CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 06/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 02/05/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 639 CP let. 2 Proponeva ricorso per cassazione l'imputata; ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', è inammissibile, in quanto prospetta una non arbitrarietà dell'occupazione a fronte dell'assenza di qualsiasi provvedimento autorizzativo; considerato che gli altri motivi in punto omesso riconoscimento dello stato di necessità e della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. sono altresì aspecifici ripetto alle ampie motivazioni di appello che hanno sottolineato l'assenza di prova del grave pericolo, la protrazione della condotta per lungo tempo e quindi la sua permanenza ed abitualità; Ritenuto quindi che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il