra provincia, e la situazione verificatasi impedisce il suo ritorno nel luogo del fatto, circostanza che esclude la possibilità di una reiterazione di fatti della stessa specie, e consente l'applicazione di una misura meno afflittiva.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso limitatamente alla scelta della misura, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

2. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito ai reati contestati è infondato, e deve essere rigettato.

Esso non si confronta adeguatamente con l'ampia e approfondita motivazione del Tribunale che, riportandosi anche alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza genetica, descrive nel dettagliio le prove dichiarative a carico del Ferone, in particolare le dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto sia la volontà aggressiva del Ferone, recatosi sul posto per una sorta di spedizione punitiva, sia le modalità dell'uso di una pistola da parte sua, arma che egli ha estratto ed utilizzato immediatamente contro il suo primo avversario, benché questi fosse del tutto privo di armi.

Deve peraltro ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cessazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.

Peraltro deve aversi riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi).

Inoltre la Corte di cassazione, in particollare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

L'ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e privo di contraddittorietà, e le contrarie affermazioni del ricorrente sono infondate e generiche.

Egli si limita, infatti, a contestare la ricostruzione dei fatti e a proporre una ricostruzione alternativa, peraltro presentata solo come astrattamente possibile, senza però prendere in esame tutti gli elementi indiziari e probatori esposti nell'ordinanza genetica e nel provvedimento impugnato, in particolare le dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA] sopra ricordate, e senza indicare le parti in cui le motivazioni di tali provvedimenti sarebbero carenti, contraddittorie o manifestamente illogiche.

Allo stato degli atti, inoltre, non è censurabile di manifesta illogicità neppure la qualificazione giuridica quale tentato omicidio della condotta tenuta dal ricorrente, non potendosi in particolare escludere la capacità offensiva dell'arma utilizzata, stante il bossolo sequestrato, non attribuibile ad altre pistole in quanto non rinvenute, e il dolo omicidiario del Ferone, avendo anche il coindagato [OSCURATO:PERSONA] asserito che questi avrebbe indirizzato almeno due colpi contro il corpo della sua prima potenziale vittima.

2. E' invece fondata la censura relativa alla valutazione di adeguatezza della misura carceraria adottata.

Il ricorrente lamenta la carenza ed erroneità dell'ordinanza in merito alla applicabilità degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico, ed in effetti il Tribunale non ha espresso alcuna specifica valutazione circa la possibile idoneità di talle misura, valutazione che è stata omessa anche nell'ordinanza genetica.

Il provvedimento impugnato motiva la scelta di applicare la misura della custodia in carcere con la gravità dei reati commessi e la negativa personalità del Ferone, dedotta peraltro solo dalle modalità del fatto, e circa la sua adeguatezza si limita ad affermare che l'inidoneità di una misura meno afflittiva, «anche domiciliare», emerge dalla estrema trasgressività mostrata dal ricorrente e della sua palese incapacità di garantire il rispetto di prescrizioni rimesse alla sua autodeterminazione.

Manca del tutto, quindi, una specifica valutazione circa l'idoneità della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, strumento che rafforza l'effetto custodiale di tale misura e consente un controllo continuativo sul suo rispetto.

L'art. 275, comma 3-bis, cod.proc.pen., impone però al giudice che dispone la custodia cautelare in carcere di indicare «le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, comma 1», e questa Corte, con la sentenza Sez.

U., n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266651, Lovisi, ha stabilito che «In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico».

Tale motivazione appare necessaria, in particolare, nel presente caso, in cui l'inda gato risulta risiedere in una provincia diversa da quella in cui si trova il luogo del fatto, cioè l'abitazione dei soggetti con i quali egli aveva in corso una lite, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto valutare se l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, con l'utilizzo del braccialetto elettronico, in un luo go distante da quello dei fatti, risultasse idonea ad impedire ogni contatto con le persone offese e ad escludere la possibilità di commissione di nuovi reati dell'a stessa specie.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, limitatamente alla valutazione circa la scelta della misura, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

3. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare applicata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, cod.proc.pen.

Ri getta nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata e chiedendo il parziale accoglimento in ordine alla scelta della misura, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente a tale punto. Rigetto nel resto; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coindagato [OSCURATO:PERSONA], contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 17 marzo 2023 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto di arma comune da sparo, commessi il 14 marzo 2023. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza indicati dal G.i.p. nel provvedimento impugnato, rappresentati dalla dichiarazione di una delle vittime designate del tentativo di omicidio, che ha indicato nel Ferone l'aggressore, suo occasionale vicino di casa, e ha descritto le modalità degli spari e i motivi pregressi di lite esistenti tra loro, dalle dichiarazioni di tre testimoni oculari, e dalle dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], circa l'avere il Ferone sparato con una pistola, che egli aveva però ritenuto essere a salve, e dal coindagato Ambrosino, secondo cui il Ferone aveva sparato per difendersi dalle persone offese, avendo una di esse usato per prima una pistola contro di lui. Le varie dichiarazioni risultano riscontrate, secondo il Tribunale, dal sequestro del giubbotto indossato da uno dei giovani raggiunti dagli spari, che presenta due buchi compatibili con un colpo di pistola, dal rinvenimento sul posto di un bossolo cal.7,65, e dall'avere il Ferone indossato dei guanti di lattice, segno della sua intenzione di evitare di riportare sulla mano tracce di polvere da sparo. Il Tribunale ha ritenuto altresì corretta la qualificazione giuridica del reato di tentato omicidio, stante l'idoneità ad uccidere della condotta tenuta, ed essendo stato il ferimento delle vittime evitato solo grazie alla loro prontezza nello sfuggire agli spari. Il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura applicata al Ferone stante il pericolo di una sua recidivanza, dimostrando tale azione la spregiudicatezza e la personalità aggressiva dell'indagato, arginabile solo con la misura più afflittiva, non apparendo idonea la misura degli arresti domiciliari per la evidente incapacità del soggetto di rispettare le prescrizioni dell'autorità. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il quadro indiziario a suo carico è fragile e contraddittorio. L'ordinanza impugnata contiene errori nella ricostruzione del fatto, ed omette di riferire che i soggetti che fuggivano dal teatro dello scontro erano i tre italiani e non i soggetti, tutti di origine senegalese, contro cui il Ferone avrebbe sparato, e che i Carabinieri, al loro arrivo, trovarono questi ultimi che stavano assaltando la casa occupata dalla compagna del Ferone. Se l'intenzione di quest'ultimo fosse stata quella di uccidere i vicini di casa, non si sarebbe presentato davanti a loro in pieno giorno, a bordo della propria auto e senza travisamenti, ben sapendo che sarebbe stato riconosciuto, ed anche l'uso dei guanti in lattice non ha alcun significato, potendo egli averli indossati per svolgere il suo lavoro manuale o per rafforzare la portata dissuasiva del proprio intervento. Egli, infatti, potrebbe avere agito solo per difendere la compagna dall'aggressione dei vicini di casa, e avere sparato per legittima difesa, vista la reazione violenta di questi ultimi e il loro numero elevato. I due coindagati, poi, davanti al G.i.p. hanno affermato di essere stati anch'essi vittime di spari da parte dei soggetti di origine senegalese, e il bossolo rinvenuto, di cal. 7,65, dovrebbe appartenere ad una pistola di medie dimensioni, mentre i testi hanno descritto come "piccola" l'arma detenuta dal Ferone. Inoltre, poiché i Carabinieri hanno sentito ben cinque spari mentre giungevano sul posto, ma hanno trovato un solo bossolo, appare probabile che l'arma del Ferone fosse a salve; essa era comunque inidonea a ledere qualcuno, visto che le vittime non solo non sono rimaste ferite, ma non sono state neppure intimidite, cosa comprensibile se anch'esse erano dotate di un'arma da sparo. I fori sul giubbotto di uno dei testimoni, poi, non sono riferibili a quella vicenda, dal momento che l'uomo che lo indossava non ha riportato alcuna ferita. L'ordinanza presenta inoltre una carente motivazione in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto alle esigenze cautelari, ed omette del tutto di valutare l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, soprattutto alla luce della incensuratezza del Ferone, che è alla sua prima esperienza giudiziaria e carceraria. Egli, inoltre, risiede in altra provincia, e la situazione verificatasi impedisce il suo ritorno nel luogo del fatto, circostanza che esclude la possibilità di una reiterazione di fatti della stessa specie, e consente l'applicazione di una misura meno afflittiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso limitatamente alla scelta della misura, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito ai reati contestati è infondato, e deve essere rigettato. Esso non si confronta adeguatamente con l'ampia e approfondita motivazione del Tribunale che, riportandosi anche alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza genetica, descrive nel dettagliio le prove dichiarative a carico del Ferone, in particolare le dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto sia la volontà aggressiva del Ferone, recatosi sul posto per una sorta di spedizione punitiva, sia le modalità dell'uso di una pistola da parte sua, arma che egli ha estratto ed utilizzato immediatamente contro il suo primo avversario, benché questi fosse del tutto privo di armi. Deve peraltro ricordarsi che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cessazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro deve aversi riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). Inoltre la Corte di cassazione, in particollare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». L'ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e privo di contraddittorietà, e le contrarie affermazioni del ricorrente sono infondate e generiche. Egli si limita, infatti, a contestare la ricostruzione dei fatti e a proporre una ricostruzione alternativa, peraltro presentata solo come astrattamente possibile, senza però prendere in esame tutti gli elementi indiziari e probatori esposti nell'ordinanza genetica e nel provvedimento impugnato, in particolare le dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA] sopra ricordate, e senza indicare le parti in cui le motivazioni di tali provvedimenti sarebbero carenti, contraddittorie o manifestamente illogiche. Allo stato degli atti, inoltre, non è censurabile di manifesta illogicità neppure la qualificazione giuridica quale tentato omicidio della condotta tenuta dal ricorrente, non potendosi in particolare escludere la capacità offensiva dell'arma utilizzata, stante il bossolo sequestrato, non attribuibile ad altre pistole in quanto non rinvenute, e il dolo omicidiario del Ferone, avendo anche il coindagato [OSCURATO:PERSONA] asserito che questi avrebbe indirizzato almeno due colpi contro il corpo della sua prima potenziale vittima. 2. E' invece fondata la censura relativa alla valutazione di adeguatezza della misura carceraria adottata. Il ricorrente lamenta la carenza ed erroneità dell'ordinanza in merito alla applicabilità degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico, ed in effetti il Tribunale non ha espresso alcuna specifica valutazione circa la possibile idoneità di talle misura, valutazione che è stata omessa anche nell'ordinanza genetica. Il provvedimento impugnato motiva la scelta di applicare la misura della custodia in carcere con la gravità dei reati commessi e la negativa personalità del Ferone, dedotta peraltro solo dalle modalità del fatto, e circa la sua adeguatezza si limita ad affermare che l'inidoneità di una misura meno afflittiva, «anche domiciliare», emerge dalla estrema trasgressività mostrata dal ricorrente e della sua palese incapacità di garantire il rispetto di prescrizioni rimesse alla sua autodeterminazione. Manca del tutto, quindi, una specifica valutazione circa l'idoneità della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, strumento che rafforza l'effetto custodiale di tale misura e consente un controllo continuativo sul suo rispetto. L'art. 275, comma 3-bis, cod.proc.pen., impone però al giudice che dispone la custodia cautelare in carcere di indicare «le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, comma 1», e questa Corte, con la sentenza Sez. U., n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266651, Lovisi, ha stabilito che «In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico». Tale motivazione appare necessaria, in particolare, nel presente caso, in cui l'inda gato risulta risiedere in una provincia diversa da quella in cui si trova il luogo del fatto, cioè l'abitazione dei soggetti con i quali egli aveva in corso una lite, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto valutare se l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, con l'utilizzo del braccialetto elettronico, in un luo go distante da quello dei fatti, risultasse idonea ad impedire ogni contatto con le persone offese e ad escludere la possibilità di commissione di nuovi reati dell'a stessa specie. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, limitatamente alla valutazione circa la scelta della misura, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. 3. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare applicata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, cod.proc.pen. Ri getta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria
Sentenza Cassazione n. 51169/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris