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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31506/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del ricorso limitatamente al profilo attinente alle circostanze attenuanti generiche e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 5 marzo 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro novecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis„ comma terzo, 625, comma primo, n. 2, cod. pen. (furto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato, di beni collocati nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, della somma di euro cin- quecento, bigiotteria, un computer portatile e un hard disk - con l'aggravante della violenza sulle cose consistita nel forzare una persiana in alluminio - in Messina il 12 giugno 2016 - con l'aggravante della recidiva reiterata e specificai).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Si deduce che la Corte di appello ha affermato la responsabilità del Toro esclusi- vamente sulla scorta del contributo dichiarativo del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva visionato le telecamere di videosorveglianza del tabacchino 'prospiciente all'abi- tazione della persona offesa.

L'impianto di sorveglianza, infatti, non aveva ripreso l'azione furtiva, in quanto le telecamere non inquadravano il balcone dal quale i ladri si erano introdotti all'in- terno dell'abitazione, ma riprendevano il viottolo in cui insisteva l'appartamento.

Inol- tre, tale via aveva un altro accesso e collegava la strada principale ad altre abitazioni, per cui l'imputato poteva essersi recato in una casa diversa.

La persona offesa, d'altronde, non aveva mai visionato tali immagini e la borsa di cartone, con la quale il reo era stato ritratto dalle immagini a circuito chiuso, non era mai stata rinvenuta.

La Corte territoriale ha dato atto della certezza del ricono- scimento, mai contestato dalla difesa, la quale invece aveva sottolineato l'esistenza del dubbio circa l'ingresso dell'imputato proprio all'interno di quella abitazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che le telecamere avevano inquadrato i due soggetti introdottisi in casa, informazione difforme rispetto alle emergenze istruttorie.

Il teste Altadonna descriveva il raggio d'azione delle telecamere e la scena da esse riprese, riferendo soltanto che il soggetto poi identificato nel Toro faceva ingresso nel viottolo, per poi comparire circa dieci minuti dopo con una borsa in mano.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen..Si osserva che, alla luce degli elementi probatori acquisiti, non poteva desumersi l'esercizio di una violenza tale da manomettere o da rendere del tutto inservibile la porta finestra dalla quale il ladro si sarebbe introdotto all'interno dell'abitazione.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen..

Si rileva che alla data dei fatti l'imputato annoverava solo due precedenti penali, nei cui procedimenti non gli era mai stata riconosciuta la recidiva, per cui non poteva essergli applicata tale aggravante.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si deduce che la Corte di merito ha omesso la motivazione in relazione al man- cato riconoscimento delle generiche, non tenendo conto del breve lasso temporale di occupazione dell'abitazione e dell'atteggiamento collaborativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicu- rezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 d& 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013, in fattispecie relativa al riconoscimento dell'imputato effettuato al:traverso i tratti so- matici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all'altezza; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791).

Peraltro, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telec:amere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sic- ché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776).

Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia„ nella fattispecie la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha affermato la responsabilità del Toro sulla base delle dichiarazioni dell'agente di P.S. [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto senza nessun dubbio il Toro ed il Limina nelle riprese video, dalle quali era possibile osservare i due soggetti introdottisi a casa della persona offesa ed uno dei due uscire dopo poco con una busta in mano.

La Corte messinese ha evidenziato che il tempo impiegato era perfettamente compatibile con l'espletamento dell'azione furtiva, trattandosi di soggetti adusi a tali condotte criminose.

Peraltro, dall'analitica descrizione di cui alla sentenza di primo grado, emergevano l'esecuzione di una perlustrazione del luogo da parte di due indi- vidui, il loro ritorno in zona e poi il loro dirigersi verso il balcone della vittima dove si introducevano finché uno restava a fare da palo, mentre l'altro era visto successiva- mente con la refurtiva.

Nella sentenza impugnata si è poi chiarito che il mancato rinvenimento della bu- sta e della refurtiva all'esito della perquisizione svolta a casa del Toro poche ore dopo il fatto era priva di rilievo, essendo plausibile che gli autori del furto potessero esser- sene disfatti priva dell'arrivo degli organi di P.G..

Il ricorrente rappresenta una diversa ricostruzione della vicenda criminosa, senza tuttavia riuscire a disarticolare l'articolato apparato argomentativo sviluppato dai giu- dici di merito, contenente un'accurata descrizione delle fasi della perlustrazione della zona, dell'azione furtiva diretta nell'abitazione della persona offesa e del loro allon- tanamento dal posto, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorve- glianza e al riconoscimento operato dal poliziotto.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il sog- getto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974).

E' configurabile, pertanto, tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Gravina, Rv. 262547).

In linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo ha evidenziato che, per entrare all'interno dell'abitazione, i malviventi avevano forzato la persiana in alluminio della finestra del balcone, che risultava danneggiata, per cui non v'erano dubbi sull'applicabilità della circostanza aggravante contestata.

Il ricorrente si limita a formulare una mera ipotesi alternativa, del tutto contra- stante con le risultanze processuali, nelle quali si dava esplicitamente atto dell'effetto concreto prodotto sulla persiana per accedere all'interno dell'appartamento.

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, va rilevato che, secondo la prevalente giu- risprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che, in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestino una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848; Sez. 2„ n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229).

Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha correttamente ritenuto priva di rilievo la mancata previa declaratoria della recidiva in occasione dei due pre- cedenti penali del Toro ai fini dell'applicazione della contestata recidiva.

4. In relazione al quarto motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato; a ciò va aggiunto che la sentenza di primo grado sul punto aveva valutato negativamente i precedenti penali del Toro, tanto da differenziare la sua posizione rispetto a quella del correo.

Il ricorrente evidenzia alcuni elementi a suo dire a sé favorevoli; tuttavia, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, la Corte territoriale ha legittimamente for- mulato una valutazione opposta, che non presenta discrasie di ordine logico.5.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del ricorso limitatamente al profilo attinente alle circostanze attenuanti generiche e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 5 marzo 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro novecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis„ comma terzo, 625, comma primo, n. 2, cod. pen. (furto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato, di beni collocati nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, della somma di euro cin- quecento, bigiotteria, un computer portatile e un hard disk - con l'aggravante della violenza sulle cose consistita nel forzare una persiana in alluminio - in Messina il 12 giugno 2016 - con l'aggravante della recidiva reiterata e specificai). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Si deduce che la Corte di appello ha affermato la responsabilità del Toro esclusi- vamente sulla scorta del contributo dichiarativo del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva visionato le telecamere di videosorveglianza del tabacchino 'prospiciente all'abi- tazione della persona offesa. L'impianto di sorveglianza, infatti, non aveva ripreso l'azione furtiva, in quanto le telecamere non inquadravano il balcone dal quale i ladri si erano introdotti all'in- terno dell'abitazione, ma riprendevano il viottolo in cui insisteva l'appartamento. Inol- tre, tale via aveva un altro accesso e collegava la strada principale ad altre abitazioni, per cui l'imputato poteva essersi recato in una casa diversa. La persona offesa, d'altronde, non aveva mai visionato tali immagini e la borsa di cartone, con la quale il reo era stato ritratto dalle immagini a circuito chiuso, non era mai stata rinvenuta. La Corte territoriale ha dato atto della certezza del ricono- scimento, mai contestato dalla difesa, la quale invece aveva sottolineato l'esistenza del dubbio circa l'ingresso dell'imputato proprio all'interno di quella abitazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che le telecamere avevano inquadrato i due soggetti introdottisi in casa, informazione difforme rispetto alle emergenze istruttorie. Il teste Altadonna descriveva il raggio d'azione delle telecamere e la scena da esse riprese, riferendo soltanto che il soggetto poi identificato nel Toro faceva ingresso nel viottolo, per poi comparire circa dieci minuti dopo con una borsa in mano. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen..Si osserva che, alla luce degli elementi probatori acquisiti, non poteva desumersi l'esercizio di una violenza tale da manomettere o da rendere del tutto inservibile la porta finestra dalla quale il ladro si sarebbe introdotto all'interno dell'abitazione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen.. Si rileva che alla data dei fatti l'imputato annoverava solo due precedenti penali, nei cui procedimenti non gli era mai stata riconosciuta la recidiva, per cui non poteva essergli applicata tale aggravante. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la Corte di merito ha omesso la motivazione in relazione al man- cato riconoscimento delle generiche, non tenendo conto del breve lasso temporale di occupazione dell'abitazione e dell'atteggiamento collaborativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicu- rezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 d& 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013, in fattispecie relativa al riconoscimento dell'imputato effettuato al:traverso i tratti so- matici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all'altezza; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791). Peraltro, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telec:amere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sic- ché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776). Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia„ nella fattispecie la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha affermato la responsabilità del Toro sulla base delle dichiarazioni dell'agente di P.S. [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto senza nessun dubbio il Toro ed il Limina nelle riprese video, dalle quali era possibile osservare i due soggetti introdottisi a casa della persona offesa ed uno dei due uscire dopo poco con una busta in mano. La Corte messinese ha evidenziato che il tempo impiegato era perfettamente compatibile con l'espletamento dell'azione furtiva, trattandosi di soggetti adusi a tali condotte criminose. Peraltro, dall'analitica descrizione di cui alla sentenza di primo grado, emergevano l'esecuzione di una perlustrazione del luogo da parte di due indi- vidui, il loro ritorno in zona e poi il loro dirigersi verso il balcone della vittima dove si introducevano finché uno restava a fare da palo, mentre l'altro era visto successiva- mente con la refurtiva. Nella sentenza impugnata si è poi chiarito che il mancato rinvenimento della bu- sta e della refurtiva all'esito della perquisizione svolta a casa del Toro poche ore dopo il fatto era priva di rilievo, essendo plausibile che gli autori del furto potessero esser- sene disfatti priva dell'arrivo degli organi di P.G.. Il ricorrente rappresenta una diversa ricostruzione della vicenda criminosa, senza tuttavia riuscire a disarticolare l'articolato apparato argomentativo sviluppato dai giu- dici di merito, contenente un'accurata descrizione delle fasi della perlustrazione della zona, dell'azione furtiva diretta nell'abitazione della persona offesa e del loro allon- tanamento dal posto, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorve- glianza e al riconoscimento operato dal poliziotto. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il sog- getto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974). E' configurabile, pertanto, tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Gravina, Rv. 262547). In linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo ha evidenziato che, per entrare all'interno dell'abitazione, i malviventi avevano forzato la persiana in alluminio della finestra del balcone, che risultava danneggiata, per cui non v'erano dubbi sull'applicabilità della circostanza aggravante contestata. Il ricorrente si limita a formulare una mera ipotesi alternativa, del tutto contra- stante con le risultanze processuali, nelle quali si dava esplicitamente atto dell'effetto concreto prodotto sulla persiana per accedere all'interno dell'appartamento. 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, va rilevato che, secondo la prevalente giu- risprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che, in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestino una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848; Sez. 2„ n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229). Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha correttamente ritenuto priva di rilievo la mancata previa declaratoria della recidiva in occasione dei due pre- cedenti penali del Toro ai fini dell'applicazione della contestata recidiva. 4. In relazione al quarto motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato; a ciò va aggiunto che la sentenza di primo grado sul punto aveva valutato negativamente i precedenti penali del Toro, tanto da differenziare la sua posizione rispetto a quella del correo. Il ricorrente evidenzia alcuni elementi a suo dire a sé favorevoli; tuttavia, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, la Corte territoriale ha legittimamente for- mulato una valutazione opposta, che non presenta discrasie di ordine logico.5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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