CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 17144/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22917/2023 R.G. proposto da 3M.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Bari, via A.M. Celefati, n. 133, è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. -intimata- Avverso l’ordinanza resa dal giudice di pace di Bari il 13710/2023 e comunicata il 17/10/2023; lette le conclusioni del procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Regolamento di competenza 1. Con ordinanza resa nell’ambito del procedimento n. 2629/2023 in data 13/10/2023, il giudice di pace di Bari, premesso che la parte attrice, odierna ricorrente, aveva dichiarato di aderire all’indicazione del foro di Padova quale giudice competente territorialmente effettuata dalla sua controparte quale foro inderogabile ai sensi della disciplina relativa ai pagamenti da parte delle [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la propria incompetenza in favore dell’ufficio del giudice di pace di Padova, sul presupposto che la competenza andasse individuata sulla base del luogo in cui aveva sede l’ufficio di tesoreria dell’ente debitore, e condannò la parte attrice al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio secondo cui l’ordinanza che accoglie l’eccezione di competenza territoriale inderogabile ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, con conseguente obbligo per il giudice di statuire anche sulle spese del procedimento. 2. Contro la predetta ordinanza, 3.[OSCURATO:SOCIETA]. propone regolamento di competenza sulla base di un unico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], con sede in Padova, è rimasta invece intimata. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 28, 20 e 91 cod. proc. civ., 132, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice di pace l’aveva condannata al pagamento delle spese processuali in presenza di un caso di competenza per territorio derogabile. La predetta, premesso di avere aderito all’indicazione del foro di Padova contenuta nella comparsa di risposta della controparte, in ragione del foro esclusivo convenzionale indicato nella nota del 6/2/2014 con la quale aveva visto aggiudicata dall’ente la gara di fornitura, e qualificata detta indicazione in termini di competenza derogabile, ha evidenziato come il giudice adito, disattendendo la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo da essa avanzata per effetto dell’adesione al Foro di Padova, aveva invece dichiarato ugualmente la competenza del Foro di Padova e pronunciato la sua condanna al pagamento delle spese di lite, senza alcuna motivazione se non il richiamo a precedenti giurisprudenziali in virtù dei quali sembrava che avesse considerato la competenza inderogabile. La ricorrente ha, sul punto, evidenziato come la competenza fosse, invece, inderogabile nei soli casi indicati dall’art. 28 cod. proc. civ., nei quali non rientrava l’oggetto dell’odierna contesta, data dalla richiesta di pagamento di interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 dovuti per pregressi ritardi nei pagamenti delle spettanze, in quanto la norma in tema di contabilità di Stato, che prevede quale luogo di pagamento di una somma di denaro la sede della tesoreria dell’ente, non impone un foro esclusivo e inderogabile e non impedisce, dunque, l’individuazione di altri fori parimenti competenti (generali, facoltativi o convenzionali), sicché il giudice avrebbe dovuto limitarsi a cancellare la causa dal ruolo e non, come fatto, a pronunciare sulla competenza e a condannare alle spese. 2. Preliminarmente, occorre dare atto che la ricorrente, con memoria del 31/5/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizi