Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 dicembre 2017

Cassazione n. 02587/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19325/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1/E presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tem pore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7915/2017 pubblicata il15/12/2017, R.G. n. 6882/2011;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con sentenza del 15 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della decisione del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma, notificata rispettivamente il 17 ed il 4 dicembre del 2008, con cui era stato ingiunto agli opponenti, in solido, il pagamento della somma di euro 27.221,20 a titolo di sanzione amministrativa per aver fatto agire, dal 20 marzo 2002 al 31 dicembre 2002, sei lavoratori dello spettacolo senza il prescritto certificato di agibilità ENPALS, in violazione dell’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 708/47.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistitoda memoria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandolo a tredici motivi.

Resiste, con controricorso, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 28 e dell’art. 14 della L. n. 689 del 1981, dell’art. 4 L. 20/11/1982 quale richiamato dall’art. 137 od.

Proc. civ., circa la scissione fra “notificante” e “notificato”.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2943 cod. civ. e dell’art. 17 L. 689/81.

Con il terzo motivo si allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa la mancata richiesta del certificato di agibilità.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione dell’art. 1, comma 1097 L. n. 205 del 2017 nonché dell’art. 11 delle disp. prel cod. civ. e 2 cod. pen., con riguardo allo jus superveniens.

Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, e 10 DLCPS n. 708/1947, nonché 12 disp. prel.

Cod. civ.

Con il sesto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.1175 e 1375 cod. civ.Con il settimo motivo si allega la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990.

Con l’ottavo motivo si censura la decisione per violazione degli artt. 35, comma 3, 18 commi 1 e 2 l. n. 689/81 e 116 l. n. 388/2000 nonché 12 disp. prel. cod. civ..

Con il nono motivo si denunzia la violazione dell’art. 2, comma 3, l. n. 241/1991.

Con il decimo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 8 bis L. n. 689/81 e 12 disp. prel. cod. civ.

Con l’undicesimo motivo si deduce la violazione degli artt. 2697, 2729 e 2730 cod. civ., nonché 112, 115 116 e 230 cod. proc. civ.

Con il dodicesimo motivo si allega ancora la violazione dell’art. 3 L. n. 689/1981 nonché 12 disp. prel. cod. civ.

Al punto numero tredici viene prospettata questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3 D.L.C.P.S. n. 708/1947 nell’interpretazione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e dalla Corte territoriale.

2. Tutti i motivi, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità dell’ordinanza opposta, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti.

2.1. I motivi terzo e undicesimo sono ictu oculiinammissibili.

Va rilevato, infatti, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario-in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che siconvertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).

Nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio.

Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022) Inparticolare, ha rilevato questa Corte (V.

Cass. n. 8584 del 2022) che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile per es. un documento (nella specie si trattava della consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice) risolvendosi la critica che ad esso nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio.

Nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12609 del 2021) si evidenzia la centralità del riferimento ad un fatto storico (principale o secondario), precisandosi che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014).

2.2. Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

In particolare, poi, con riguardoalla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); Con riferimento, quindi, alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.

3. Con il primo motivo si lamenta, sostanzialmente, l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione, non perfezionatasi per effetto dell’atto interruttivo costituito dalla notifica del verbale di illecito amministrativo del 5 dicembre 2003.

Lo stessonon è da accogliere.

Correttamente ha rilevato in merito il giudice d’appello, conformemente a quanto già statuito dal giudice di primo grado, che efficacia interruttiva doveva attribuirsi al processo verbale di accertamento Enpals notificato, appunto, il 5 dicembre 2003 agli autori della violazione, sull’esatto rilievo che essendo detto Ente il creditore del relativo importo, era da escludere l’estinzione del credito, poiché l’ordinanza-ingiunzione era stata inoltrata per la notifica agli opponenti in data 4 dicembre 2008 e, dunque, prima del maturare della prescrizione quinquennale decorrente dall’atto interruttivo del 5 dicembre 2003.

La Corte ha congruamente richiamato la giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, SU n. 12332 del 2017) a mente della quale il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell’atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio tutte le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e, al contempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa del fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell’atto e quello del destinatario a non essere impedito nell’esercizio dei propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza del medesimo.

Tale bilanciamento, tuttavia, è sicuramente rispettato nella specie.

3.1. Anche il secondo motivo, con cui si allega la carenza di titolarità dell’Enpals quantoalla notifica degli atti interruttivi, da cui sarebbe disceso il difetto di legittimazione dell’Ente a chiedere il pagamento, atteso che la relativa competenza sarebbe spettata all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministerocoinvolto.Correttamente, invece, ha ritenuto la Corte che l’Enpals fosse legittimato a porre in essere il provvedimento, essendo al medesimo interamente destinate le somme considerate ed essendo, quindi, l’Ente pienamente legittimato ad agire e dotato del relativo potere di accertamento del quantum dovuto; ne consegue la piena legittimità dell’atto e l’idoneità del medesimo ad interrompere il decorso della prescrizione (cfr., quanto ai rapporti fra Enpals ed agibilità, fra le altre, Cass n. 4696 del 2016;Cass.n. 10037 del 2010; Cass. n. 16495 del 2009). 4.Con il quarto ed il quinto motivo, oltre ad addursi una erronea interpretazione della normativa applicabile, si invoca l’asserito rilievo dello jus superveniens da cui discenderebbe una disciplina più favorevole per la società, alla luce dell’art. 1, comma 1097 della legge n. 205 del 2017; con l’ottavo si allega l’applicazione dell’art. 116 comma XII l.n. 388/2000 che ha abolito le sanzioni amministrative di cui all’art. 35, commi 2 e 3: i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono inammissibili.

Infatti, con essi si denuncia la erronea individuazione della normativa da applicare richiamando norme ictu oculi non applicabil nella specie, sicchè di deduce una censura che è priva del carattere della “decisività”, che deve ricorrere nel caso del vizio di violazione di norme di diritto che deve essere tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, mentre l’invocazione di norm e inapplicabil i esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923).

A tale conclusione si perviene in quanto,in materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, in mancanza di un'esplicita scelta legislativa di segno contrario, la norma menzionata -secondo cui l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 del primo comma dell’art. 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l’INPS - deve ritenersi applicabile solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualunque forma di retroattività, restando irrilevante la data della notifica dell'ordinanza-ingiunzione (Cfr., su casi consimili, Cass. n. 16422 del 2005; Cass. n. 12509 del 2004; Cass. n. 19334 del 2003).

Correttamente ha, poi, la Corte territoriale escluso che possa trovare applicazione alla specie il disposto di cui all’art. 116 comma 12, L. n. 388/2000 (V.

Cass. n. 16422/2005, cit.).

5. Il sesto motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e il dodicesimo motivo con cui si denunzia l’errore incolpevole della società, da valutarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili perché privi di decisività.

E’ evidente che nessun affidamento - dovuto alla mancata sanzione da parte dell’Enpals nei periodi precedenti - del comportamento illecito considerato può dirsi idoneo a giustificare il mancato adempimento da parte della società alla presenza del certificato di agibilità in relazione ai lavoratori considerati alla luce della previsione normativa rilevante in tal senso.

Correttamente la Corte territoriale ha escluso che possa dirsi assolta la prova della buona fede del datore di lavoro, sul quale incombe il relativo onere, in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell’esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell’Ente solo in occasione delle ispezioni.

5.1. Il settimo motivo, con cui si denunzia la violazione dell’art. 3 L n. 241/1991 e il nono motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1991, sono inammissibili perché carenti di decisività, in quanto anch’essi denunciano la violazione di norme ictu oculi inapplicabili nella specie.

Premesso che, nella specie, vi è senz’altro una motivazione per relationem del provvedimento considerato, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale la disposizione di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, tanto nella sua formulazione originaria, applicabile "ratione temporis" quanto in quella successiva di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 36 bis, convertito in L. n. 80 del 2005, non è applicabile ai procedimenti sanzionatoli previsti dalla Legge n. 689.1981, che rimane un sistema di norme organico e compiuto, tale da delineare un procedimento contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono incompatibili con la previsione di un termine complessivo talmente breve.

In altri termini, la legge speciale non viene incisa dalla legge generale successiva.

In tal senso la giurisprudenza maggioritaria (per tutte Cass. n. 10920del 2003, poi confermata dalla Sentenza SS.UU n. 9591 del 2006, nonché Cass. n. 11720 del 2008).

6. Il decimo motivo, con cui si lamenta la mancata riduzione equitativa della sanzione calcolata, è inammissibile perché privo di decisività, in quanto basato su una erronea lettura della normativa richiamata.

