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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024

Cassazione n. 40623/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che POLIDORI Fabio - imputato del reato continuato di cui agli artt. 5 e 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/02/2024, con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Pavia, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, degli obblighi tributari e previdenziali su di lui gravanti, non essendovi in realtà prove in tal senso, con ogni conseguenza in punto di elemento psicologico; rilevato che, secondo un consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto che tale insegnamento debba trovare applicazione nella fattispecie in esame, in quanto la Corte territoriale ha esplicitamente preso in considerazione il fatto che il POLIDORI aveva assunto la carica amministrativa pochi mesi prima delle scadenze degli obblighi di versamento e di dichiarazione, osservando peraltro, in linea con il primo giudice, cheo da un lato l'assunzione della carica senza alcun previo controllo contabile aveva determinato una volontaria esposizione alle conseguenze derivanti da pregresse inadempienze, e che - d'altro lato - la prova della finalità alla base dell'omessa dichiarazione ben poteva desumersi dal volume di affari della società e dall'entità del superamento della soglia di rilevanza penale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che tale percorso argomentativo - tutt'altro che illogico, anche avuto riguardo alla assoluta assenza di concreti elementi di segno contrario offerti dalla difesa - è rimasto privo di effettiva ed adeguata confutazione; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in ma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che POLIDORI Fabio - imputato del reato continuato di cui agli artt. 5 e 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/02/2024, con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Pavia, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, degli obblighi tributari e previdenziali su di lui gravanti, non essendovi in realtà prove in tal senso, con ogni conseguenza in punto di elemento psicologico; rilevato che, secondo un consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto che tale insegnamento debba trovare applicazione nella fattispecie in esame, in quanto la Corte territoriale ha esplicitamente preso in considerazione il fatto che il POLIDORI aveva assunto la carica amministrativa pochi mesi prima delle scadenze degli obblighi di versamento e di dichiarazione, osservando peraltro, in linea con il primo giudice, cheo da un lato l'assunzione della carica senza alcun previo controllo contabile aveva determinato una volontaria esposizione alle conseguenze derivanti da pregresse inadempienze, e che - d'altro lato - la prova della finalità alla base dell'omessa dichiarazione ben poteva desumersi dal volume di affari della società e dall'entità del superamento della soglia di rilevanza penale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che tale percorso argomentativo - tutt'altro che illogico, anche avuto riguardo alla assoluta assenza di concreti elementi di segno contrario offerti dalla difesa - è rimasto privo di effettiva ed adeguata confutazione; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in ma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] este
Sentenza Cassazione n. 40623/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris