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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2025

ECLI:EU:T:2025:910
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0415_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑415/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Concetto di “associazione con il regime siriano” – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi in considerazione della situazione in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato, e 2024/1517] (v. punti 22‑24)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 32‑35)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti delle persone associate a una persona o a un’entità oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Ammissibilità – Presupposti – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, art. 28, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1, a), 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 37‑48)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata per effetto del beneficio tratto dalle politiche condotte dal regime siriano o del suo sostegno a quest’ultimo – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punto 50)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone ed entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime siriano o lo sostengono – Definizione – Criterio giuridico autonomo – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, art. 28, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1, a), 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 51‑56)

6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Criteri di valutazione – Obiettivo d’interesse pubblico – Carattere necessario – Valutazione alla luce dell’obbligo di riesame periodico a carico del Consiglio – Violazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, artt. 28, § 6, e 34; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, artt. 16 e 32, § 4, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 63‑69) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] LLC è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0415_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑415/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Concetto di “associazione con il regime siriano” – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Proporzionalità» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi in considerazione della situazione in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato, e 2024/1517] (v. punti 22‑24) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 32‑35) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti delle persone associate a una persona o a un’entità oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Ammissibilità – Presupposti – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, art. 28, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1, a), 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 37‑48) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata per effetto del beneficio tratto dalle politiche condotte dal regime siriano o del suo sostegno a quest’ultimo – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punto 50) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone ed entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime siriano o lo sostengono – Definizione – Criterio giuridico autonomo – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, art. 28, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1, a), 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 51‑56) 6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Criteri di valutazione – Obiettivo d’interesse pubblico – Carattere necessario – Valutazione alla luce dell’obbligo di riesame periodico a carico del Consiglio – Violazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, artt. 28, § 6, e 34; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, artt. 16 e 32, § 4, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 63‑69) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] LLC è condannata alle spese.
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