L’Amministrazione, infatti, non avrebbe potuto operare diversamente in modo discrezionale, modificando l’entità delle sanzioni, atteso che le stesse hanno carattere vincolante e non permettono alcuna valutazione discrezionale fra un minimo ed un massimo.

In particolare,questa Corte ha da epoca risalente osservato (cfr., Cass. n. 3579 del 1998) che l'illecito amministrativo consistente nel far agire nei locali propri o sui quali si abbia un diritto personale di godimento, lavoratori dello spettacolo, non in possesso del certificato di "agibilità", in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 secondo comma del D.Lgs.

C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, (illecito la cui sussistenza presuppone solo la consapevolezza in chi faccia agire i detti lavoratori del mancato possesso di tale certificato da parte loro)è punito con sanzione pecuniaria, che in quanto stabilita nella misura fissa di lire cinquantamila per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, deve essere determinata dal giudice con mero calcolo aritmetico senza possibilità di adeguamento in relazione ai criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, restando inoltre esclusa dal carattere permanente dell'illecito in questione l'applicabilità della norma di cui all'art. 8 della stessa legge, in tema di concorso formale o di continuazione.

Infine, parte ricorrente prospetta questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, II e III comma, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 se interpretati come da parte della Corte territoriale.

Va preliminarmente rilevato, al riguardo che secondo questa Corte (cfr., sul punto, Cas. 32325 del 2019) un’eventuale sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come “motivo di ricorso per cassazione” perché la mancata promozione dell’incidente di costituzionalità non può essere configurata come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte.

Infatti, ai sensi dell’art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999,n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406).

Questa Corte ha, quindi, affermato che (in questi termini, Cass. n. 14666 del 2020) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte.

E' infatti riservata al potere decisoriodel giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo.

Occorre poi precisare che, nella specie, la “sollecitazione” contenuta nel ricorso sul punto non può essere accolta per la principale ragione secondo cui l’inammissibilità di tutti i motivi scrutinati rende la prospettata questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza ai fini della decisione (Cass. 26 giugno 2019, n. 17143).

7. Deve, quindi, ritenersi che la difesa ricorrente non si sia conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021).

8. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

8.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente dellespese di lite, che liquida in euro 5000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre spese prenotate a debito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19325/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1/E presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tem pore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7915/2017 pubblicata il15/12/2017, R.G. n. 6882/2011;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 15 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della decisione del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma, notificata rispettivamente il 17 ed il 4 dicembre del 2008, con cui era stato ingiunto agli opponenti, in solido, il pagamento della somma di euro 27.221,20 a titolo di sanzione amministrativa per aver fatto agire, dal 20 marzo 2002 al 31 dicembre 2002, sei lavoratori dello spettacolo senza il prescritto certificato di agibilità ENPALS, in violazione dell’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 708/47. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistitoda memoria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandolo a tredici motivi. Resiste, con controricorso, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 28 e dell’art. 14 della L. n. 689 del 1981, dell’art. 4 L. 20/11/1982 quale richiamato dall’art. 137 od. Proc. civ., circa la scissione fra “notificante” e “notificato”. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2943 cod. civ. e dell’art. 17 L. 689/81. Con il terzo motivo si allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa la mancata richiesta del certificato di agibilità. Con il quarto motivo si denunzia la violazione dell’art. 1, comma 1097 L. n. 205 del 2017 nonché dell’art. 11 delle disp. prel cod. civ. e 2 cod. pen., con riguardo allo jus superveniens. Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, e 10 DLCPS n. 708/1947, nonché 12 disp. prel. Cod. civ. Con il sesto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.1175 e 1375 cod. civ.Con il settimo motivo si allega la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Con l’ottavo motivo si censura la decisione per violazione degli artt. 35, comma 3, 18 commi 1 e 2 l. n. 689/81 e 116 l. n. 388/2000 nonché 12 disp. prel. cod. civ.. Con il nono motivo si denunzia la violazione dell’art. 2, comma 3, l. n. 241/1991. Con il decimo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 8 bis L. n. 689/81 e 12 disp. prel. cod. civ. Con l’undicesimo motivo si deduce la violazione degli artt. 2697, 2729 e 2730 cod. civ., nonché 112, 115 116 e 230 cod. proc. civ. Con il dodicesimo motivo si allega ancora la violazione dell’art. 3 L. n. 689/1981 nonché 12 disp. prel. cod. civ. Al punto numero tredici viene prospettata questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3 D.L.C.P.S. n. 708/1947 nell’interpretazione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e dalla Corte territoriale. 2. Tutti i motivi, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità dell’ordinanza opposta, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti. 2.1. I motivi terzo e undicesimo sono ictu oculiinammissibili. Va rilevato, infatti, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario-in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che siconvertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017). Nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio. Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022) Inparticolare, ha rilevato questa Corte (V. Cass. n. 8584 del 2022) che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile per es. un documento (nella specie si trattava della consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice) risolvendosi la critica che ad esso nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio. Nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12609 del 2021) si evidenzia la centralità del riferimento ad un fatto storico (principale o secondario), precisandosi che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014). 2.2. Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. In particolare, poi, con riguardoalla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); Con riferimento, quindi, alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile. 3. Con il primo motivo si lamenta, sostanzialmente, l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione, non perfezionatasi per effetto dell’atto interruttivo costituito dalla notifica del verbale di illecito amministrativo del 5 dicembre 2003. Lo stessonon è da accogliere. Correttamente ha rilevato in merito il giudice d’appello, conformemente a quanto già statuito dal giudice di primo grado, che efficacia interruttiva doveva attribuirsi al processo verbale di accertamento Enpals notificato, appunto, il 5 dicembre 2003 agli autori della violazione, sull’esatto rilievo che essendo detto Ente il creditore del relativo importo, era da escludere l’estinzione del credito, poiché l’ordinanza-ingiunzione era stata inoltrata per la notifica agli opponenti in data 4 dicembre 2008 e, dunque, prima del maturare della prescrizione quinquennale decorrente dall’atto interruttivo del 5 dicembre 2003. La Corte ha congruamente richiamato la giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, SU n. 12332 del 2017) a mente della quale il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell’atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio tutte le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e, al contempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa del fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell’atto e quello del destinatario a non essere impedito nell’esercizio dei propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza del medesimo. Tale bilanciamento, tuttavia, è sicuramente rispettato nella specie. 3.1. Anche il secondo motivo, con cui si allega la carenza di titolarità dell’Enpals quantoalla notifica degli atti interruttivi, da cui sarebbe disceso il difetto di legittimazione dell’Ente a chiedere il pagamento, atteso che la relativa competenza sarebbe spettata all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministerocoinvolto.Correttamente, invece, ha ritenuto la Corte che l’Enpals fosse legittimato a porre in essere il provvedimento, essendo al medesimo interamente destinate le somme considerate ed essendo, quindi, l’Ente pienamente legittimato ad agire e dotato del relativo potere di accertamento del quantum dovuto; ne consegue la piena legittimità dell’atto e l’idoneità del medesimo ad interrompere il decorso della prescrizione (cfr., quanto ai rapporti fra Enpals ed agibilità, fra le altre, Cass n. 4696 del 2016;Cass.n. 10037 del 2010; Cass. n. 16495 del 2009). 4.Con il quarto ed il quinto motivo, oltre ad addursi una erronea interpretazione della normativa applicabile, si invoca l’asserito rilievo dello jus superveniens da cui discenderebbe una disciplina più favorevole per la società, alla luce dell’art. 1, comma 1097 della legge n. 205 del 2017; con l’ottavo si allega l’applicazione dell’art. 116 comma XII l.n. 388/2000 che ha abolito le sanzioni amministrative di cui all’art. 35, commi 2 e 3: i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono inammissibili. Infatti, con essi si denuncia la erronea individuazione della normativa da applicare richiamando norme ictu oculi non applicabil nella specie, sicchè di deduce una censura che è priva del carattere della “decisività”, che deve ricorrere nel caso del vizio di violazione di norme di diritto che deve essere tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, mentre l’invocazione di norm e inapplicabil i esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923). A tale conclusione si perviene in quanto,in materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, in mancanza di un'esplicita scelta legislativa di segno contrario, la norma menzionata -secondo cui l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 del primo comma dell’art. 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l’INPS - deve ritenersi applicabile solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualunque forma di retroattività, restando irrilevante la data della notifica dell'ordinanza-ingiunzione (Cfr., su casi consimili, Cass. n. 16422 del 2005; Cass. n. 12509 del 2004; Cass. n. 19334 del 2003). Correttamente ha, poi, la Corte territoriale escluso che possa trovare applicazione alla specie il disposto di cui all’art. 116 comma 12, L. n. 388/2000 (V. Cass. n. 16422/2005, cit.). 5. Il sesto motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e il dodicesimo motivo con cui si denunzia l’errore incolpevole della società, da valutarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili perché privi di decisività. E’ evidente che nessun affidamento - dovuto alla mancata sanzione da parte dell’Enpals nei periodi precedenti - del comportamento illecito considerato può dirsi idoneo a giustificare il mancato adempimento da parte della società alla presenza del certificato di agibilità in relazione ai lavoratori considerati alla luce della previsione normativa rilevante in tal senso. Correttamente la Corte territoriale ha escluso che possa dirsi assolta la prova della buona fede del datore di lavoro, sul quale incombe il relativo onere, in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell’esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell’Ente solo in occasione delle ispezioni. 5.1. Il settimo motivo, con cui si denunzia la violazione dell’art. 3 L n. 241/1991 e il nono motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1991, sono inammissibili perché carenti di decisività, in quanto anch’essi denunciano la violazione di norme ictu oculi inapplicabili nella specie. Premesso che, nella specie, vi è senz’altro una motivazione per relationem del provvedimento considerato, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale la disposizione di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, tanto nella sua formulazione originaria, applicabile "ratione temporis" quanto in quella successiva di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 36 bis, convertito in L. n. 80 del 2005, non è applicabile ai procedimenti sanzionatoli previsti dalla Legge n. 689.1981, che rimane un sistema di norme organico e compiuto, tale da delineare un procedimento contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono incompatibili con la previsione di un termine complessivo talmente breve. In altri termini, la legge speciale non viene incisa dalla legge generale successiva. In tal senso la giurisprudenza maggioritaria (per tutte Cass. n. 10920del 2003, poi confermata dalla Sentenza SS.UU n. 9591 del 2006, nonché Cass. n. 11720 del 2008). 6. Il decimo motivo, con cui si lamenta la mancata riduzione equitativa della sanzione calcolata, è inammissibile perché privo di decisività, in quanto basato su una erronea lettura della normativa richiamata. L’Amministrazione, infatti, non avrebbe potuto operare diversamente in modo discrezionale, modificando l’entità delle sanzioni, atteso che le stesse hanno carattere vincolante e non permettono alcuna valutazione discrezionale fra un minimo ed un massimo. In particolare,questa Corte ha da epoca risalente osservato (cfr., Cass. n. 3579 del 1998) che l'illecito amministrativo consistente nel far agire nei locali propri o sui quali si abbia un diritto personale di godimento, lavoratori dello spettacolo, non in possesso del certificato di "agibilità", in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 secondo comma del D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, (illecito la cui sussistenza presuppone solo la consapevolezza in chi faccia agire i detti lavoratori del mancato possesso di tale certificato da parte loro)è punito con sanzione pecuniaria, che in quanto stabilita nella misura fissa di lire cinquantamila per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, deve essere determinata dal giudice con mero calcolo aritmetico senza possibilità di adeguamento in relazione ai criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, restando inoltre esclusa dal carattere permanente dell'illecito in questione l'applicabilità della norma di cui all'art. 8 della stessa legge, in tema di concorso formale o di continuazione. Infine, parte ricorrente prospetta questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, II e III comma, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 se interpretati come da parte della Corte territoriale. Va preliminarmente rilevato, al riguardo che secondo questa Corte (cfr., sul punto, Cas. 32325 del 2019) un’eventuale sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come “motivo di ricorso per cassazione” perché la mancata promozione dell’incidente di costituzionalità non può essere configurata come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte. Infatti, ai sensi dell’art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999,n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406). Questa Corte ha, quindi, affermato che (in questi termini, Cass. n. 14666 del 2020) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisoriodel giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo. Occorre poi precisare che, nella specie, la “sollecitazione” contenuta nel ricorso sul punto non può essere accolta per la principale ragione secondo cui l’inammissibilità di tutti i motivi scrutinati rende la prospettata questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza ai fini della decisione (Cass. 26 giugno 2019, n. 17143). 7. Deve, quindi, ritenersi che la difesa ricorrente non si sia conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021). 8. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. 8.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente dellespese di lite, che liquida in euro 5000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre spese prenotate a debito.
Sentenza Cassazione n. 02587/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris