CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Maida il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le richieste del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 5 novembre 2019 del Tribunale di Pavia che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una condotta di bancarotta preferenziale, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale bancarotta fraudolenta patrimoniale, ed una condotta di bancarotta semplice documentale, unificate, ai fini sanzionatori, in un unico delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante, li ha condannati alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in anni cinque, applicando alla sola [OSCURATO:PERSONA] i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. I due imputati, all'esito del giudizio di appello, risultano condannati per avere, quali soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., dichiarata fallita in data 11 dicembre 2015, prelevando la somma di euro 58.480,00, provveduto con la stessa ad estinguere un loro credito a titolo di compenso per avere amministrato la società (capo a), nonché per avere irregolarmente tenuto le scritture contabili della società (capo b). 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con atti distinti di identico contenuto, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e degli artt. 216, terzo comma, e 219, secondo comma, n. 1, cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente valutato le prove e per avere affermato la loro penale responsabilità in assenza di prova dei reati. Sostengono che la loro scelta del rito abbreviato non può condurre ad un'attenuazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie, la Corte di appello si è basata solo sulla relazione del curatore fallimentare, il quale si era limitato a formulare mere congetture inidonee a superare la presunzione di innocenza, senza effettuare alcun approfondimento in ordine all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato e fondando l'affermazione della loro responsabilità sul mero disavanzo tra attivo e passivo fallimentare, senza indicare quali fossero i beni distratti. Peraltro, sostengono i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe trascurato una serie di elementi a loro favore, come la ricostruzione dei fatti, ad opera del curatore, che appare scriminare la condotta degli imputati, la mancanza di condotte distrattive o preferenziali nel pagamento dei debiti, una gestione familiare della società in contabilità semplificata, una gestione di cassa dei pagamenti a favore di fornitori, la mancanza di una prova documentale di un pagamento a favore degli imputati quale compenso per l'attività di amministratori, la riconducibilità dell'insolvenza alla crisi che aveva colpito il settore e la mancanza di un'attività di indagine a riscontro dell'ipotesi accusatoria.Il fatto era rimasto indimostrato, sia sotto il profilo oggettivo, sia in ordine a quello soggettivo, né per affermare la loro penale responsabilità era sufficiente il dolo eventuale. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt.110 e 42 cod. pen. e dell'art. 217 r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 192 cod. proc. pen.. In particolare, sostengono che il reato di bancarotta semplice documentale è punibile solo a titolo di dolo e non di colpa, invocando a sostegno un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 8429 del 21/01/2020, Cocco, non massimata). Inoltre, difetterebbe anche l'elemento oggettivo del reato di bancarotta documentale, atteso che le scritture contabili erano state tenute sino alla cessazione dell'attività di impresa e dopo tale momento, nei tre mesi successivi fino al fallimento, non vi erano stati eventi che dovessero essere contabilizzati; né l'omessa tenuta delle scritture per tale breve periodo ha determinato l'impossibilità di ricostruire la gestione della società. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la errata determinazione del trattamento sanzionatorio. Chiedono a questa Corte di cassazione di rideterminare la pena in misura più equa partendo dal minimo edittale e si dolgono della motivazione in relazione a tale punto, non avendo la Corte di appello indicato i criteri ai quali si è ispirata nello stabilire il trattamento sanzionatorio e non avendo considerato una serie di elementi indicati nel motivo di ricorso (come la loro incensuratezza, il loro comportamento processuale, le loro condizioni sociali e familiari e la modesta gravità del fatto). Chiedono anche l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 3. Il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito nel chiedere l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché generico. Dalle due sentenze di merito risulta che il delitto di bancarotta preferenziale è stato desunto non dal disavanzo tra attivo e passivo, ma dalla contabilità della società che evidenziava la assenza di una somma di euro 58.480,00. Il Tribunale, non avendo i due imputati fornito giustificazione sulla destinazione della stessa, avrebbe dovuto affermare la loro responsabilità per il più grave ed originariamente contestato delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710). Il Tribunale, tuttavia, aderendo alla ipotesi suggerita dal curatore fallimentare, ha ritenuto che la somma fosse stata destinata al soddisfacimento di un credito degli imputati per avere amministrato la società e li ha quindi condannati per il meno grave reato di bancarotta preferenziale, facendo corretta applicazione del principio in dubio pro reo, cosicché deve escludersi la sussistenza delle lamentate violazioni di legge o carenze o illogicità motivazionali. Quanto all'elemento soggettivo, del tutto correttamente la Corte di appello ha desunto, dalle modalità del fatto, la sussistenza in capo agli imputati dell'intento di favorire se stessi alterando la par condicio credítorum attraverso tale pagamento che arrecava pregiudizio alle ragioni dei creditori privilegiati ed in particolare dei dipendenti della fallita. I ricorrenti, peraltro, non si confrontano con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della sua decisione, cosicché il motivo di ricorso risulta generico. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione per il delitto di bancarotta semplice documentale è sufficiente la colpa. La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, secondo comma, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, primo comma, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (ex multis Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630). 3. Anche il terzo motivo è inammissibile. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie la pena base è stata determinata in anni due e mesi sei e su di essa sono state applicate le diminuzioni per le attenuanti e la scelta del rito, pervenendo ad una pena di anno uno e mesi due di reclusione. Ne consegue che, essendo stata fissata una pena inferiore alla media edittale ed avendo la Corte di appello affermato che la pena così determinata appare congrua e proporzionata, il motivo risulta manifestamente infondato. Quanto alla richiesta dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, deve osservarsi che non compete a questa Corte di cassazione applicare i suddetti benefici, potendo, semmai i ricorrenti dolersi del loro diniego facendo valere uno dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.. In ogni caso, deve rilevarsi che la Ursino ne ha usufruito, cosicché la sua richiesta è palesemente inammissibile, mentre il Gigliotti ne ha già usufruito due volte, come affermato nella sentenza di secondo grado, cosicché la sua istanza è manifestamente infondata. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d