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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 13258/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma dell'i dicembre 2022 (depositata il 19 dicembre 2022) resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2022, depositata il 19 dicembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della giustizia del 4 maggio 2022, che aveva disposto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi Ord. pen.), come modificato dall'art. 2 legge 23 dicembre 2002, n. 279, e, da ultimo, dall'art. 24 legge 15 luglio 2009, n. 94, la sospensione dell'applicazione di regole trattamentali e di istituti penitenziari ordinari, specificamente enunciati, demandando al Direttore dell'istituto di pena, ove il detenuto era ristretto, di adottare «le misure di elevata sicurezza interna ed esterna [...] necessarie a prevenire contatti con l'organizzazione eversiva di appartenenza o di attuale riferimento, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima associazione ovvero ad altre ad essa alleate, secondo le disposizioni dell'Amministrazione penitenziaria», e di richiedere alle Autorità giudiziarie competenti, in relazione ai singoli fatti della posizione giuridica, «l'autorizzazione alla sottoposizione al visto di controllo di tutta la corrispondenza telegrafica ed epistolare, in partenza ed in arrivo».

1.1. L'ordinanza, premettendo ampi riferimenti alla sua situazione detentiva, rappresentava, in particolare, che il reclamante: - era ristretto in carcere dal 14 settembre 2012, in espiazione della pena di anni dodici, mesi tre e giorni dieci di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo, emesso in data 11 dicembre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, che aveva unificato le condanne definitive per i reati di attentato per finalità terroristiche o di eversione, porto illegale di armi, furto, istigazione a delinquere e danneggiamento, con decorrenza pena dal 14 settembre 2012 e fine pena al 23 dicembre 2024; - era in stato detentivo anche in relazione a titolo non definitivo, essendo stato attinto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 26 luglio 2016, confermata dal Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 28 settembre 2016, divenuta definitiva a seguito della sentenza del 21 febbraio 2017 della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso della difesa; - per detti ultimi reati era stato condannato a venti anni di reclusione con sentenza emessa dalla Corte di assise di Torino il 24 aprile 2019! confermata dalla Corte di assise di appello di Torino con sentenza emessa il 24 novembre 2020; - anche detta sentenza era divenuta irrevocabile, in quanto la Corte di cassazione, con sentenza n. 38184 del 6 luglio 2022, aveva rigettato il ricorso proposto dalla difesa e, in accoglimento di quello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, aveva annullato la sentenza impugnata in conseguenza della disposta riqualificazione del reato contestato ex art. 422 cod. pen. al capo f) dell'imputazione originaria nella fattispecie di cui all'art. 285 cod. pen., con rinvio alla Corte di assise di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; - dalle indicate sentenze era stato riconosciuto capo e organizzatore di un'associazione con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen., e responsabile per concorso in attentati per finalità di terrorismo, ,strage ex art. 285 cod. pen. (come riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 422 cod. pen.), violazione della legge sulle armi, istigazione a delinquere e altro.

1.2. L'ordinanza rilevava che il decreto ministeriale oggetto di reclamo, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria (consistita nell'acquisizione delle informazioni fornite dalla Procura della Repubblica - [OSCURATO:PERSONA] antimafia presso il Tribunale di Torino, con note del 10 dicembre 2020 e del 4 aprile 2022, dalla [OSCURATO:PERSONA] antimafia con nota del 16 febbraio 2021, dalla Digos - Questura di Torino con nota del 2 dicembre 2020 e dagli organismi centrali delle Forze dell'ordine), aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA], detenuto per fatti di reato previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis Ord. pen., il regime detentivo speciale in ragione della sua particolare concreta pericolosità e della sua capacità di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell'organizzazione eversiva di appartenenza.

Esponeva, quindi, i contenuti di detto decreto, descrittivi degli esiti delle svolte attività investigative e dell'analisi della documentazione prodotta, procedendo dalla ricostruzione della nascita della Federazione anarchica informale (d'ora in poi FAI), costituita nel 2003, «come organizzazione orizzontale [...] non verticistica, ma basata su patto di mutuo appoggio e perciò informale», da vari gruppi di ideologia anarchica - chiamati anche "gruppo dei fondatori", già operanti da anni in diverse zone d'Italia - con finalità terroristiche ed eversive tese alla distruzione dello Stato e del capitale.

Indicava, inoltre, i documenti, riportati nel decreto, che avevano segnato la costituzione e lo sviluppo dell'associazione, e segnatamente il documento costitutivo "Chi siamo", diffuso nel 2003 contestualmente al primo attentato rivendicato con la sigla FAI, commesso nel dicembre 2003 a Bologna in danno di [OSCURATO:PERSONA], allora presidente dell'UE, e il documento "Quattro anni", diffuso nel 2006, dopo alcuni descritti attentati commessi con utilizzo di pacchi bomba e ordigni esplosivi contro obiettivi istituzionali e civili, e redatto come "verbale" di un incontro tra otto delegati dei c.d. gruppi fondatori, che avevano individuato "una sorta di comitato direttivo centrale", con funzioni di programmazione e direzione strategica rispetto alle single cellule, e avevano previsto un coordinamento tra le diverse cellule e una certa conoscenza tra i diversi membri.

Rappresentava, poi, gli eventi successivi, annotati nel decreto, relativi all'indicata associazione e all'assunzione da parte della stessa di una dimensione internazionale nel 2011 con la costituzione della FAI - Fronte rivoluzionario internazionale (d'ora in poi FRI), che esprimeva "una sorta 'di cartello" tra le diverse cellule della FAI operanti in numerose nazioni, tra cui Grecia, Spagna, Argentina, Inghilterra, Indonesia e Messico, e il compimento, da parte di detta associazione, di attentati di natura terroristica estremamente pericolosi per l'incolumità dei cittadini, oggetto di accertamenti giudiziari, e volti a intimorire la popolazione e a costringere le istituzioni all'adozione di determinati provvedimenti.

L'ordinanza rimarcava, inoltre, quanto rappresentato nel decreto circa le ragioni della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime detentivo differenziato, correlate agli esiti delle recenti indagini circa l'attuale operatività dell'organizzazione, il ruolo di capo e organizzatore rivestito dallo stesso nell'associazione di appartenenza, la sua pericolosità attestata dai reati ascrittigli di attentato e strage, il suo costante collegamento con i sodali all'esterno e l'assiduità delle sue comunicazioni, tramite i richiamati scritti e opuscoli clandestini, con le realtà anarchiche all'esterno del circuito carcerario, volte alla riproposizione di tematiche rivoluzionarie, alla identificazione di obiettivi strategici, alla formulazione di proposte organizzative e allo stimolo ad azioni dirette di attacco alle istituzioni, raccolti da cellule o individualità e tradotti in attentati di diversa entità e difficoltà organizzativa.

1.3. Il Tribunale, che ripercorreva le ragioni di censura svolte con il reclamo, che denunciava l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 41-bis Ord. pen., perveniva dai rilievi argomentati sulla sussistenza e sull'attuale operatività dell'associazione criminale FAI alla conclusione della correttezza della valutazione effettuata al riguardo dal provvedimento ministeriale impositivo del regime detentivo speciale.

Di detto provvedimento sottolineava anche la legittimità quanto ai concorrenti profili della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], del suo ruolo apicale nell'ambito della indicata organizzazione e della sua capacità di mantenere collegamenti con la stessa anche durante la detenzione; richiamava e illustrava i presupposti applicativi dell'art. 41- bis Ord. pen., la natura della sospensione, totale o parziale, in esso normativizzata, dell'applicazione «delle regole di trattamento e degli istituti previsti» dallo stesso ordinamento penitenziario, e la finalità della tipizzata gestione penitenziaria differenziata in rapporto alle esigenze di ordine e di sicurezza, e ravvisava la riconducibilità dei fatti ascritti al predetto [OSCURATO:PERSONA] nella previsione normativa di cui all'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, Ord. pen., specificamente evocato nell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. per individuarne i possibili (detenuti o internati) destinatari.

Evidenziava, conclusivamente, che, in considerazione delle esposte ragioni preventive e di sicurezza, le limitazioni detentive imposte - avuto riguardo anche alla inidoneità del regime detentivo ordinario ad assicurare una netta soluzione del concreto rischio di una continuità di comportamenti del detenuto, orientati all'esercizio del ruolo apicale nell'ambito dell'associazione di appartenenza, e a «neutralizzare il rafforzamento e la perpetuazione del vincolo associativo e ogni situazione che possa comportare anche la stessa percezione di rapporti ancora attivi con accoliti in libertà [...]», e apprezzata la rilevata assenza di alcun segno di ravvedimento o di dissociazione - apparivano conformi allo scopo di prevenzione e di sicurezza, implicato dalla previsione normativa, a fronte di un «profilo elevatissimo di pericolosità sociale».

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimenti agli artt. 41- bis, comma 2, Ord. pen. e 125 cod. proc. pen. 2.1.

Secondo il ricorrente, che richiama le coordinate ermeneutiche del controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione, la motivazione dell'ordinanza è solo apparente, ovvero svolta «tramite considerazioni inconferenti e stereotipate rispetto alle principali argomentazioni difensive, integranti le controdeduzioni sottoposte tramite il reclamo alla cognizione dei giudici», con riguardo alla perdurante vitalità e, quindi, all'attuale operatività dell'associazione per la quale egli è stato condannato.

Richiamati gli elementi valorizzati nel decreto ministeriale per sostenere l'attualità della FAI e riprese le controdeduzioni difensive devolute con il reclamo per destrutturare giuridicamente i detti elementi, il ricorrente rileva che l'unica sentenza, che ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza della FAI quale associazione inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen., è quella emessa il 24 aprile 2019 dalla Corte di assise di Torino, allegata al ricorso, e confermata dalla Corte di assise di appello di Torino in data 24 novembre 2020, nell'ambito del processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], e aggiunge che, tuttavia, la stessa sentenza ha introdotto una serie di precisazioni volte a evidenziare come l'individuato elemento strutturale associativo si collochi all'interno di un più ampio "metodo FAI" con finalità insurrezionali.Rileva a tale proposito - ripercorrendo i singoli passaggi della sentenza - che l'indicata sentenza, tra l'altro, ha affermato che: a) l'acronimo FAI identifica sia una sigla-metodo ("FAI-metodo") che non integra la fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen., sia una vera e propria associazione ("FAI-associazione"), che «opera e si nasconde all'interno del più ampio fenomeno FAI-metodo» (p. 121-123 della sentenza); b) tale associazione è dotata di un organismo centrale, promuove il metodo insurrezionale e coordina l'azione delle singole cellule che compongono la sua struttura di base; c) il modello propagandato da esso ricorrente - secondo cui l'organizzazione della sovversione si compendierebbe esclusivamente nel metodo dell'informalità e della fluidità della federazione anarchica, ciò che consentirebbe ai soggetti che rifuggono da strutture formalizzate, o addirittura a sconosciuti, di attuare, di iniziativa, attentati e di rivendicarli «in adesione al metodo FAI» - non era corrispondente alla reale consistenza del fenomeno e risultava abile camuffamento teso a occultare la più limitata, ancorché esistente, struttura associativa; d) tale nucleo associativo risultava composto quantomeno dai sottoscrittori del c.d. documento fondativo della FAI (vale a dire, il documento "Chi siamo" del 2003, sottoscritto dal c.d.

"gruppo dei fondatori", quali rappresentanti delle quattro cellule "FAI/Cooperativa artigiana fuoco e affini (occasionalmente spettacolare)", "FAI/Brigata 20 luglio", "FAI/Cellule contro il capitale, il carcere, i suoi carcerieri e le sue celle"; "FAI/Solidarietà internazionale"), i quali si erano impegnati, sottoscrivendo, ad aggiungere alla loro sigla identitaria l'acronimo FAI nelle future rivendicazioni (p. 111-112 della suddetta sentenza).

Ad avviso del ricorrente, la ricostruzione tratta dalla sentenza della Corte di assise rappresenta «la lente prospettica tramite la quale vagliare il requisito dell'attualità» operativa dell'associazione, posto che, proprio alla luce di essa, non ogni fatto può essere ascritto, secondo la distinzione prospettata dagli stessi giudici, alla "FAI-associazione" piuttosto che alla "FAI-metodo", e come, per ricondurre i singoli episodi criminosi all'attività dell'associazione sovversiva FAI, sarebbe necessaria, in dipendenza e a ragione della suddetta impostazione giudiziale, la rivendicazione «da parte di una sigla storica ovvero tramite un acronimo che prosegue nel tempo».

Il ricorrente denuncia, quindi, che i cinque attentati compiuti tra il 2016 e il 2022 (ai danni del Tribunale di Civitavecchia il 12 gennaio 2016; ai danni della Caserma dei carabinieri di Roma-[OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2017; ai danni dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova il 24 dicembre 2018; ai danni del Gruppo siderurgico Feralpi, con invio di un pacco esplosivo presso la sede amministrativa; ai danni della società Leonardo, con invio di un pacco esplosivo all'amministratore delegato il 27 giugno 2022), valorizzati nel decreto ministeriale a fondamento dell'affermata attualità della FAI, non risultano rivendicati dalle c.d.

"sigle storiche" dei gruppi fondatori, né da una sigla comunque riutilizzata e mantenuta nel tempo, e che, pertanto, il mero utilizzo della sigla FAI non è dimostrativo della prosecuzione dell'attività associativa, dovendo, invece, detti reati, in difetto delle connotazioni specifiche individuate dalla Corte di assise di Torino, essere ricondotti alla «ipotesi di non associazione».

Il Tribunale di sorveglianza, pur investito della cognizione di detti argomenti difensivi, supportati documentalmente e sottoposti alla sua cognizione a mezzo del reclamo, della successiva memoria difensiva e dell'intervento orale in udienza, ha eluso le tematiche censurate, apprezzando il mero utilizzo della sigla FAI come dimostrativo dell'attività dell'associazione e rinvenendo un attestato di tale operatività nei «più recenti attentati rivendicati con la sigla FAI-FRI e menzionati nella nota Digos del 22/11/2022», già valorizzati nel decreto ministeriale, senza considerare che la sentenza della Corte di assise di Torino aveva ritenuto non provata l'esistenza di una struttura associativa FAI-FRI di natura internazionale.

2.2. Ulteriore integrale difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, opposto dal ricorrente, attiene all'omessa considerazione di altri argomenti difensivi inerenti alla incorsa erronea valorizzazione - al fine della dimostrazione della perdurante vitalità della FAI e del collegamento con essa di [OSCURATO:PERSONA] - di due procedimenti penali, relativi alle operazioni "Bialystok" e "Sibilla".

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, con riguardo alla prima operazione, ha solo rimarcato un passaggio argomentativo della sentenza n. 9935 del 2021 della Corte di cassazione, che aveva annullato l'ordinanza, resa in sede di riesame, dal Tribunale di Roma, laddove si è affermato che il gesto criminoso realizzato presso la Caserma dei carabinieri di Roma - [OSCURATO:PERSONA], in data 7 dicembre 2017, ha integrato «ragionevolmente un momento attuativo della strategia elaborata dal [OSCURATO:PERSONA]», prescindendo dal citare la circostanza, pur documentata con la produzione del dispositivo della sentenza della Corte di assise di Roma del 29 settembre 2022, della sopravvenuta assoluzione degli imputati dal reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. e della correlata esclusione dell'esistenza, presso il centro sociale Bencivenga, di una cellula eversiva affiliata alla FAI.

Né è pertinente, al fine della dimostrazione della sua pericolosità, secondo l'opposta analisi del ricorrente, l'operata valorizzazione della c.d.

"operazione Sibilla".

Il Tribunale, invero, mentre ha richiamato il disposto annullamento con rinvio, in sede di legittimità, dell'ordinanza del Tribunale di Perugia, che aveva annullato quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale per il reato di istigazione a delinquere, ha omesso di confrontarsi con il dato, rilevante e dirimente in punto di dimostrazione della perdurante attività della FAI, del rigetto da parte dello stesso Giudice, nel medesimo procedimento, del teorema accusatorio della pubblica accusa circa l'esistenza di un'associazione, ex art. 270- bis cod. pen., presso il Circolaccio anarchico di Spoleto, affiliata alla FAI, e a lui connessa, dal punto di vista ideologico, per il tramite della rivista Vetriolo.

2.3. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, nello sviluppo argomentativo del ricorrente, è incorsa in ulteriore violazione di legge, per avere esplicato un percorso giustificativo della decisione basato su una carente ovvero meramente apparente valutazione delle ragioni, sottoposte alla sua cognizione con il reclamo, in relazione ai propri collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza e alla loro pericolosità e attualità, avendo ritenuto che «il 41-bis sia applicabile per impedire i collegamenti tra il detenuto e soggetti che, anche astrattamente partecipi in passato della medesima associazione di appartenenza del detenuto, in difetto di prova della perdurante vitalità della stessa, non possono più essere considerati associati, bensì ex appartenenti alla medesima».

Il Tribunale, pretermettendo le controdeduzioni difensive, o considerandole in termini generici e autoreferenziali, in ordine alla stigmatizzata valorizzazione di scritti e messaggi da lui inviati all'esterno durante la sua detenzione, espressamente valutati come istigatori nel decreto ministeriale, ha finito con il confermare l'ipotesi che il regime carcerario differenziato sia stato «illegittimamente attivato, in quanto [...] utilizzato per interrompere e impedire al [OSCURATO:PERSONA] di continuare a esternare il proprio pensiero politico, ovvero per sanzionare l'istigazione o comunque il proselitismo, e pertanto per arginare un pericolo che poteva diversamente essere contenuto tramite strumenti allo scopo proporzionati, meno invasivi e meno limitativi».

La violazione di legge investe, oltre alla omessa considerazione delle censure, aventi «valenza invalidante rispetto alla legittima attivazione del regime detentivo differenziato», anche l'operata equiparazione da parte del Tribunale della sua attività comunicativa, «inviata quale contributo personale alle assemblee o ai giornali anarchici e poi, altrettanto pubblicamente, divulgata da questi ultimi attraverso il web», ai c.d.

"pizzini", ovvero ai messaggi criptici veicolati dal detenuto all'esterno, spesso attraverso parenti, sfruttando le occasioni di contatto inframurario ed esterno tipicamente connesse a un ordinario regime detentivo.

In tal modo, il Tribunale, pur in presenza di comunicazione, non veicolata in maniera occulta ovvero segreta, ma «apertamente diffusa all'esterno in incertam personam, ovvero destinata non agli associati bensì a soggetti gravitanti nella c.d. galassia anarchica», né ha chiarito la compatibilità dello strumento detentivo disposto con la modalità di manifestazione del pensiero invece attuata e «assolutamente antitetica ed inconciliabile rispetto a quella che viene fisiologicamente sanzionata tramite il 41-bis», né ha considerato, avallando jèr( 7 l'incorso vizio del decreto ministeriale, che vi è stata un'estensione in malam partem del «perimetro applicativo del 41-bis ad impedire al più la perpetrazione del reato di istigazione», e non a recidere i collegamenti tra il detenuto e l'associazione eversiva di appartenenza in linea con la ratio normativa.

Se, quindi, secondo il ricorrente, l'obiettivo effettivamente perseguito dal decreto ministeriale è stato quello di impedire che egli comunicasse con l'esterno «al fine di presuntivamente evitare che [...] istigasse soggetti che non fanno parte di alcuna associazione, ma che come singoli, nell'ambito della FAI-metodo potrebbero compiere attentati con finalità di terrorismo», esso si sarebbe potuto raggiungere attraverso strumenti normativi idonei allo scopo, senza l'adozione delle restrizioni di cui al comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen.

Con riguardo a detto profilo, neppure si è considerato che i documenti elencati nell'ordinanza (alle pagg. 22-25), e giudicati sintomatici dell'attualità e della pericolosità dei suoi collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza, risalgono a periodi nei quali egli non era oggettivamente sottoposto a censura, come evidenziato dallo stesso Ministro nel decreto applicativo, e che, pertanto, «l'argomento utilizzato dal Tribunale per superare il problema della proporzionalità dell'istituto, il più afflittivo di tutto l'ordinamento penitenziario, rispetto allo scopo perseguito, risulta meramente assertivo ed ellittico, ovvero elusivo della censura difensiva.

3. L'udienza camerale di trattazione del ricorso, iscritto nel ruolo generale della Corte di cassazione in data 11 gennaio 2023, fissata, ex art. 611 cod. proc. pen., per il 20 aprile 2023, è stata anticipata, su istanze del difensore fondate sulle condizioni di salute del ricorrente, con provvedimenti del Presidente della Sezione Prima penale del 27 gennaio e del 2 febbraio 2023, ritualmente comunicati, dapprima al 7 marzo 2023 e successivamente al 24 febbraio 2023.

4. In data 3 febbraio 2023 il ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., con la quale insiste sull'accoglimento dei motivi di ricorso e per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

In particolare, reitera il riferimento all'intervenuta assoluzione degli imputati, in relazione all'operazione "Bialystok", dal reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., e quindi all'esclusione giudizialmente accertata dell'esistenza presso il centro sociale Bencivenga di una cellula eversiva affiliata alla FAI, ai partecipi della quale egli avrebbe potuto impartire direttive dal carcere, allegando la sentenza della Corte di assise di Roma del 29 settembre 2022, depositata il 13 dicembre 2022, e quindi in data successiva al deposito del ricorso per cassazione, oltre che della stessa ordinanza impugnata.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non si è confrontato, considerandolo tamquam non esset, con il dispositivo di detta pronuncia assolutoria e con il dato che i soggetti anarchici - con cui egli, secondo l'ordinanza impugnata, intrattiene relazioni - non solo non fanno parte della medesima associazione del detenuto, ma non fanno parte di alcuna associazione.

5. L'Avvocato generale ha depositato, in data 8 febbraio 2023, requisitoria scritta, con la quale, svolti ampi richiami all'ordinanza impugnata, emessa in data 1 dicembre 2022, al ricorso e alle deduzioni e censure svolte, e puntualizzate fondamentali coordinate ermeneutiche in punto di diritto, rappresenta l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza delle censure inerenti al preteso difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata o alla sua apparenza in ordine alla perdurante esistenza e operatività della compagine associativa FAI, cui appartiene [OSCURATO:PERSONA], essendo la motivazione non soltanto effettiva, ma completa e immune da ogni censura; sottolinea, poi, la inconcludenza delle osservazioni difensive relative all'esito delle due vicende parallele, riguardanti le operazioni Bialystok e Sibilla; evidenzia, infine, la fondatezza delle censure difensive riguardanti la denunciata apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla dimostrazione dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con l'organizzazione criminale di appartenenza, evocando le direttrici logico- argomentative dell'ordinanza, che illustra, ed enunciando le ragioni della condivisa fondatezza delle censure difensive sul punto essenziale della carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l'associazione, e conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, in relazione al profilo pertinente alle censure di cui alla seconda parte del ricorso difensivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in presenza di motivi in parte inammissibili e in parte infondati, deve essere rigettato.

2. Si premette in diritto che, ai sensi del vigente secondo comma dell'art. 41- bis Ord. pen., «quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha [...] la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente [...]».

2.1. Il contenuto testuale di detta previsione, e del contesto normativo in cui la stessa è inserita, è conseguito a due interventi riformatori che hanno inciso sul testo originario, aggiunto, nell'art. 41-bis (introdotto nell'ordinamento penitenziario con la rubrica "situazioni di emergenza" con legge 10 ottobre 1986, n. 663), dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con termine di efficacia temporalmente limitato e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2002 con d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

Il primo intervento riformatore, attuato con legge 23 dicembre 2002, n. 279, ha istituzionalizzato la previsione normativa, abrogando le norme "a tempo", e con esse l'eccezionalità e la temporaneità dell'istituto, che ha introdotto definitivamente nel sistema, riscrivendone la disciplina e prevedendo la durata anche delle possibili proroghe, e, attraverso l'incremento del catalogo dei delitti indicati nel primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis Ord. pen., ha del pari ampliato l'area dei destinatari del regime differenziato, individuati per relationem a detta norma.

Il secondo intervento riformatore, attuato con legge 15 lugtio 2009, n. 94, ha confermato la stabilità in ambito normativo del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., e, mentre ha tipizzato le restrizioni collegate al regime detentivo differenziato, che ha reso tassative e obbligatorie, riducendo la discrezionalità ministeriale nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, ha ampliato l'ambito di operatività del regime differenziato.

Fermo restando, invero, il richiamo individualizzante dei destinatari all'art. 4- bis, primo comma - intanto ulteriormente modificato per effetto del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che, novellandolo, ha anche aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinqies - ha confermato l'inclusione nel primo comma (già operata nel 2002), e tra gli altri, oltre che dei delitti di associazione mafiosa, dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, prevedendone altri; ha specificamente aggiunto nel testo dell'art. 41-bis, comma 2, all'operato rinvio il riferimento di chiusura, introdotto da «comunque», a ogni delitto «che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso»; ha confermato il criterio di selezione dei destinatari del provvedimento sospensivo, già previsto con la riforma del 2002, concernente la presenza di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva» e la limitazione della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti penitenziari alle restrizioni necessarie per «il soddisfacimento delle [...] esigenze [di ordine e di sicurezza]» e «per impedire i collegamenti con l'associazione [criminale, terroristica o eversiva]».

2.2. Gli interventi normativi, che hanno introdotto e modificato nel tempo il regime penitenziario differenziato, sono stati oggetto di ripetute analisi da parte della Corte costituzionale, intervenuta con quattro sentenze interpretative di rigetto (n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 351 del 1996 e n. 376 del 1997) sia sul contenuto e sui limiti dei provvedimenti ministeriali sia sulla loro sindacabilità da parte del giudice ordinario, a tutela dei diritti e del trattamento dei detenuti in materia penitenziaria, nel silenzio del diritto positivo dell'epoca, che non prevedeva espressamente la necessità della motivazione né richiamava specifici meccanismi di controllo.

La Corte costituzionale, rimarcata l'inviolabilità dei diritti fondamentali della persona, perché costituzionalmente protetti, quale limite al potere discrezionale dell'Autorità amministrativa di inasprire le modalità di espiazione della pena detentiva, ha riconosciuto che la tutela contro tale inasprimento era da individuare nello stesso ordinamento penitenziario, e segnatamente nell'art. 14-ter Ord. pen., individuato come norma applicabile a tutti i regimi detentivi fondati su forme qualificate di pericolosità.

Mediante il reclamo era ritenuto, in tal modo, consentito di provocare un sindacato giurisdizionale da parte della magistratura di sorveglianza sulle determinazioni dell'amministrazione, per riscontrare, a tutela dei diritti dei detenuti, la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e il rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al suo contenuto, sì che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto», avrebbero dovuto «essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi» (sentenza n. 351 del 1996).

La giurisprudenza di legittimità, interpretando in senso restrittivo tali indicazioni esegetiche, mentre ha ribadito il necessario controllo sulla legittimità del decreto ministeriale applicativo, avuto riguardo alla sua natura amministrativa e alla sua incidenza sui diritti soggettivi del detenuto, ha escluso il potere giudiziale di integrazione e modificazione rispetto a singole prescrizioni imposte, ammettendo la mera possibilità di disporne la revoca a fronte del riscontro della carenza delle ragioni giustificative (tra le altre, Sez. 1, n. 7226 del 19/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209469; Sez. 1, n. 3890 del 27/06/1995, Minichini, Rv. 202437; Sez. 1, n. 2625 del 28/04/1995, Farinella, Rv. 201479; Sez. 1, n. • 4251 del 04/10/1994, Greco, Rv. 199482).

2.3. I principi di tutela affermati dalla giurisprudenza sono stati recepiti dalle normative di modifica, a partire dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, che ha aggiunto nell'art. 41-bis Ord. pen., dopo il comma 2, il comma 2-bis, prevedendo la competenza a decidere sui reclami avverso «i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2» del «tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato», alla legge n. 279 del 2002 che ha delineato un procedimento di reclamo modellato sulle «forme previste dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale», precisando nel neo-introdotto comma 2-sexies l'ambito del potere cognitivo di detto tribunale, da esplicarsi «sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2», in correlazione al potere discrezionale, attribuito al Ministro della giustizia dal comma 2-quater nella scelta delle misure ritenute necessarie e sufficienti per soddisfare le esigenze di sicurezza poste a fondamento del potere di sospensione, e limitato, come ogni potere discrezionale, ai mezzi necessari a perseguire le finalità previste dalla legge.

Alla novellazione del testo dell'art. 41-bis Ord. pen., la giurisprudenza di legittimità, allineandosi alle osservazioni della Corte costituzionale (ord. n. 417 del 23/12/2004), ha adeguato le proprie posizioni, pretendendo dall'ordinanza del tribunale di sorveglianza che avesse deciso sul reclamo dell'interessato una «autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire» e tanto anche in riferimento al decreto ministeriale di proroga, nella ribadita Inammissibilità del ricorso a «motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte» (tra le altre, Sez. 1, n. 15283 del 4/4/2006 Orefice, Rv. 234844; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495).

La legge n. 94 del 2009, n. 94, dando un esito finale al modello che si era andato delineando, ha, tra l'altro, attribuito la competenza a decidere sul reclamo al solo tribunale di sorveglianza di Roma, indipendentemente dal locus custodiae, sulla base di specifiche ragioni sistematiche correlate all'intento di evitare «orientamenti giurisprudenziali eterogenei da parte dei diversi tribunali» (come da scheda del Servizio studi del Senato sul d.d.I., contenente «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», in [OSCURATO:PERSONA], XVI leg., stamp. 733-B, maggio 2009, n. 127, p. 195 ss.), e, novellando il precedente comma 2-sexies, ha eliminato, dall'oggetto del sindacato di merito sul decreto ministeriale, il controllo sulla congruità del contenuto del provvedimento applicativo rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza, di cui al comma 2, da esercitarsi, invece, con riduzione dei poteri dell'organo decidente, solo «sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento».

La limitazione del controllo spettante al tribunale di sorveglianza solo sui presupposti, e non anche sui contenuti quanto alla loro «congruità» rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza, è sul piano sistematico in linea con lo spirito della riforma, che ha anche investito il primo capoverso del comma 2-quater, relativo all'elenco delle restrizioni concernenti vari aspetti della vita carceraria, sostituendo all'espressione «può comportare» l'altra «prevede», implicante, per effetto dell'introduzione di un elenco tassativo delle restrizioni, una forte riduzione della discrezionalità ministeriale nella indicazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario dei detenuti.

2.4. La restrizione del controllo sul decreto ministeriale spettante al Tribunale di sorveglianza di Roma (ferma restando quella dei singoli magistrati di sorveglianza, aventi giurisdizione sull'istituto di pena in cui il detenuto si trova, sui reclami in ordine alle specifiche limitazioni imposte e sulla loro concreta applicazione) è stata oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata da parte della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

In particolare la Corte costituzionale, richiesta di pronunciarsi sulla legittimità della nuova formulazione dell'indicato comma 2-sexies, ha disatteso le censure di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 13, comma 2, 24, comma 1, e 113, commi 1 e 2, Cost., offrendo, con le ordinanze n. 220 e 313 del 2009 e con le sentenze n. 266 del 2009 e n. 190 del 2010, un'interpretazione sistematica della nuova norma, risultante dalle modificazioni normative succedutesi negli anni, nel contesto dei vari istituti dell'ordinamento penitenziario.

Ha rimarcato «la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini» da parte del tribunale di sorveglianza, investito del reclamo avverso il decreto ministeriale, conseguente alla contrazione della discrezionalità ministeriale, nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, con l'introduzione di un elenco tassativo di prescrizioni limitative, espressivo di una valutazione originaria della loro congruità rispetto al fine perseguito della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Ha annotato il mantenimento nel corpo normativo del, non soppresso, rimedio previsto per il controllo sulla legittimità del contenuto dell'atto dall'art. 14-ter, esperibile sempre dal detenuto a tutela dei suoi diritti soggettivi, e ha ribadito che l'intervento giudiziale del tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sul reclamo, continua a riguardare le condizioni di applicazione del regime detentivo speciale e la funzionalità della sua imposizione al perseguimento delle finalità previste dalla disciplina normativa.2.5.

Dal canto suo, la Corte di cassazione ha evidenziato che «la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini [...] non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto in relazione all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto», sì che «un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 41-bis Ord. pen. consente di affermare che, pur dopo le modifiche introdotte [...] ad opera della L. n. 94 del 2009, il controllo di legalità, da parte del Tribunale di sorveglianza, sui presupposti del provvedimento impositivo o dì proroga del regime differenziato continua ad essere fondato sui principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità», successiva alla riforma (Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495), anche aggiungendo che dalla perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio generale previsto dall'art. 14-ter Ord. pen., quale strumento di garanzia giurisdizionale per tutti i detenuti, accanto a quello previsto dall'art. 41-bis, deriva che, laddove «la sottoposizione ad una delle prescrizioni correlate al regime differenziato, in virtù degli specifici contenuti del decreto di sottoposizione (pur se derivanti dalla previsione tipica di legge), risulti contrastante con i diritti fondamentali del detenuto (ad esempio il diritto alla salute) resta ferma la possibilità di accoglimento del reclamo su tale specifico aspetto, il che [...] rassicura circa la permanenza di un margine di flessibilità del trattamento derivante dalla verifica giurisdizionale del rapporto tra contenuto della prescrizione ed esigenze di tutela dei diritti del soggetto recluso» (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294).

Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, citata, pronunciandosi su ricorso avverso ordinanza reiettiva del reclamo avverso decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, ha anche escluso la sussistenza, in tale contesto interpretativo, dei parametri della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina normativa di cui all'art. 41-bis Ord. pen., come in atto realizzata, in relazione agli artt. 117 Cost. e 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; avendo anche il quadro della giurisprudenza costituzionale (tra le altre, Corte cost. n. 190 del 2010) e sovranazionale (tra le altre, Riina c.

Italia, n. 43575/09, del 19/03/2013, § 27; Enea c.

Italia, n. 74912/01, del 17/09/2009; Madonia c.

Italia, n. 1273/06, del 22/09/2009; Campisi c.

Italia, n. 24358/02, § 38, del 11/07/2006; Gallico c.

Italia, n. 53723/00, § 29, del 28/06/2005; Van der Ven c. [OSCURATO:PERSONA], n. 50901/99 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) già ribadito la compatibilità strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere) e i contenuti della citata norma convenzionale, avuto riguardo alla natura temporanea della misura, all'esistenza per il detenuto di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità, tali da escludere il completo isolamento sociale, e al controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte in rapporto al margine di tutela insopprimibile dei diritti individuali e delle particolari condizioni del detenuto.

L'indicato percorso interpretativo, cadenzato da conformi arresti, si esprime nel consolidato principio secondo cui, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, il controllo demandato al tribunale di sorveglianza sul decreto di applicazione, oltre che su quello, che qui non rileva, di proroga, del regime di detenzione differenziato, attiene al rispetto delle norme di legge, costituenti il parametro del giudizio espresso nel decreto ministeriale, e ai profili attinenti alla relativa motivazione «in riferimento alle circostanze di fatto valutate, come desunte dalle fonti compulsate, per riscontrare la valenza e l'idoneità rappresentativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e della sua pericolosità sociale ed assicurare il collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23 aprile 2021, Mulé, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248).

2.6. Il tribunale di sorveglianza deve, quindi, alla stregua 'di detto condiviso principio, apprezzare la ricorrenza dei presupposti applicativi del decreto ministeriale, come rappresentati dalla motivazione che li esprime, ancorando il vaglio giudiziale demandatogli alla rappresentata situazione personale del detenuto e alle motivate ragioni della sua reale e attuale pericolosità sociale nella forma specifica della capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.

Tale capacità, che impone una valutazione dinamica e, per certi aspetti, prognostica del mantenimento dei contatti, anche in costanza di detenzione ordinaria, con la realtà criminale di provenienza, in linea con la finalità preventiva e inibitoria insita nell'adozione del regime differenziato nella fase di esecuzione della pena già di per sé afflittiva e limitativa della libertà, evade dal giudicato di condanna (che riguarda l'appartenenza statica del condannato all'associazione criminosa) e non richiede un accertamento della perdurante condizione di associato (che presupporrebbe l'accertamento di un effettivo contributo del detenuto all'attività del gruppo e di una reiterazione della condotta illecita).

Essa, invece, implica una verifica dell'esistenza di elementi che fondino, sulla base di concrete inferenze logiche tratte dalla natura dei reati ascritti, dal ruolo svolto dal detenuto nell'organizzazione, dalla perdurante operatività della stessa e dall'assenza di segnali dissociativi, la ragionevole presunzione del mantenimento, in regime carcerario ordinario, di contatti con gli esponenti liberi dell'organizzazione ovvero «con i soggetti potenziali veicoli di informazioni o potenziali ricettori di ordini», e giustifichino, in una fase anticipata di tutela, la riduzione e regolamentazione degli stessi contatti «allo scopo di evitare ogni possibile "influenza" sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregressa adesione, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio» (in tal senso, Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, citata), e da porsi come sicuro pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella stessa linea interpretativa si è ulteriormente ribadito che la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dall'art. 41-bis Ord. pen., «non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ritenuta ragionevolmente probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

3. Si rileva ulteriormente in diritto, ai fini della corretta delimitazione dei poteri del collegio nella fattispecie concreta, che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, nei casi di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen (di «durata pari a quattro anni», ai sensi del corima 2-bis) ovvero di proroga («per successive periodi, ciascuno pari a due anni», ai sensi del medesimo comma 2-bis), è segnato dal successivo comma 2-sexies, a norma del quale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma - unico ufficio competente a decidere sul reclamo presentato dal destinatario del provvedimento applicativo o prorogato (ex comma 2-quinquies), come già rilevato - può essere proposto solo per violazione di legge.

La verifica in sede di legittimità dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto ministeriale, non era prevista nell'originario testo del comma 2-bis nell'art. 41-bis Ord. pen., inserito dalla legge n. 11 del 1998 con il limitato riferimento, già detto, all'istituto del reclamo al tribunale di sorveglianza, ed era operata in applicazione del principio costituzionale, dettato dall'art. 111 Costituzione, alla cui stregua «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».

La previsione del ricorso per cassazione è stata, in seguito, operata dalla legge n. 279 del 2002 con il limitato riferimento nel neo-introdotto comma 2-sexies alla censura della violazione di legge, in seguito confermato, negli stessi termini, dalla legge n. 94 del 2009.3.1.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge, per consolidate regulae iuris (affermate da Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; riprese da Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628 con riferimento specifico al tema del regime carcerario; riaffermate nel tempo con riferimento a plurimi istituiti, accomunati dalla previsione che il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; ribadite da Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, e da Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, e riprese da ultimo da Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284, e da Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539), è da intendere nel senso che i. controllo affidato al giudice di legittimità è riferito, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza o alla mera apparenza di motivazione, riconducendosi in tale vizio, integrante la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali, tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti graficamente assente ovvero quelli più frequenti nei quali la motivazione sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'applicazione o la proroga del regime detentivo differenziato, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

3.2. A differenza, pertanto, della già descritta verifica demandata al tribunale di sorveglianza, che è organo giurisdizionale di merito, il sindacato da svolgersi in sede di legittimità ha limitati margini d'intervento, non potendo trovare ingresso ragioni di censura afferenti al materiale probatorio, alla correttezza della sua valutazione ovvero alla logicità del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione, a profili eventuali di illogicità o contraddittorietà della motivazione, e dovendo, invece, esplicarsi, in aderenza alla previsione normativa, sì come intesa senza contrasti, in ordine alla legalità della decisione impugnata, in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia e alla presenza di una motivazione reale ed effettiva.

Il limite al sindacato di legittimità, così regolamentato in sede di trattamento penitenziario differenziato, comporta altresì l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il tribunale di sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o la documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).4.

Procedendo, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, all'esame delle doglianze devolute con il ricorso per cassazione, deve rilevarsi, quanto al primo profilo evidenziato dal ricorrente, che non sono meritevoli di accoglimento le censure difensive che attengono alla mancanza o all'apparenza della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in ordine alla perdurante esistenza e operatività della compagine associativa FAI e all'appartenenza ad essa del ricorrente.

Su tali punti l'ordinanza impugnata appare immune da qualsiasi vizio, e in particolare da quelli che, nel perimetro delineato dalla richiamata previsione normativa, sono riconducibili alla violazione della legge processuale in ragione della mancanza di motivazione non apparente, ma reale ed effettiva.

4.1. Il Tribunale di Sorveglianza, invero, ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, come interpretati dalla giustizia costituzionale e di legittimità, alla verifica, con esito positivo, delle condizioni giustificative del decreto ministeriale, evidenziando gli elementi sui quali è stata fondata la valutazione della legittimità e fondatezza dell'applicazione della misura in oggetto.

Il Tribunale, che ha sottoposto a vaglio critico, in alcun modo solo apparente, il contenuto del decreto ministeriale reclamato, cui ha rinviato, e i dati nello stesso rappresentati, ha richiamato i plurimi elementi di fatto disponibili, che ha sintetizzato, soffermandosi, innanzitutto, sul tema pertinente alla vitalità e alla struttura dell'organizzazione di appartenenza del ricorrente, e alle condotte delittuose allo stesso ascritte, senza prescindere dal rispondere congruamente agli opposti rilievi.

4.2. L'ordinanza, sì come sintetizzato sub

1.1. del "ritenuto in fatto", ha rilevato, invero, nello scrutinare il decreto ministeriale reclamato, che la sussistenza della struttura associativa di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe con ruolo di capo e organizzatore e la sua perdurante operatività sono state ricondotte all'analitica ricostruzione offerta dalle sentenze, che, nell'ambito del processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], si sono soffermate sulla responsabilità, che hanno ritenuto, dell'indicato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato associativo di cui all'art. 270-bis cod. pen - pronunciate dalla Corte di assise di Torino e dalla Corte di assise di appello di Torino, rispettivamente il 24 aprile 2019 e il 24 novembre 2020, nonché dalla sentenza, che le ha rese definitive sul punto, n. 38184 del 6- luglio 2022 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione.

In particolare, ha evidenziato che, alla data del decreto ministeriale (4 maggio 2022), [OSCURATO:PERSONA] per detto procedimento, definito nei due gradi di merito con condanna alla pena di anni venti di reclusione e non ancora definitivo, era in stato detentivo perché attinto da ordinanza di custodia cautelare in -carcere emessa il 26 luglio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 2017, dopo l'esaurimento dei mezzi di impugnazione consentiti (riesame e ricorso per cassazione).

Ha rappresentato, sì come sintetizzato sub 1.2., che il decreto ministeriale, specificatamente descrivendo i dati fattuali emersi dall'attività investigativa e dalla documentazione acquisita anche di natura processuale, aveva dato ampio conto della nascita della FAI, costituita nel 2003 «come organizzazione orizzontale [...] non verticistica», del fatto che la stessa era «basata su patto di mutuo appoggio e perciò informale», e della circostanza che a formarla erano stati vari gruppi di ideologia anarchica, operanti da anni in diverse zone d'Italia con finalità terroristiche ed eversive tese alla distruzione dello Stato e del capitale, e chiamati anche "gruppo dei fondatori".

Lo stesso decreto aveva indicato - ha annotato il Tribunale -, a conforto della svolta analisi ricostruttiva della costituzione dell'associazione e del suo sviluppo, gli atti che documentavano detti momenti, quali il documento costitutivo "Chi siamo", risalente al 2003 e contestuale al primo attentato rivendicato con la sigla FAI, commesso nel dicembre 2003 a Bologna in danno di [OSCURATO:PERSONA], allora presidente dell'UE, e il documento "Quattro anni ... dicembre 2006", temporalmente collocato nel 2006, preceduto da alcuni descritti attentati commessi contro obiettivi istituzionali e civili a mezzo di pacchi bomba e ordigni esplosivi.

Il secondo documento, redatto con la veste di "verbale" di un incontro tra otto delegati dei c.d. gruppi fondatori, e contenente un bilancio delle attività della FAI, un elenco delle azioni rivendicate dalle sigle aderenti al cartello eversivo e considerazioni sui risultati dell'attività svolta e sulla programmata crescita dell'organizzazione, aveva anche individuato "una sorta di comitato direttivo centrale", con funzioni di programmazione e direzione strategica rispetto alle single cellule, prevedendo un'attività di coordinamento delle singole cellule e una certa conoscenza tra i diversi membri.

Nell'ordinanza si è anche dato conto, sintetizzando più ampi riferimenti contenuti nel decreto ministeriale, di ulteriori eventi riferiti all'indicata associazione, apertasi nel 2011 a una dimensione internazionale con la costituzione della FAI-FRI, ritenuta espressiva di "una sorta di cartello" tra le diverse cellule della FAI operanti in numerose nazioni, europee ed extra-europee.

4.3. Il Tribunale, replicando ai rilievi difensivi oggetto del reclamo ampiamente illustrato nei suoi contenuti, ha rimarcato, con articolate e ragionate argomentazioni in alcun modo solo apparenti, che, se era possibile convenire con la difesa sul fatto che, in sede cautelare e in sede di cognizione, pronunce definitive avevano in passato escluso l'inquadramento della FAI come associazione eversiva ex art. 270-bis cod. pen. per la insussistenza di elementi dimostrativi dell'attuazione in concreto della struttura federativa delineata nel documento "Chi siamo" e per l'inconciliabilità della sussistenza di una struttura organizzata con le indicazioni teoriche di [OSCURATO:PERSONA], ideologo della FAI, contrario a vincoli e gerarchie, non altrettanto poteva essere affermato, contrariamente a quanto rappresentato dalla difesa, a seguito di due interventi della Corte di cassazione con sentenza n. 21686 del 22 aprile 2008 e n. 46340 del 4 luglio 2013 e soprattutto alla luce delle richiamate sentenze della Corte di assise di Torino del 24 aprile 2019 e della Corte di assise di appello di Torino del 24 novembre 2020, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen.

Evidenziando che, con dette sentenze, sulla base di elementi probatori diversi e ulteriori rispetto ai precedenti giudicati e di reati fine, tra cui l'attentato all'amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] ing.

Adinolfi ascritto a [OSCURATO:PERSONA], si era pervenuti alla concorde affermazione della sussistenza dell'associazione FAI e quindi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 270-bis cod. pen., il Tribunale ha argomentativamente annotato che in esse si era chiarito che, rispetto all'organizzazione fluida, fondata su gruppi di affinità e priva di struttura e sigla, teorizzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già dalla fine degli anni '90, si era dichiarato favorevole a «una diversa articolazione delle forme di lotta, che comprendesse delle rivendicazioni, delle sigle e una "organizzazione specifica"»; ha aggiunto, nell'operato confronto con le ragioni del reclamo, che le indicate sentenze avevano rappresentato il riferimento dell'acronimo FAI sia alla sigla-metodo FAI, che richiamava l'idea della non-associazione di tipo bonanniano, sia alla vera associazione FAI, che, oltre a promuovere il metodo, aveva un organismo centrale e una struttura di base composta dalle singole cellule, la cui azione coordinava; ha, inoltre, precisato che nelle sentenze di merito, valorizzate nel decreto ministeriale, si era anche segnalato che l'associazione, attraverso «la volontaria ambiguità circa la reale connotazione della FAI», poteva fruire del «beneficio aggiuntivo», rappresentato dal contributo spontaneo di terzi, che rifuggivano da strutture organizzate, e si era concluso - in esito all'analisi dei documenti programmatici della FAI, già richiamati, e a specifici reati scopo, esecutivi delle linee programmatiche, tratte da detti documenti - nel senso dell'esistenza di «un organismo unitario, strutturato, sovrastante rispetto alle persone e ai gruppi che ne fanno parte e che la partecipazione del singolo all'associazione si estende ben oltre il solo momento dell'azione».

L'ordinanza impugnata, in risposta alle doglianze difensive, 'oltre a riaffermare il dato della sussistenza della FAI-associazione, ne ha anche rimarcato la perdurante operatività, evocando sia i reati scopo giudicati con pronuncia di condanna nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], confermata in sede di legittimità anche in ordine alla permanenza dell'associazione, sia gli ulteriori attentati realizzati tra il 2016 e il 2022, inseriti, per tematiche e obiettivi, «sul solco tracciato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla FAI-FRI con l'azione compiuta ai danni dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] (rivendicata a nome FAI-FRI-[OSCURATO:PERSONA])».

4.4. Le censure difensive, che ripetono in questa sede di legittimità le osservazioni e deduzioni, già enunciate in sede di merito con il reclamo, circa la contestata sussistenza e persistenza dell'associazione FAI, risultano superate dall'ordinanza impugnata con le ragionate considerazioni svolte nell'esercizio del controllo di legalità del decreto ministeriale reclamato, spettante al Tribunale di sorveglianza, attraverso i pertinenti riferimenti ai predetti esiti giudiziali che ne hanno confermato la correttezza del contenuto, e segnatamente alla riconosciuta esistenza, ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen. e in termini di definitività, di un'associazione eversiva di matrice anarchica insurrezionale, contestata e ritenuta fino ad epoca prossima all'applicazione in data 4 maggio 2022 del regime carcerario speciale.

In tal senso, in linea anche con quanto rappresentato nella requisitoria scritta, deve ribadirsi che la contestazione della condotta associativa come "tutt'ora permanente" ne comporta l'ancoraggio della consumazione fino alla data di emissione del dispositivo della sentenza della Corte di assise di Torino accertativa dello stesso reato, e quindi fino al 24 aprile 2019 (data di emissione della sentenza di primo grado, poi depositata il 21 ottobre 2019), del tutto prossima alla richiesta ex art. 41-bis Ord. pen., avanzata in data 10 dicembre 2020 dal Procuratore della Repubblica di Torino, anche volendo prescindere dalla riconducibilità alla stessa associazione di reati scopo più recenti, sui quali il Tribunale si è in ogni caso espressamente pronunciato in senso affermativo.

Tali censure, con incursioni di merito ovvero denunciando illogicità e incongruenze motivazionali, ostacolate le une e le altre dalla limitazione normativa del sindacato di legittimità, si risolvono nella prospettazione di una diversa - e non consentita in questa sede - ricostruzione storica dei dati fattuali e di un diverso apprezzamento delle risultanze processuali rispetto a quella operata nella competente sede di merito.

Esse, in diffusa contrapposizione argomentativa, si spingono inoltre fino all'analisi critica dei contenuti delle sentenze di merito, pretendendo di trarre dalle stesse, ripresi in via preliminare gli argomenti relativi alla distinzione tra FAI-metodo e FAI-associazione, criteri nelle stesse non indicati, riferiti all'evocata necessità che la rivendicazione degli attentati più recenti per essere effettivamente riconducibile all'attività della FAI-associazione (piuttosto che alla estemporaneità della FAI-metodo) dovesse provenire da parte di una sigla "storica" dei gruppi fondatori o tramite un acronimo "che prosegue nel tempo" .

4.5. Né apportano elementi favorevoli alla tesi difensiva dell'integrale difetto o di mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata i rilievi svolti al riguardo degli esiti dei procedimenti penali relativi alle operazioni "Bialystok" e "Sibilla".

I fatti oggetto del primo procedimento, sui quali il ricorrente ha insistito anche a mezzo della memoria difensiva depositata in questa sede di legittimità, sono stati, invero, apprezzati dal Tribunale di sorveglianza, che - con corretti argomenti correlati alla documentazione cautelare richiamata e in particolare alla sentenza n. 9935/2021 della Corte di cassazione, che ha annullato quella emessa in sede di riesame - ha rilevato che il gesto criminoso realizzato presso la Caserma dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] aveva integrato ragionevolmente, secondo le stesse affermazioni della sentenza di legittimità, «un momento attuativo della strategia elaborata da [OSCURATO:PERSONA]», senza affermare che i fatti ascritti in quel procedimento agli indagati potessero essere ricondotti direttamente alla FAI- associazione.

La circostanza dedotta che il Tribunale avrebbe omesso di citare la circostanza della sopravvenuta assoluzione di alcuni imputati, in quella vicenda, dalla contestazione di aver costituito una cellula eversiva avente natura associativa ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen. presso il centro sociale Bencivenga, documentata peraltro dinanzi al Tribunale con la produzione del solo dispositivo della sentenza della Corte di assise di Roma del 29 settembre 2022, non incide pertanto sulla valutazione dell'esistenza dell'associazione criminosa FAI, né tantomeno su quella pertinente alla sua permanenza.

Neppure può ritenersi incidente sulla motivazione, al punto da renderla assente o apparente, il riferimento fatto dal ricorrente all'omesso confronto del Tribunale con l'epilogo della 'vicenda Sibilla', espresso dalla sentenza n. 42535 del 22 giugno 2022 della Sezione Prima penale della Corte di cassazione che ha annullato con rinvio, per carenza argomentativa rilevante, l'ordinanza emessa il 14 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Perugia, che, a sua volta, aveva annullato la misura cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistente la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 414 cod. pen.

Tale procedimento, invero, era relativo al solo delitto di istigazione a delinquere, e non alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad associazione sovversiva risultata insussistente.

Né agli indagati, in ordine ai quali è stata esclusa la carenza indiziaria per il reato associativo, era contestata la partecipazione all'associazione-FAI.

5. Non possono neppure trovare accoglimento perché infondate o non consentite le censure difensive che attengono alla carente ovvero meramente apparente motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla contestata sussistenza dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con l'organizzazione criminale di appartenenza e alla loro pericolosità e attualità, mentre non appaiono condivisibili al riguardo le osservazioni svolte dall'Avvocato generale, che, comunque, non ha esitato a sottolineare «l'estrema delicatezza e difficoltà del crinale che il Tribunale di Sorveglianza era chiamato ad attraversare in un'ipotesi ermeneutica del tutto inedita, e quasi di 'confine', di possibile applicazione del regime detentivo speciale».

5.1. L'ordinanza impugnata ha analizzato il tema devoluto nell'ultima parte della motivazione (p. 19-26), all'evidenza correlata alla prima parte e segnatamente: - ai passaggi espositivi che hanno richiamato il contenuto del decreto ministeriale che ha valorizzato il ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione di appartenenza quale «capo e organizzatore», la «pericolosità dallo stesso dimostrata in occasione dei reati di attentato e di strage di cui si è reso responsabile» e l'assiduità delle comunicazioni dello stesso con le realtà anarchiche all'esterno del circuito carcerario attraverso gli scritti diffusi negli ultimi quattro anni, pubblicati su siti o riviste on line, nei quali si continuano'«a riproporre con forza le tematiche rivoluzionarie, fomentando i soggetti più predisposti alle azioni violente a sollecitare la commissione di attentati, e a sostenere ed esaltare le cellule anarchiche ed insurrezionaliste che hanno commesso atti criminali»; - ai punti sviluppati in diritto che hanno evidenziato che «il carattere di misura di prevenzione che caratterizza tale regime detentivo [e] richiede che tali aspetti [collegamenti con associazione criminale] sussistano in termini di "pericolo" e non di effettivi contatti avuti con l'esterno da parte del detenuto, eventualità quest'ultima che dimostrerebbe il clamoroso fallimento della misura applicata», e hanno rimarcato che «gli indici da cui desumere la capacità del detenuto di mantenere i collegamenti [...] sono stati tipizzati, seppure non in forma esaustiva, dalla novella del 2009 che ha codificato i criteri enucleati dalla giurisprudenza», quali «il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività del sodalizio, la sopravvenienza di nuove incriminazioni e il tenore di vita dei familiari del sottoposto»; - agli snodi argomentativi che hanno sottolineato che «privo di rilievo è poi il dato pure valorizzato nel reclamo dell'assenza di altri soggetti - oltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gai - condannati quali partecipi alla FAI», e hanno aggiunto che è «di chiara evidenza che vi siano partecipi ancora ignoti ed in libertà», che ciò è chiarito dalla Corte di assise di appello di Torino - nella sentenza del 24 novembre 2020, già citata - nel richiamare la consulenza del perito balistico del Pubblico ministero («tutti i reati scopo sono stati per la loro complessità certamente commessi con la partecipazione e il contributo di altri soggetti allo stato mai identificati [...]») e che «lo stesso attentato all'ing.

Adinolfi, in realtà, diversamente da quanto affermato dai due autori, [OSCURATO:PERSONA] e Gai, ha certamente richiesto indagini volte ad identificare e localizzare l'obiettivo, studiarne le abitudini e i tragitti, il reperimento di armi ed ulteriori operazioni necessariamente realizzate con l'ausilio di persone non identificate».

Il Tribunale di sorveglianza, nella parte dell'ordinanza in cui si è soffermato specificamente, come da rubrica del relativo paragrafo, «sulla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], sul suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione FAI e sulla capacità di mantenere collegamenti con detta organizzazione», ha proceduto dal riconoscimento del ruolo del medesimo di capo e organizzatore della FAI- associazione, con finalità di terrorismo ex art. 270-bis cod. pen., operato, come già illustrato, dalla sentenza della Corte di assise di Torino, nel processo di cui si è più volte detto, sostanzialmente confermata dalla Corte di assise di appello e, in data 6 luglio 2022, dalla Corte di cassazione, che ha affermato, con efficacia di giudicato, la responsabilità del predetto anche in ordine a diversi reati scopo (e in particolare attentati per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 280 cod. pen., a mezzo di ordigni esplosivi/incendiari, e porto di detti ordigni).

5.2. Ha sottolineato, poi, il Tribunale come l'attualità dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione criminale di appartenenza fosse «resa evidente dalle dichiarazioni di "appartenenza" alla FAI», provenienti dallo stesso, rinnovate in sede dibattimentale nel corso del processo Scripta manent e anche nelle fasi di merito di questo procedimento, nonché dai documenti da lui scritti in pendenza di detenzione e destinati ai compagni anarchici in libertà, giudicati dimostrativi non solo dell'attualità ma anche della pericolosità dei collegamenti.

Tali documenti, il cui contenuto, sintetizzato nella segnalazione della Digos di Torino, è richiamato nell'ordinanza e ancor prima nel decreto ministeriale, sono: a) l'intervista pubblicata sulla rivista "Vetriolo" in tre parti, dal 2018 al 2020, dal titolo: «Quale Internazionale? Intervista e dialogo con [OSCURATO:PERSONA] dal carcere di Ferrara»; b) l'articolo «L'autismo degli insorti», pubblicato, nel mese di giugno 2018, sulla rivista clandestina "FENRIR" n. 9; c) lo scritto dal titolo «Contributo per l'assemblea del 9 giugno 2019 a Bologna», veicolato in rete internet da alcuni blog anarchici in occasione della riunione di coordinamento svoltasi il 9 giugno 2019 a Bologna presso il circolo anarchico Tribolo; d) lo scritto dal titolo «Contributo per le giornate anti carcerarie a Bure», redatto in occasione della iniziativa promossa dalla compagine anarchica francese, tenutosi nella località francese di Bure dal 2 all'8 marzo 2020, su tematiche varie (quali No borders, anti nucleare e anti carcerario); e) il contributo fornito, in occasione del dibattito sulla lotta contro il nucleare, veicolato in data 8 marzo 2021 sul portale telematico libertario "Malacoda"; f) lo scritto dal titolo «Proposta per un nuovo manifesto anarchico», pubblicato sullo stesso portale telematico "Malacoda" il 4 maggio 2021.

Con riguardo a detti documenti, contenenti esaltazione dell'azione violenta, diretta e distruttiva, più incisiva rispetto alle iniziative dimostrative (presidi, occupazioni, danneggiamenti) e capace di mettere in pericolo con forza e concretezza la vita delle persone e di diffondere il terrore, l'ordinanza, con rilievi non privi di ragionata coerenza e ampiamente esplicativi del percorso argomentativo svolto in rapporto ai rilievi e alle deduzioni difensive, fatte oggetto del proposto reclamo, ha rimarcato che nessuna efficacia deterrente era "con ogni evidenza" conseguita alle diverse condanne, pur inflitte al reclamante per il reato di istigazione a delinquere commesso in relazione ai suoi scritti, pervenendo al rilievo conclusivo - escluso già nel decreto ministeriale che le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] si limitassero al mero proselitismo - della infondatezza, sotto tale profilo, della tesi difensiva, alla cui stregua, il Ministro della giustizia avrebbe utilizzato «il regime differenziato [...] per fine diverso da quello cui è predisposto».

Di rilievo dirimente era al riguardo ritenuta dal Tribunale, che in tal senso ha risposto alla doglianza del reclamante, la circostanza che lo stato detentivo carcerario non aveva allo stesso impedito, atteggiandosi' come punto di riferimento, di indicare ai sodali liberi «linee programmatiche e obiettivi da colpire», anche rilasciando, senza autorizzazione, una serie di interviste che avevano coperto un lungo arco temprale.

Nella verifica svolta sulla legittimità del contenuto dell'atto ministeriale che ha disposto la misura e che ha dato conto del grande seguito goduto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambiente anarco-insurrezionalista, l'ordinanza, condividendone l'analisi, ha evidenziato che erano di significativo conforto a quanto già rappresentato «le campagne di solidarietà attivate nei suoi confronti nel corso di tutta la sua carcerazione e sino alla data odierna [...] caratterizzatesi per essere particolarmente pervicaci nel corso del processo [OSCURATO:PERSONA] e nel corso del presente procedimento e che in non rare occasioni si [erano] tradotte in atti di violenza ed in fatti costituenti reato», richiamando in via esemplificativa l'invio di un plico esplosivo al Pubblico ministero del processo [OSCURATO:PERSONA] e l'invio di pacco esplosivo all'Amministratore delegato di Leonardo, espressamente dedicato a [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri episodi indicati nella nota della Digos di Torino del 22 novembre 2022.

5.3. Secondo il Tribunale, che, in esito alle svolte considerazioni, ha apprezzato la valutazione del decreto ministeriale, argomentativamente condivisa, «[...] certamente Io status detentivo ordinario, anche in regime di alta sicurezza, non consente di contrastare adeguatamente l'elevato rischio di comportamenti orientati all'esercizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] del suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione di appartenenza», e ha puntualizzato che una netta soluzione di tale continuità si poneva come atto necessario, riscontrando ulteriormente la legittimità dell'atto amministrativo in rapporto alle ragioni di sicurezza evocate a suo fondamento, «per neutralizzare il rafforzamento e la perpetuazione del vincolo associativo e ogni situazione che possa comportare anche la stessa percezione di rapporti ancora attivi con accoliti in libertà, anche veicolata, in regime ordinario, da altri soggetti ristretti».

Tali elementi, in valutazione sinergica con il profilo criminale del detenuto, il suo coinvolgimento nelle attività principali dell'associazione criminale FAI e il suo ruolo verticistico in detta associazione di riferimento in perdurante operatività, erano in definitiva dimostrativi - come ritenuto in sede amministrativa e riaffermato in sede giurisdizionale - del concreto pericolo ovvero della qualificata capacità di [OSCURATO:PERSONA] «di riprendere pienamente i vincoli associativi, pur dall'interno del carcere, e di veicolare all'esterno e con autorevolezza disposizioni criminali ove lo stesso venisse ricollocato nel circuito ordinario».

Né risultava, ha aggiunto l'ordinanza, «a fronte di questo profilo elevatissimo di pericolosità sociale [...] alcun segno concreto di ravvedimento o di dissociazione del detenuto», che, anzi, aveva dimostrato di non avere intrapreso un percorso di revisione critica, giudicando, nell'esercizio del controllo demandatole, giustificate «in considerazione delle ragioni preventive e di sicurezza richiamate» e «conformi a legge e idonee al risultato perseguito» le limitazioni imposte con il regime detentivo differenziato funzionali all'interruzione del «flusso di contatti».

5.4. Gli argomenti svolti, che esprimono il compiuto vaglio critico del contenuto del decreto ministeriale reclamato, cui l'ordinanza ha rinviato, e la coerente illustrazione dei dati nello stesso rappresentati, che l'ordinanza ha sintetizzato, sono correlati e vanno letti unitamente alle precisazioni - sopra riportate - di cui alla prima parte dell'ordinanza, in cui sono riprese soprattutto, e ne costituiscono parte integrante, le argomentazioni svolte dalla Corte di assise di Torino sull'associazione sovversiva e quelle contenute nella sentenza di secondo grado resa nello stesso processo [OSCURATO:PERSONA], richiamate anche dal decreto ministeriale e passate, altresì, al vaglio della sentenza resa in sede di legittimità, intervenuta successivamente al decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato, ma prima dell'ordinanza in esame, che la richiama.

Detta sentenza, emessa il 6 luglio 2022, ha reso definitiva, tra l'altro, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per associazione sovversiva, evidenziando come, a fronte della mancata descrizione del modus operandi dell'associazione criminosa disciplinata dall'art. 270-bis cod. pen., costante fosse l'orientamento della giurisprudenza di legittimità - richiamando a tale riguardo Sez. 1, n. 36816 del 27/10/2020, Cropo, e altre pronunce - nel ritenere sufficienti anche organizzazioni "rudimentali", strutture "fluide" e "a rete" caratterizzate da "cellule territoriali" che operano talvolta in totale autonomia rispetto ad altri gruppi, con i quali pure condividono la medesima ideologia e il medesimo generico programma criminoso, con contatti reciproci fisici, telefonici o informatici anche meramente discontinui e sporadici, sempre che l'associazione, al di là della condivisione di un'astratta ideologia, si proponga effettivamente il compimento di atti di violenza per il perseguimento dei propri scopi.

La sentenza di appello, di cui la sentenza di legittimità ha illustrato i passaggi argomentativi riferiti all'appartenenza associativa di [OSCURATO:PERSONA], 'apprezzandone la non manifesta illogicità e la correttezza giuridica, ha, invero, sottolineato che: - sia [OSCURATO:PERSONA] che la convivente [OSCURATO:PERSONA], fin dagli anni novanta dello scorso secolo, hanno manifestato pubblicamente, attraverso scritti pubblicati su riviste e più recentemente anche su siti internet, in parte riprodotti in sentenza, la loro presa di posizione ideologica in favore di una organizzazione combattente "strutturata", seppure non gerarchicamente, prendendo nettamente le distanze dal modello della FAI indicato dall'ideatore [OSCURATO:PERSONA], basato sulla informalità e su forme di contestazione non aderenti a modelli di lotta armata organizzata; - tale modello di lotta armata era stato poi trasfuso in documenti programmatici ("Chi siamo", "[OSCURATO:PERSONA]" e "Non dite che siamo pochi"), che risultavano avere accompagnato e orientato le vicende dell'anarco- insurrezionalismo lottarmatista, costituendo rispettivamente il momento programmatico iniziale (2003), la manifestazione a distanza di qualche anno della continuità operativa e dei contatti stabili tra le formazioni fondatrici (2007) e, infine, l'espressione di una scelta collettiva di internazionalizzazione (2011); - le indicate manifestazioni del pensiero erano da collegare a fatti specifici, non soltanto relativi ai reati scopo in ordine ai quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, ma anche ad altri attentati che di quelle linee programmatiche di lotta armata più aggressive erano esecuzione (come l'esplosione di due ordigni nelle vicinanze dell'abitazione bolognese di [OSCURATO:PERSONA]); - non doveva essere, inoltre, sottovalutata la complessità di talune azioni, che certamente avevano richiesto l'operare coordinato di più persone, per lo più mai identificate; - tali vicende erano dimostrative dell'esistenza di una struttura organizzata della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gai erano stati ritenuti partecipi e indicati come componenti del "comitato direttivo" in grado di pianificare ed eseguire simili azioni e di rendere effettivo il progetto anarchico di lotta armata.5.5.

Non sussiste in detto sviluppo decisionale alcuna violazione della normativa di riferimento, non avendo la previsione dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., contrariamente agli infondati rilievi difensivi, una elettiva ovvero fisiologica applicazione per determinati tipi di associazione criminale.

Si è evidenziato in diritto che esso rinvia per la individuazione dei delitti, per i quali i detenuti o internati sono sottoponibili al regime penitenziario differenziato, al primo periodo del comma 2 dell'art. 4-bis Ord. pen., che nel suo contenuto letterale fa espresso riferimento, tra gli altri, ai «delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza [...]».

Né, laddove lo stesso secondo comma aggiunge che in relazione ai richiamati delitti vi devono essere «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva», si indicano ragioni selettive degli elementi che possano dimostrare tali collegamenti, non riducibili sotto alcun profilo a messaggi criptici o ai cd "pizzini", che vorrebbero evocare, in tesi difensiva, limitazioni oggettive del testo normativo, che non le autorizza.

5.6. L'ordinanza impugnata, ripresa nei suoi snodi espressivi, non presenta neppure assenza e/o apparenza motivazionale, per le quali soltanto - è essenziale ribadirlo - in questa sede si può intervenire.

Si deve, in particolare, giudicare in detta prospettiva inammissibile la censura difensiva che attiene alla contestata rilevanza degli scritti di cui si è detto - indicati anche nella requisitoria scritta «di sicura e grave valenza istigatrice, delineando, anche nell'estrema durezza semantica che li veicola, un "agire comunicativo" (nel senso originario di tale espressione) del tutto antitetico alle regole essenziali di convivenza sociale - ai fini della dimostrazione della capacità di collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con i sodali esterni dell'associazione.

Il ricorrente ha messo in discussione con il reclamo, reiterando, poi, i rilievi svolti nel ricorso per cassazione, che gli indicati documenti recassero direttive criminose concrete per gli adepti esterni dell'associazione, al di là dell'operato proselitismo verso forme estreme per «azioni esemplari, distruttive [...] e meno simboliche contro uomini e donne al servizio del potere», ovvero dell'invito allo scontro «armi in pugno con il sistema», della rivendicazione e del vanto di «aver colpito nella carne 'viva' uno dei maggiori responsabili del nucleare in Italia» e dell'approvazione di azioni contro «strutture del potere» (come da citazioni estrapolate dagli stessi scritti in questione), e che, dunque, potesse ipotizzarsi l'effettivo pericolo dell'utilizzazione dei canali carcerari ordinari finalizzata a sollecitare condotte criminose concrete.

A tale riguardo va, in primo luogo, osservato che la finalità eminentemente «preventiva» della disciplina di cui all'art. 41-bis Ord. pen., tesa ad impedire l'instaurazione e/o il mantenimento di contatti tra il soggetto recluso ed il contesto ambientale di provenienza, di cui si è detto, consente l'adozione del provvedimento anche in rapporto alla ragionevole probabilità che tali contatti "7 dato il pregresso livello di inserimento nel contesto associativo - vengano realizzati, ove il soggetto sia posto in regime ordinario.

In tal senso appare esaustiva e corretta, diversamente da quanto dedotto nella requisitoria scritta che denuncia la mancata individuazione di elementi fattuali invece evidenziati, la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha individuato il pericolo di collegamenti del ricorrente con l'associazione di provenienza sulla base di univoci elementi fattuali, non contestabili per essere rappresentati sulla base di dati certi in atti, e ravvisati nella reiterata affermazione di appartenenza associativa e nel ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA], accertato con sentenza passata in giudicato, nell'ambito di un'associazione, del pari definitivamente accertata, che propugna espressamente il metodo di lotta armata e che ha, tra i propri specifici fini, l'ideazione, la predisposizione e la diffusione di materiale di propaganda ideologica insurrezionalista lottarmatista.

Sono pertanto inconsistenti le doglianze di mancanza della motivazione, che non colgono nel segno neppure nell'ottica della correttezza del contenuto del decreto ministeriale, che, in contrasto con la ratio della sua previsione alla luce del parametro normativo di riferimento, avrebbe inteso impedire al ricorrente l'esternazione di un pensiero politico o sanzionare istigazione e proselitismo, traducendosi tali censure nell'opposizione di una diversa e alternativa lettura delle risultanze valorizzate dal Tribunale di sorveglianza sulla base di elementi fattuali, non suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità e a maggior ragione nell'ambito dei più ristretti limiti consentiti dall'art. 41-bis Ord. pen. 5.7.

Il ricorrente, inoltre, non ha in alcun modo manifestato segni di dissociazione e anzi ha continuato con i suoi scritti fino ad' epoca recente a propugnare il metodo di lotta armata, sottolineando anche la nascita della FAI-FRI e valorizzando la dimensione internazionale raggiunta da parte della stessa; ovvero esaltando l'anarchismo diverso da quello "classico" e connotato da azioni che mettono in pericolo la vita degli uomini e donne del potere, soprattutto se rivendicate con sigle costanti nel tempo; o ancora inneggiando ad attentati come quello ai danni della Stazione dei carabinieri di Roma-[OSCURATO:PERSONA] o dell'amministratore delegato dell'[OSCURATO:PERSONA] ing.

Adinolfi, e ribadendo l'affermazione di non essersi pentito dell'azione, personalmente commessa, che aveva portato al ferimento di quest'ultimo.

Tali forti espressioni, reiterate e rinforzate attraverso modalità diffusive di conoscenza, sono state sottolineate nell'ordinanza impugnata, in linea con il decreto ministeriale, come espressive di evidente pericolosità del loro autore, che, con gli stessi mezzi - si è puntualizzato - potrebbe continuare ad essere, in termini autorevoli, per gli accoliti in libertà, se sottoposto a regime ordinario, punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire.

È rilevante in tal senso ribadire il richiamo specifico fatto dal Tribunale di sorveglianza al punto della sentenza della Corte di assise di Torino in cui è argomentativamente rappresentato il corretto riferimento dell'acronimo FAI a due realtà profondamente diverse, sigla-metodo FAI che richiama (pur discostandosene per la presenza di rivendicazioni firmate con un medesimo acronimo) l'idea della non-associazione di tipo bonanniano, e la vera associazione FAI (contestata e ascritta a [OSCURATO:PERSONA]), che ha un organismo centrale, propugna il metodo e coordina le cellule che costituiscono la struttura di base.

Nel contempo è opportunamente segnalata nell'ordinanza l'incorsa volontaria ambiguità circa la reale connotazione della FAI, che, mentre costituisce un'efficace strategia protettiva contro la temuta e spesso citata "repressione", presenta per coloro che ne sono partecipi un peculiare vantaggio, poiché, per la sua dichiarata informalità e fluidità, è aperta ad anarchici che non accetterebbero strutture formalizzate, oltre che a soggetti sconosciuti che, in adesione al metodo-FAI, attuano in modo autonomo attentati, poi rivendicati attingendo a tale sigla, finendo l'associazione anche con il beneficiare del contributo spontaneo prestato da terzi agenti come "lupi solitari", che ne ampliano la portata operativa e la stessa struttura logistica.

Né tale analisi è suscettibile di alternativa interpretazione, come si assume nel ricorso, in vista di eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di rileggere la stessa sentenza, ormai definitiva, che il Tribunale, con coordinato approccio argomentativo ha letto e valorizzato nei suoi passaggi motivazionali nel procedere al vaglio critico del decreto reclamato.

Non può in alcun modo avallare un'alternativa lettura la Corte di legittimità, che non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale probatorio anche quando il sindacato consentitole non sia normativamente delimitato, come nella specie.

5.8. Inconferente è, infine, il rilievo difensivo secondo cui il riferimento all'inidoneità delle censure applicate in regime ordinario non è pertinente alla vicenda detentiva di [OSCURATO:PERSONA].

Dallo stesso decreto ministeriale si trae che il ricorrente non è mai stato sottoposto ad alcun provvedimento di censura della corrispondenza fin dal 17 novembre 2017, come da nota, in data 26 maggio 2020, della Direzione della Casa circondariale di Ferrara.

Tuttavia, il riferimento alle censure cui il detenuto sarebbe stato sottoposto in carcere - che potrebbe essere relativo ad epoca antecedente al novembre 2017 o successiva al maggio 2020 o, comunque, rappresentare un mero refuso del provvedimento - non risulta elemento decisivo nell'economia della motivazione e la sua eventuale infedele rappresentazione non è tale, in coerenza con il criterio dì resistenza, da disarticolare il costrutto argomentativo, che poggia sulla circostanza assorbente dei contenuti dei documenti scritti da [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione e delle condanne a lui inflitte in relazione agli stessi.

Esso, peraltro, è superato dalle ragioni sottese nell'ordinanza alla esclusa idoneità anche dello status detentivo in regime di alta sicurezza, la valutazione della cui applicabilità e proporzionalità al caso concreto è comunque estranea alla sede giurisdizionale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma dell'i dicembre 2022 (depositata il 19 dicembre 2022) resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2022, depositata il 19 dicembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della giustizia del 4 maggio 2022, che aveva disposto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi Ord. pen.), come modificato dall'art. 2 legge 23 dicembre 2002, n. 279, e, da ultimo, dall'art. 24 legge 15 luglio 2009, n. 94, la sospensione dell'applicazione di regole trattamentali e di istituti penitenziari ordinari, specificamente enunciati, demandando al Direttore dell'istituto di pena, ove il detenuto era ristretto, di adottare «le misure di elevata sicurezza interna ed esterna [...] necessarie a prevenire contatti con l'organizzazione eversiva di appartenenza o di attuale riferimento, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima associazione ovvero ad altre ad essa alleate, secondo le disposizioni dell'Amministrazione penitenziaria», e di richiedere alle Autorità giudiziarie competenti, in relazione ai singoli fatti della posizione giuridica, «l'autorizzazione alla sottoposizione al visto di controllo di tutta la corrispondenza telegrafica ed epistolare, in partenza ed in arrivo». 1.1. L'ordinanza, premettendo ampi riferimenti alla sua situazione detentiva, rappresentava, in particolare, che il reclamante: - era ristretto in carcere dal 14 settembre 2012, in espiazione della pena di anni dodici, mesi tre e giorni dieci di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo, emesso in data 11 dicembre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, che aveva unificato le condanne definitive per i reati di attentato per finalità terroristiche o di eversione, porto illegale di armi, furto, istigazione a delinquere e danneggiamento, con decorrenza pena dal 14 settembre 2012 e fine pena al 23 dicembre 2024; - era in stato detentivo anche in relazione a titolo non definitivo, essendo stato attinto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 26 luglio 2016, confermata dal Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 28 settembre 2016, divenuta definitiva a seguito della sentenza del 21 febbraio 2017 della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso della difesa; - per detti ultimi reati era stato condannato a venti anni di reclusione con sentenza emessa dalla Corte di assise di Torino il 24 aprile 2019! confermata dalla Corte di assise di appello di Torino con sentenza emessa il 24 novembre 2020; - anche detta sentenza era divenuta irrevocabile, in quanto la Corte di cassazione, con sentenza n. 38184 del 6 luglio 2022, aveva rigettato il ricorso proposto dalla difesa e, in accoglimento di quello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, aveva annullato la sentenza impugnata in conseguenza della disposta riqualificazione del reato contestato ex art. 422 cod. pen. al capo f) dell'imputazione originaria nella fattispecie di cui all'art. 285 cod. pen., con rinvio alla Corte di assise di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; - dalle indicate sentenze era stato riconosciuto capo e organizzatore di un'associazione con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen., e responsabile per concorso in attentati per finalità di terrorismo, ,strage ex art. 285 cod. pen. (come riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 422 cod. pen.), violazione della legge sulle armi, istigazione a delinquere e altro. 1.2. L'ordinanza rilevava che il decreto ministeriale oggetto di reclamo, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria (consistita nell'acquisizione delle informazioni fornite dalla Procura della Repubblica - [OSCURATO:PERSONA] antimafia presso il Tribunale di Torino, con note del 10 dicembre 2020 e del 4 aprile 2022, dalla [OSCURATO:PERSONA] antimafia con nota del 16 febbraio 2021, dalla Digos - Questura di Torino con nota del 2 dicembre 2020 e dagli organismi centrali delle Forze dell'ordine), aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA], detenuto per fatti di reato previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis Ord. pen., il regime detentivo speciale in ragione della sua particolare concreta pericolosità e della sua capacità di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell'organizzazione eversiva di appartenenza. Esponeva, quindi, i contenuti di detto decreto, descrittivi degli esiti delle svolte attività investigative e dell'analisi della documentazione prodotta, procedendo dalla ricostruzione della nascita della Federazione anarchica informale (d'ora in poi FAI), costituita nel 2003, «come organizzazione orizzontale [...] non verticistica, ma basata su patto di mutuo appoggio e perciò informale», da vari gruppi di ideologia anarchica - chiamati anche "gruppo dei fondatori", già operanti da anni in diverse zone d'Italia - con finalità terroristiche ed eversive tese alla distruzione dello Stato e del capitale. Indicava, inoltre, i documenti, riportati nel decreto, che avevano segnato la costituzione e lo sviluppo dell'associazione, e segnatamente il documento costitutivo "Chi siamo", diffuso nel 2003 contestualmente al primo attentato rivendicato con la sigla FAI, commesso nel dicembre 2003 a Bologna in danno di [OSCURATO:PERSONA], allora presidente dell'UE, e il documento "Quattro anni", diffuso nel 2006, dopo alcuni descritti attentati commessi con utilizzo di pacchi bomba e ordigni esplosivi contro obiettivi istituzionali e civili, e redatto come "verbale" di un incontro tra otto delegati dei c.d. gruppi fondatori, che avevano individuato "una sorta di comitato direttivo centrale", con funzioni di programmazione e direzione strategica rispetto alle single cellule, e avevano previsto un coordinamento tra le diverse cellule e una certa conoscenza tra i diversi membri. Rappresentava, poi, gli eventi successivi, annotati nel decreto, relativi all'indicata associazione e all'assunzione da parte della stessa di una dimensione internazionale nel 2011 con la costituzione della FAI - Fronte rivoluzionario internazionale (d'ora in poi FRI), che esprimeva "una sorta 'di cartello" tra le diverse cellule della FAI operanti in numerose nazioni, tra cui Grecia, Spagna, Argentina, Inghilterra, Indonesia e Messico, e il compimento, da parte di detta associazione, di attentati di natura terroristica estremamente pericolosi per l'incolumità dei cittadini, oggetto di accertamenti giudiziari, e volti a intimorire la popolazione e a costringere le istituzioni all'adozione di determinati provvedimenti. L'ordinanza rimarcava, inoltre, quanto rappresentato nel decreto circa le ragioni della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime detentivo differenziato, correlate agli esiti delle recenti indagini circa l'attuale operatività dell'organizzazione, il ruolo di capo e organizzatore rivestito dallo stesso nell'associazione di appartenenza, la sua pericolosità attestata dai reati ascrittigli di attentato e strage, il suo costante collegamento con i sodali all'esterno e l'assiduità delle sue comunicazioni, tramite i richiamati scritti e opuscoli clandestini, con le realtà anarchiche all'esterno del circuito carcerario, volte alla riproposizione di tematiche rivoluzionarie, alla identificazione di obiettivi strategici, alla formulazione di proposte organizzative e allo stimolo ad azioni dirette di attacco alle istituzioni, raccolti da cellule o individualità e tradotti in attentati di diversa entità e difficoltà organizzativa. 1.3. Il Tribunale, che ripercorreva le ragioni di censura svolte con il reclamo, che denunciava l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 41-bis Ord. pen., perveniva dai rilievi argomentati sulla sussistenza e sull'attuale operatività dell'associazione criminale FAI alla conclusione della correttezza della valutazione effettuata al riguardo dal provvedimento ministeriale impositivo del regime detentivo speciale. Di detto provvedimento sottolineava anche la legittimità quanto ai concorrenti profili della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], del suo ruolo apicale nell'ambito della indicata organizzazione e della sua capacità di mantenere collegamenti con la stessa anche durante la detenzione; richiamava e illustrava i presupposti applicativi dell'art. 41- bis Ord. pen., la natura della sospensione, totale o parziale, in esso normativizzata, dell'applicazione «delle regole di trattamento e degli istituti previsti» dallo stesso ordinamento penitenziario, e la finalità della tipizzata gestione penitenziaria differenziata in rapporto alle esigenze di ordine e di sicurezza, e ravvisava la riconducibilità dei fatti ascritti al predetto [OSCURATO:PERSONA] nella previsione normativa di cui all'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, Ord. pen., specificamente evocato nell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. per individuarne i possibili (detenuti o internati) destinatari. Evidenziava, conclusivamente, che, in considerazione delle esposte ragioni preventive e di sicurezza, le limitazioni detentive imposte - avuto riguardo anche alla inidoneità del regime detentivo ordinario ad assicurare una netta soluzione del concreto rischio di una continuità di comportamenti del detenuto, orientati all'esercizio del ruolo apicale nell'ambito dell'associazione di appartenenza, e a «neutralizzare il rafforzamento e la perpetuazione del vincolo associativo e ogni situazione che possa comportare anche la stessa percezione di rapporti ancora attivi con accoliti in libertà [...]», e apprezzata la rilevata assenza di alcun segno di ravvedimento o di dissociazione - apparivano conformi allo scopo di prevenzione e di sicurezza, implicato dalla previsione normativa, a fronte di un «profilo elevatissimo di pericolosità sociale». 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimenti agli artt. 41- bis, comma 2, Ord. pen. e 125 cod. proc. pen. 2.1. Secondo il ricorrente, che richiama le coordinate ermeneutiche del controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione, la motivazione dell'ordinanza è solo apparente, ovvero svolta «tramite considerazioni inconferenti e stereotipate rispetto alle principali argomentazioni difensive, integranti le controdeduzioni sottoposte tramite il reclamo alla cognizione dei giudici», con riguardo alla perdurante vitalità e, quindi, all'attuale operatività dell'associazione per la quale egli è stato condannato. Richiamati gli elementi valorizzati nel decreto ministeriale per sostenere l'attualità della FAI e riprese le controdeduzioni difensive devolute con il reclamo per destrutturare giuridicamente i detti elementi, il ricorrente rileva che l'unica sentenza, che ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza della FAI quale associazione inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen., è quella emessa il 24 aprile 2019 dalla Corte di assise di Torino, allegata al ricorso, e confermata dalla Corte di assise di appello di Torino in data 24 novembre 2020, nell'ambito del processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], e aggiunge che, tuttavia, la stessa sentenza ha introdotto una serie di precisazioni volte a evidenziare come l'individuato elemento strutturale associativo si collochi all'interno di un più ampio "metodo FAI" con finalità insurrezionali.Rileva a tale proposito - ripercorrendo i singoli passaggi della sentenza - che l'indicata sentenza, tra l'altro, ha affermato che: a) l'acronimo FAI identifica sia una sigla-metodo ("FAI-metodo") che non integra la fattispecie di cui all'art. 270-bis cod. pen., sia una vera e propria associazione ("FAI-associazione"), che «opera e si nasconde all'interno del più ampio fenomeno FAI-metodo» (p. 121-123 della sentenza); b) tale associazione è dotata di un organismo centrale, promuove il metodo insurrezionale e coordina l'azione delle singole cellule che compongono la sua struttura di base; c) il modello propagandato da esso ricorrente - secondo cui l'organizzazione della sovversione si compendierebbe esclusivamente nel metodo dell'informalità e della fluidità della federazione anarchica, ciò che consentirebbe ai soggetti che rifuggono da strutture formalizzate, o addirittura a sconosciuti, di attuare, di iniziativa, attentati e di rivendicarli «in adesione al metodo FAI» - non era corrispondente alla reale consistenza del fenomeno e risultava abile camuffamento teso a occultare la più limitata, ancorché esistente, struttura associativa; d) tale nucleo associativo risultava composto quantomeno dai sottoscrittori del c.d. documento fondativo della FAI (vale a dire, il documento "Chi siamo" del 2003, sottoscritto dal c.d. "gruppo dei fondatori", quali rappresentanti delle quattro cellule "FAI/Cooperativa artigiana fuoco e affini (occasionalmente spettacolare)", "FAI/Brigata 20 luglio", "FAI/Cellule contro il capitale, il carcere, i suoi carcerieri e le sue celle"; "FAI/Solidarietà internazionale"), i quali si erano impegnati, sottoscrivendo, ad aggiungere alla loro sigla identitaria l'acronimo FAI nelle future rivendicazioni (p. 111-112 della suddetta sentenza). Ad avviso del ricorrente, la ricostruzione tratta dalla sentenza della Corte di assise rappresenta «la lente prospettica tramite la quale vagliare il requisito dell'attualità» operativa dell'associazione, posto che, proprio alla luce di essa, non ogni fatto può essere ascritto, secondo la distinzione prospettata dagli stessi giudici, alla "FAI-associazione" piuttosto che alla "FAI-metodo", e come, per ricondurre i singoli episodi criminosi all'attività dell'associazione sovversiva FAI, sarebbe necessaria, in dipendenza e a ragione della suddetta impostazione giudiziale, la rivendicazione «da parte di una sigla storica ovvero tramite un acronimo che prosegue nel tempo». Il ricorrente denuncia, quindi, che i cinque attentati compiuti tra il 2016 e il 2022 (ai danni del Tribunale di Civitavecchia il 12 gennaio 2016; ai danni della Caserma dei carabinieri di Roma-[OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2017; ai danni dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova il 24 dicembre 2018; ai danni del Gruppo siderurgico Feralpi, con invio di un pacco esplosivo presso la sede amministrativa; ai danni della società Leonardo, con invio di un pacco esplosivo all'amministratore delegato il 27 giugno 2022), valorizzati nel decreto ministeriale a fondamento dell'affermata attualità della FAI, non risultano rivendicati dalle c.d. "sigle storiche" dei gruppi fondatori, né da una sigla comunque riutilizzata e mantenuta nel tempo, e che, pertanto, il mero utilizzo della sigla FAI non è dimostrativo della prosecuzione dell'attività associativa, dovendo, invece, detti reati, in difetto delle connotazioni specifiche individuate dalla Corte di assise di Torino, essere ricondotti alla «ipotesi di non associazione». Il Tribunale di sorveglianza, pur investito della cognizione di detti argomenti difensivi, supportati documentalmente e sottoposti alla sua cognizione a mezzo del reclamo, della successiva memoria difensiva e dell'intervento orale in udienza, ha eluso le tematiche censurate, apprezzando il mero utilizzo della sigla FAI come dimostrativo dell'attività dell'associazione e rinvenendo un attestato di tale operatività nei «più recenti attentati rivendicati con la sigla FAI-FRI e menzionati nella nota Digos del 22/11/2022», già valorizzati nel decreto ministeriale, senza considerare che la sentenza della Corte di assise di Torino aveva ritenuto non provata l'esistenza di una struttura associativa FAI-FRI di natura internazionale. 2.2. Ulteriore integrale difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, opposto dal ricorrente, attiene all'omessa considerazione di altri argomenti difensivi inerenti alla incorsa erronea valorizzazione - al fine della dimostrazione della perdurante vitalità della FAI e del collegamento con essa di [OSCURATO:PERSONA] - di due procedimenti penali, relativi alle operazioni "Bialystok" e "Sibilla". Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, con riguardo alla prima operazione, ha solo rimarcato un passaggio argomentativo della sentenza n. 9935 del 2021 della Corte di cassazione, che aveva annullato l'ordinanza, resa in sede di riesame, dal Tribunale di Roma, laddove si è affermato che il gesto criminoso realizzato presso la Caserma dei carabinieri di Roma - [OSCURATO:PERSONA], in data 7 dicembre 2017, ha integrato «ragionevolmente un momento attuativo della strategia elaborata dal [OSCURATO:PERSONA]», prescindendo dal citare la circostanza, pur documentata con la produzione del dispositivo della sentenza della Corte di assise di Roma del 29 settembre 2022, della sopravvenuta assoluzione degli imputati dal reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. e della correlata esclusione dell'esistenza, presso il centro sociale Bencivenga, di una cellula eversiva affiliata alla FAI. Né è pertinente, al fine della dimostrazione della sua pericolosità, secondo l'opposta analisi del ricorrente, l'operata valorizzazione della c.d. "operazione Sibilla". Il Tribunale, invero, mentre ha richiamato il disposto annullamento con rinvio, in sede di legittimità, dell'ordinanza del Tribunale di Perugia, che aveva annullato quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale per il reato di istigazione a delinquere, ha omesso di confrontarsi con il dato, rilevante e dirimente in punto di dimostrazione della perdurante attività della FAI, del rigetto da parte dello stesso Giudice, nel medesimo procedimento, del teorema accusatorio della pubblica accusa circa l'esistenza di un'associazione, ex art. 270- bis cod. pen., presso il Circolaccio anarchico di Spoleto, affiliata alla FAI, e a lui connessa, dal punto di vista ideologico, per il tramite della rivista Vetriolo. 2.3. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, nello sviluppo argomentativo del ricorrente, è incorsa in ulteriore violazione di legge, per avere esplicato un percorso giustificativo della decisione basato su una carente ovvero meramente apparente valutazione delle ragioni, sottoposte alla sua cognizione con il reclamo, in relazione ai propri collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza e alla loro pericolosità e attualità, avendo ritenuto che «il 41-bis sia applicabile per impedire i collegamenti tra il detenuto e soggetti che, anche astrattamente partecipi in passato della medesima associazione di appartenenza del detenuto, in difetto di prova della perdurante vitalità della stessa, non possono più essere considerati associati, bensì ex appartenenti alla medesima». Il Tribunale, pretermettendo le controdeduzioni difensive, o considerandole in termini generici e autoreferenziali, in ordine alla stigmatizzata valorizzazione di scritti e messaggi da lui inviati all'esterno durante la sua detenzione, espressamente valutati come istigatori nel decreto ministeriale, ha finito con il confermare l'ipotesi che il regime carcerario differenziato sia stato «illegittimamente attivato, in quanto [...] utilizzato per interrompere e impedire al [OSCURATO:PERSONA] di continuare a esternare il proprio pensiero politico, ovvero per sanzionare l'istigazione o comunque il proselitismo, e pertanto per arginare un pericolo che poteva diversamente essere contenuto tramite strumenti allo scopo proporzionati, meno invasivi e meno limitativi». La violazione di legge investe, oltre alla omessa considerazione delle censure, aventi «valenza invalidante rispetto alla legittima attivazione del regime detentivo differenziato», anche l'operata equiparazione da parte del Tribunale della sua attività comunicativa, «inviata quale contributo personale alle assemblee o ai giornali anarchici e poi, altrettanto pubblicamente, divulgata da questi ultimi attraverso il web», ai c.d. "pizzini", ovvero ai messaggi criptici veicolati dal detenuto all'esterno, spesso attraverso parenti, sfruttando le occasioni di contatto inframurario ed esterno tipicamente connesse a un ordinario regime detentivo. In tal modo, il Tribunale, pur in presenza di comunicazione, non veicolata in maniera occulta ovvero segreta, ma «apertamente diffusa all'esterno in incertam personam, ovvero destinata non agli associati bensì a soggetti gravitanti nella c.d. galassia anarchica», né ha chiarito la compatibilità dello strumento detentivo disposto con la modalità di manifestazione del pensiero invece attuata e «assolutamente antitetica ed inconciliabile rispetto a quella che viene fisiologicamente sanzionata tramite il 41-bis», né ha considerato, avallando jèr( 7 l'incorso vizio del decreto ministeriale, che vi è stata un'estensione in malam partem del «perimetro applicativo del 41-bis ad impedire al più la perpetrazione del reato di istigazione», e non a recidere i collegamenti tra il detenuto e l'associazione eversiva di appartenenza in linea con la ratio normativa. Se, quindi, secondo il ricorrente, l'obiettivo effettivamente perseguito dal decreto ministeriale è stato quello di impedire che egli comunicasse con l'esterno «al fine di presuntivamente evitare che [...] istigasse soggetti che non fanno parte di alcuna associazione, ma che come singoli, nell'ambito della FAI-metodo potrebbero compiere attentati con finalità di terrorismo», esso si sarebbe potuto raggiungere attraverso strumenti normativi idonei allo scopo, senza l'adozione delle restrizioni di cui al comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen. Con riguardo a detto profilo, neppure si è considerato che i documenti elencati nell'ordinanza (alle pagg. 22-25), e giudicati sintomatici dell'attualità e della pericolosità dei suoi collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza, risalgono a periodi nei quali egli non era oggettivamente sottoposto a censura, come evidenziato dallo stesso Ministro nel decreto applicativo, e che, pertanto, «l'argomento utilizzato dal Tribunale per superare il problema della proporzionalità dell'istituto, il più afflittivo di tutto l'ordinamento penitenziario, rispetto allo scopo perseguito, risulta meramente assertivo ed ellittico, ovvero elusivo della censura difensiva. 3. L'udienza camerale di trattazione del ricorso, iscritto nel ruolo generale della Corte di cassazione in data 11 gennaio 2023, fissata, ex art. 611 cod. proc. pen., per il 20 aprile 2023, è stata anticipata, su istanze del difensore fondate sulle condizioni di salute del ricorrente, con provvedimenti del Presidente della Sezione Prima penale del 27 gennaio e del 2 febbraio 2023, ritualmente comunicati, dapprima al 7 marzo 2023 e successivamente al 24 febbraio 2023. 4. In data 3 febbraio 2023 il ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., con la quale insiste sull'accoglimento dei motivi di ricorso e per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. In particolare, reitera il riferimento all'intervenuta assoluzione degli imputati, in relazione all'operazione "Bialystok", dal reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., e quindi all'esclusione giudizialmente accertata dell'esistenza presso il centro sociale Bencivenga di una cellula eversiva affiliata alla FAI, ai partecipi della quale egli avrebbe potuto impartire direttive dal carcere, allegando la sentenza della Corte di assise di Roma del 29 settembre 2022, depositata il 13 dicembre 2022, e quindi in data successiva al deposito del ricorso per cassazione, oltre che della stessa ordinanza impugnata.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non si è confrontato, considerandolo tamquam non esset, con il dispositivo di detta pronuncia assolutoria e con il dato che i soggetti anarchici - con cui egli, secondo l'ordinanza impugnata, intrattiene relazioni - non solo non fanno parte della medesima associazione del detenuto, ma non fanno parte di alcuna associazione. 5. L'Avvocato generale ha depositato, in data 8 febbraio 2023, requisitoria scritta, con la quale, svolti ampi richiami all'ordinanza impugnata, emessa in data 1 dicembre 2022, al ricorso e alle deduzioni e censure svolte, e puntualizzate fondamentali coordinate ermeneutiche in punto di diritto, rappresenta l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza delle censure inerenti al preteso difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata o alla sua apparenza in ordine alla perdurante esistenza e operatività della compagine associativa FAI, cui appartiene [OSCURATO:PERSONA], essendo la motivazione non soltanto effettiva, ma completa e immune da ogni censura; sottolinea, poi, la inconcludenza delle osservazioni difensive relative all'esito delle due vicende parallele, riguardanti le operazioni Bialystok e Sibilla; evidenzia, infine, la fondatezza delle censure difensive riguardanti la denunciata apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla dimostrazione dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con l'organizzazione criminale di appartenenza, evocando le direttrici logico- argomentative dell'ordinanza, che illustra, ed enunciando le ragioni della condivisa fondatezza delle censure difensive sul punto essenziale della carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l'associazione, e conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, in relazione al profilo pertinente alle censure di cui alla seconda parte del ricorso difensivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in presenza di motivi in parte inammissibili e in parte infondati, deve essere rigettato. 2. Si premette in diritto che, ai sensi del vigente secondo comma dell'art. 41- bis Ord. pen., «quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha [...] la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente [...]». 2.1. Il contenuto testuale di detta previsione, e del contesto normativo in cui la stessa è inserita, è conseguito a due interventi riformatori che hanno inciso sul testo originario, aggiunto, nell'art. 41-bis (introdotto nell'ordinamento penitenziario con la rubrica "situazioni di emergenza" con legge 10 ottobre 1986, n. 663), dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con termine di efficacia temporalmente limitato e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2002 con d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il primo intervento riformatore, attuato con legge 23 dicembre 2002, n. 279, ha istituzionalizzato la previsione normativa, abrogando le norme "a tempo", e con esse l'eccezionalità e la temporaneità dell'istituto, che ha introdotto definitivamente nel sistema, riscrivendone la disciplina e prevedendo la durata anche delle possibili proroghe, e, attraverso l'incremento del catalogo dei delitti indicati nel primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis Ord. pen., ha del pari ampliato l'area dei destinatari del regime differenziato, individuati per relationem a detta norma. Il secondo intervento riformatore, attuato con legge 15 lugtio 2009, n. 94, ha confermato la stabilità in ambito normativo del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., e, mentre ha tipizzato le restrizioni collegate al regime detentivo differenziato, che ha reso tassative e obbligatorie, riducendo la discrezionalità ministeriale nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, ha ampliato l'ambito di operatività del regime differenziato. Fermo restando, invero, il richiamo individualizzante dei destinatari all'art. 4- bis, primo comma - intanto ulteriormente modificato per effetto del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che, novellandolo, ha anche aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinqies - ha confermato l'inclusione nel primo comma (già operata nel 2002), e tra gli altri, oltre che dei delitti di associazione mafiosa, dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, prevedendone altri; ha specificamente aggiunto nel testo dell'art. 41-bis, comma 2, all'operato rinvio il riferimento di chiusura, introdotto da «comunque», a ogni delitto «che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso»; ha confermato il criterio di selezione dei destinatari del provvedimento sospensivo, già previsto con la riforma del 2002, concernente la presenza di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva» e la limitazione della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti penitenziari alle restrizioni necessarie per «il soddisfacimento delle [...] esigenze [di ordine e di sicurezza]» e «per impedire i collegamenti con l'associazione [criminale, terroristica o eversiva]». 2.2. Gli interventi normativi, che hanno introdotto e modificato nel tempo il regime penitenziario differenziato, sono stati oggetto di ripetute analisi da parte della Corte costituzionale, intervenuta con quattro sentenze interpretative di rigetto (n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 351 del 1996 e n. 376 del 1997) sia sul contenuto e sui limiti dei provvedimenti ministeriali sia sulla loro sindacabilità da parte del giudice ordinario, a tutela dei diritti e del trattamento dei detenuti in materia penitenziaria, nel silenzio del diritto positivo dell'epoca, che non prevedeva espressamente la necessità della motivazione né richiamava specifici meccanismi di controllo. La Corte costituzionale, rimarcata l'inviolabilità dei diritti fondamentali della persona, perché costituzionalmente protetti, quale limite al potere discrezionale dell'Autorità amministrativa di inasprire le modalità di espiazione della pena detentiva, ha riconosciuto che la tutela contro tale inasprimento era da individuare nello stesso ordinamento penitenziario, e segnatamente nell'art. 14-ter Ord. pen., individuato come norma applicabile a tutti i regimi detentivi fondati su forme qualificate di pericolosità. Mediante il reclamo era ritenuto, in tal modo, consentito di provocare un sindacato giurisdizionale da parte della magistratura di sorveglianza sulle determinazioni dell'amministrazione, per riscontrare, a tutela dei diritti dei detenuti, la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e il rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al suo contenuto, sì che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto», avrebbero dovuto «essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi» (sentenza n. 351 del 1996). La giurisprudenza di legittimità, interpretando in senso restrittivo tali indicazioni esegetiche, mentre ha ribadito il necessario controllo sulla legittimità del decreto ministeriale applicativo, avuto riguardo alla sua natura amministrativa e alla sua incidenza sui diritti soggettivi del detenuto, ha escluso il potere giudiziale di integrazione e modificazione rispetto a singole prescrizioni imposte, ammettendo la mera possibilità di disporne la revoca a fronte del riscontro della carenza delle ragioni giustificative (tra le altre, Sez. 1, n. 7226 del 19/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209469; Sez. 1, n. 3890 del 27/06/1995, Minichini, Rv. 202437; Sez. 1, n. 2625 del 28/04/1995, Farinella, Rv. 201479; Sez. 1, n. • 4251 del 04/10/1994, Greco, Rv. 199482). 2.3. I principi di tutela affermati dalla giurisprudenza sono stati recepiti dalle normative di modifica, a partire dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, che ha aggiunto nell'art. 41-bis Ord. pen., dopo il comma 2, il comma 2-bis, prevedendo la competenza a decidere sui reclami avverso «i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2» del «tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato», alla legge n. 279 del 2002 che ha delineato un procedimento di reclamo modellato sulle «forme previste dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale», precisando nel neo-introdotto comma 2-sexies l'ambito del potere cognitivo di detto tribunale, da esplicarsi «sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2», in correlazione al potere discrezionale, attribuito al Ministro della giustizia dal comma 2-quater nella scelta delle misure ritenute necessarie e sufficienti per soddisfare le esigenze di sicurezza poste a fondamento del potere di sospensione, e limitato, come ogni potere discrezionale, ai mezzi necessari a perseguire le finalità previste dalla legge. Alla novellazione del testo dell'art. 41-bis Ord. pen., la giurisprudenza di legittimità, allineandosi alle osservazioni della Corte costituzionale (ord. n. 417 del 23/12/2004), ha adeguato le proprie posizioni, pretendendo dall'ordinanza del tribunale di sorveglianza che avesse deciso sul reclamo dell'interessato una «autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire» e tanto anche in riferimento al decreto ministeriale di proroga, nella ribadita Inammissibilità del ricorso a «motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte» (tra le altre, Sez. 1, n. 15283 del 4/4/2006 Orefice, Rv. 234844; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495). La legge n. 94 del 2009, n. 94, dando un esito finale al modello che si era andato delineando, ha, tra l'altro, attribuito la competenza a decidere sul reclamo al solo tribunale di sorveglianza di Roma, indipendentemente dal locus custodiae, sulla base di specifiche ragioni sistematiche correlate all'intento di evitare «orientamenti giurisprudenziali eterogenei da parte dei diversi tribunali» (come da scheda del Servizio studi del Senato sul d.d.I., contenente «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», in [OSCURATO:PERSONA], XVI leg., stamp. 733-B, maggio 2009, n. 127, p. 195 ss.), e, novellando il precedente comma 2-sexies, ha eliminato, dall'oggetto del sindacato di merito sul decreto ministeriale, il controllo sulla congruità del contenuto del provvedimento applicativo rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza, di cui al comma 2, da esercitarsi, invece, con riduzione dei poteri dell'organo decidente, solo «sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento». La limitazione del controllo spettante al tribunale di sorveglianza solo sui presupposti, e non anche sui contenuti quanto alla loro «congruità» rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza, è sul piano sistematico in linea con lo spirito della riforma, che ha anche investito il primo capoverso del comma 2-quater, relativo all'elenco delle restrizioni concernenti vari aspetti della vita carceraria, sostituendo all'espressione «può comportare» l'altra «prevede», implicante, per effetto dell'introduzione di un elenco tassativo delle restrizioni, una forte riduzione della discrezionalità ministeriale nella indicazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario dei detenuti. 2.4. La restrizione del controllo sul decreto ministeriale spettante al Tribunale di sorveglianza di Roma (ferma restando quella dei singoli magistrati di sorveglianza, aventi giurisdizione sull'istituto di pena in cui il detenuto si trova, sui reclami in ordine alle specifiche limitazioni imposte e sulla loro concreta applicazione) è stata oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata da parte della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In particolare la Corte costituzionale, richiesta di pronunciarsi sulla legittimità della nuova formulazione dell'indicato comma 2-sexies, ha disatteso le censure di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 13, comma 2, 24, comma 1, e 113, commi 1 e 2, Cost., offrendo, con le ordinanze n. 220 e 313 del 2009 e con le sentenze n. 266 del 2009 e n. 190 del 2010, un'interpretazione sistematica della nuova norma, risultante dalle modificazioni normative succedutesi negli anni, nel contesto dei vari istituti dell'ordinamento penitenziario. Ha rimarcato «la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini» da parte del tribunale di sorveglianza, investito del reclamo avverso il decreto ministeriale, conseguente alla contrazione della discrezionalità ministeriale, nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, con l'introduzione di un elenco tassativo di prescrizioni limitative, espressivo di una valutazione originaria della loro congruità rispetto al fine perseguito della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ha annotato il mantenimento nel corpo normativo del, non soppresso, rimedio previsto per il controllo sulla legittimità del contenuto dell'atto dall'art. 14-ter, esperibile sempre dal detenuto a tutela dei suoi diritti soggettivi, e ha ribadito che l'intervento giudiziale del tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sul reclamo, continua a riguardare le condizioni di applicazione del regime detentivo speciale e la funzionalità della sua imposizione al perseguimento delle finalità previste dalla disciplina normativa.2.5. Dal canto suo, la Corte di cassazione ha evidenziato che «la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini [...] non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto in relazione all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto», sì che «un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 41-bis Ord. pen. consente di affermare che, pur dopo le modifiche introdotte [...] ad opera della L. n. 94 del 2009, il controllo di legalità, da parte del Tribunale di sorveglianza, sui presupposti del provvedimento impositivo o dì proroga del regime differenziato continua ad essere fondato sui principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità», successiva alla riforma (Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495), anche aggiungendo che dalla perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio generale previsto dall'art. 14-ter Ord. pen., quale strumento di garanzia giurisdizionale per tutti i detenuti, accanto a quello previsto dall'art. 41-bis, deriva che, laddove «la sottoposizione ad una delle prescrizioni correlate al regime differenziato, in virtù degli specifici contenuti del decreto di sottoposizione (pur se derivanti dalla previsione tipica di legge), risulti contrastante con i diritti fondamentali del detenuto (ad esempio il diritto alla salute) resta ferma la possibilità di accoglimento del reclamo su tale specifico aspetto, il che [...] rassicura circa la permanenza di un margine di flessibilità del trattamento derivante dalla verifica giurisdizionale del rapporto tra contenuto della prescrizione ed esigenze di tutela dei diritti del soggetto recluso» (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294). Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, citata, pronunciandosi su ricorso avverso ordinanza reiettiva del reclamo avverso decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, ha anche escluso la sussistenza, in tale contesto interpretativo, dei parametri della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina normativa di cui all'art. 41-bis Ord. pen., come in atto realizzata, in relazione agli artt. 117 Cost. e 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; avendo anche il quadro della giurisprudenza costituzionale (tra le altre, Corte cost. n. 190 del 2010) e sovranazionale (tra le altre, Riina c. Italia, n. 43575/09, del 19/03/2013, § 27; Enea c. Italia, n. 74912/01, del 17/09/2009; Madonia c. Italia, n. 1273/06, del 22/09/2009; Campisi c. Italia, n. 24358/02, § 38, del 11/07/2006; Gallico c. Italia, n. 53723/00, § 29, del 28/06/2005; Van der Ven c. [OSCURATO:PERSONA], n. 50901/99 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) già ribadito la compatibilità strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere) e i contenuti della citata norma convenzionale, avuto riguardo alla natura temporanea della misura, all'esistenza per il detenuto di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità, tali da escludere il completo isolamento sociale, e al controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte in rapporto al margine di tutela insopprimibile dei diritti individuali e delle particolari condizioni del detenuto. L'indicato percorso interpretativo, cadenzato da conformi arresti, si esprime nel consolidato principio secondo cui, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, il controllo demandato al tribunale di sorveglianza sul decreto di applicazione, oltre che su quello, che qui non rileva, di proroga, del regime di detenzione differenziato, attiene al rispetto delle norme di legge, costituenti il parametro del giudizio espresso nel decreto ministeriale, e ai profili attinenti alla relativa motivazione «in riferimento alle circostanze di fatto valutate, come desunte dalle fonti compulsate, per riscontrare la valenza e l'idoneità rappresentativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e della sua pericolosità sociale ed assicurare il collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23 aprile 2021, Mulé, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248). 2.6. Il tribunale di sorveglianza deve, quindi, alla stregua 'di detto condiviso principio, apprezzare la ricorrenza dei presupposti applicativi del decreto ministeriale, come rappresentati dalla motivazione che li esprime, ancorando il vaglio giudiziale demandatogli alla rappresentata situazione personale del detenuto e alle motivate ragioni della sua reale e attuale pericolosità sociale nella forma specifica della capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza. Tale capacità, che impone una valutazione dinamica e, per certi aspetti, prognostica del mantenimento dei contatti, anche in costanza di detenzione ordinaria, con la realtà criminale di provenienza, in linea con la finalità preventiva e inibitoria insita nell'adozione del regime differenziato nella fase di esecuzione della pena già di per sé afflittiva e limitativa della libertà, evade dal giudicato di condanna (che riguarda l'appartenenza statica del condannato all'associazione criminosa) e non richiede un accertamento della perdurante condizione di associato (che presupporrebbe l'accertamento di un effettivo contributo del detenuto all'attività del gruppo e di una reiterazione della condotta illecita). Essa, invece, implica una verifica dell'esistenza di elementi che fondino, sulla base di concrete inferenze logiche tratte dalla natura dei reati ascritti, dal ruolo svolto dal detenuto nell'organizzazione, dalla perdurante operatività della stessa e dall'assenza di segnali dissociativi, la ragionevole presunzione del mantenimento, in regime carcerario ordinario, di contatti con gli esponenti liberi dell'organizzazione ovvero «con i soggetti potenziali veicoli di informazioni o potenziali ricettori di ordini», e giustifichino, in una fase anticipata di tutela, la riduzione e regolamentazione degli stessi contatti «allo scopo di evitare ogni possibile "influenza" sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregressa adesione, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio» (in tal senso, Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, citata), e da porsi come sicuro pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella stessa linea interpretativa si è ulteriormente ribadito che la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dall'art. 41-bis Ord. pen., «non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ritenuta ragionevolmente probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 3. Si rileva ulteriormente in diritto, ai fini della corretta delimitazione dei poteri del collegio nella fattispecie concreta, che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, nei casi di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen (di «durata pari a quattro anni», ai sensi del corima 2-bis) ovvero di proroga («per successive periodi, ciascuno pari a due anni», ai sensi del medesimo comma 2-bis), è segnato dal successivo comma 2-sexies, a norma del quale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma - unico ufficio competente a decidere sul reclamo presentato dal destinatario del provvedimento applicativo o prorogato (ex comma 2-quinquies), come già rilevato - può essere proposto solo per violazione di legge. La verifica in sede di legittimità dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto ministeriale, non era prevista nell'originario testo del comma 2-bis nell'art. 41-bis Ord. pen., inserito dalla legge n. 11 del 1998 con il limitato riferimento, già detto, all'istituto del reclamo al tribunale di sorveglianza, ed era operata in applicazione del principio costituzionale, dettato dall'art. 111 Costituzione, alla cui stregua «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». La previsione del ricorso per cassazione è stata, in seguito, operata dalla legge n. 279 del 2002 con il limitato riferimento nel neo-introdotto comma 2-sexies alla censura della violazione di legge, in seguito confermato, negli stessi termini, dalla legge n. 94 del 2009.3.1. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge, per consolidate regulae iuris (affermate da Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; riprese da Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628 con riferimento specifico al tema del regime carcerario; riaffermate nel tempo con riferimento a plurimi istituiti, accomunati dalla previsione che il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; ribadite da Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, e da Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, e riprese da ultimo da Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284, e da Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539), è da intendere nel senso che i. controllo affidato al giudice di legittimità è riferito, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza o alla mera apparenza di motivazione, riconducendosi in tale vizio, integrante la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali, tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti graficamente assente ovvero quelli più frequenti nei quali la motivazione sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'applicazione o la proroga del regime detentivo differenziato, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. 3.2. A differenza, pertanto, della già descritta verifica demandata al tribunale di sorveglianza, che è organo giurisdizionale di merito, il sindacato da svolgersi in sede di legittimità ha limitati margini d'intervento, non potendo trovare ingresso ragioni di censura afferenti al materiale probatorio, alla correttezza della sua valutazione ovvero alla logicità del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione, a profili eventuali di illogicità o contraddittorietà della motivazione, e dovendo, invece, esplicarsi, in aderenza alla previsione normativa, sì come intesa senza contrasti, in ordine alla legalità della decisione impugnata, in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia e alla presenza di una motivazione reale ed effettiva. Il limite al sindacato di legittimità, così regolamentato in sede di trattamento penitenziario differenziato, comporta altresì l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il tribunale di sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o la documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).4. Procedendo, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, all'esame delle doglianze devolute con il ricorso per cassazione, deve rilevarsi, quanto al primo profilo evidenziato dal ricorrente, che non sono meritevoli di accoglimento le censure difensive che attengono alla mancanza o all'apparenza della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in ordine alla perdurante esistenza e operatività della compagine associativa FAI e all'appartenenza ad essa del ricorrente. Su tali punti l'ordinanza impugnata appare immune da qualsiasi vizio, e in particolare da quelli che, nel perimetro delineato dalla richiamata previsione normativa, sono riconducibili alla violazione della legge processuale in ragione della mancanza di motivazione non apparente, ma reale ed effettiva. 4.1. Il Tribunale di Sorveglianza, invero, ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, come interpretati dalla giustizia costituzionale e di legittimità, alla verifica, con esito positivo, delle condizioni giustificative del decreto ministeriale, evidenziando gli elementi sui quali è stata fondata la valutazione della legittimità e fondatezza dell'applicazione della misura in oggetto. Il Tribunale, che ha sottoposto a vaglio critico, in alcun modo solo apparente, il contenuto del decreto ministeriale reclamato, cui ha rinviato, e i dati nello stesso rappresentati, ha richiamato i plurimi elementi di fatto disponibili, che ha sintetizzato, soffermandosi, innanzitutto, sul tema pertinente alla vitalità e alla struttura dell'organizzazione di appartenenza del ricorrente, e alle condotte delittuose allo stesso ascritte, senza prescindere dal rispondere congruamente agli opposti rilievi. 4.2. L'ordinanza, sì come sintetizzato sub 1.1. del "ritenuto in fatto", ha rilevato, invero, nello scrutinare il decreto ministeriale reclamato, che la sussistenza della struttura associativa di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe con ruolo di capo e organizzatore e la sua perdurante operatività sono state ricondotte all'analitica ricostruzione offerta dalle sentenze, che, nell'ambito del processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], si sono soffermate sulla responsabilità, che hanno ritenuto, dell'indicato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato associativo di cui all'art. 270-bis cod. pen - pronunciate dalla Corte di assise di Torino e dalla Corte di assise di appello di Torino, rispettivamente il 24 aprile 2019 e il 24 novembre 2020, nonché dalla sentenza, che le ha rese definitive sul punto, n. 38184 del 6- luglio 2022 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione. In particolare, ha evidenziato che, alla data del decreto ministeriale (4 maggio 2022), [OSCURATO:PERSONA] per detto procedimento, definito nei due gradi di merito con condanna alla pena di anni venti di reclusione e non ancora definitivo, era in stato detentivo perché attinto da ordinanza di custodia cautelare in -carcere emessa il 26 luglio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 2017, dopo l'esaurimento dei mezzi di impugnazione consentiti (riesame e ricorso per cassazione). Ha rappresentato, sì come sintetizzato sub 1.2., che il decreto ministeriale, specificatamente descrivendo i dati fattuali emersi dall'attività investigativa e dalla documentazione acquisita anche di natura processuale, aveva dato ampio conto della nascita della FAI, costituita nel 2003 «come organizzazione orizzontale [...] non verticistica», del fatto che la stessa era «basata su patto di mutuo appoggio e perciò informale», e della circostanza che a formarla erano stati vari gruppi di ideologia anarchica, operanti da anni in diverse zone d'Italia con finalità terroristiche ed eversive tese alla distruzione dello Stato e del capitale, e chiamati anche "gruppo dei fondatori". Lo stesso decreto aveva indicato - ha annotato il Tribunale -, a conforto della svolta analisi ricostruttiva della costituzione dell'associazione e del suo sviluppo, gli atti che documentavano detti momenti, quali il documento costitutivo "Chi siamo", risalente al 2003 e contestuale al primo attentato rivendicato con la sigla FAI, commesso nel dicembre 2003 a Bologna in danno di [OSCURATO:PERSONA], allora presidente dell'UE, e il documento "Quattro anni ... dicembre 2006", temporalmente collocato nel 2006, preceduto da alcuni descritti attentati commessi contro obiettivi istituzionali e civili a mezzo di pacchi bomba e ordigni esplosivi. Il secondo documento, redatto con la veste di "verbale" di un incontro tra otto delegati dei c.d. gruppi fondatori, e contenente un bilancio delle attività della FAI, un elenco delle azioni rivendicate dalle sigle aderenti al cartello eversivo e considerazioni sui risultati dell'attività svolta e sulla programmata crescita dell'organizzazione, aveva anche individuato "una sorta di comitato direttivo centrale", con funzioni di programmazione e direzione strategica rispetto alle single cellule, prevedendo un'attività di coordinamento delle singole cellule e una certa conoscenza tra i diversi membri. Nell'ordinanza si è anche dato conto, sintetizzando più ampi riferimenti contenuti nel decreto ministeriale, di ulteriori eventi riferiti all'indicata associazione, apertasi nel 2011 a una dimensione internazionale con la costituzione della FAI-FRI, ritenuta espressiva di "una sorta di cartello" tra le diverse cellule della FAI operanti in numerose nazioni, europee ed extra-europee. 4.3. Il Tribunale, replicando ai rilievi difensivi oggetto del reclamo ampiamente illustrato nei suoi contenuti, ha rimarcato, con articolate e ragionate argomentazioni in alcun modo solo apparenti, che, se era possibile convenire con la difesa sul fatto che, in sede cautelare e in sede di cognizione, pronunce definitive avevano in passato escluso l'inquadramento della FAI come associazione eversiva ex art. 270-bis cod. pen. per la insussistenza di elementi dimostrativi dell'attuazione in concreto della struttura federativa delineata nel documento "Chi siamo" e per l'inconciliabilità della sussistenza di una struttura organizzata con le indicazioni teoriche di [OSCURATO:PERSONA], ideologo della FAI, contrario a vincoli e gerarchie, non altrettanto poteva essere affermato, contrariamente a quanto rappresentato dalla difesa, a seguito di due interventi della Corte di cassazione con sentenza n. 21686 del 22 aprile 2008 e n. 46340 del 4 luglio 2013 e soprattutto alla luce delle richiamate sentenze della Corte di assise di Torino del 24 aprile 2019 e della Corte di assise di appello di Torino del 24 novembre 2020, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen. Evidenziando che, con dette sentenze, sulla base di elementi probatori diversi e ulteriori rispetto ai precedenti giudicati e di reati fine, tra cui l'attentato all'amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] ing. Adinolfi ascritto a [OSCURATO:PERSONA], si era pervenuti alla concorde affermazione della sussistenza dell'associazione FAI e quindi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 270-bis cod. pen., il Tribunale ha argomentativamente annotato che in esse si era chiarito che, rispetto all'organizzazione fluida, fondata su gruppi di affinità e priva di struttura e sigla, teorizzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già dalla fine degli anni '90, si era dichiarato favorevole a «una diversa articolazione delle forme di lotta, che comprendesse delle rivendicazioni, delle sigle e una "organizzazione specifica"»; ha aggiunto, nell'operato confronto con le ragioni del reclamo, che le indicate sentenze avevano rappresentato il riferimento dell'acronimo FAI sia alla sigla-metodo FAI, che richiamava l'idea della non-associazione di tipo bonanniano, sia alla vera associazione FAI, che, oltre a promuovere il metodo, aveva un organismo centrale e una struttura di base composta dalle singole cellule, la cui azione coordinava; ha, inoltre, precisato che nelle sentenze di merito, valorizzate nel decreto ministeriale, si era anche segnalato che l'associazione, attraverso «la volontaria ambiguità circa la reale connotazione della FAI», poteva fruire del «beneficio aggiuntivo», rappresentato dal contributo spontaneo di terzi, che rifuggivano da strutture organizzate, e si era concluso - in esito all'analisi dei documenti programmatici della FAI, già richiamati, e a specifici reati scopo, esecutivi delle linee programmatiche, tratte da detti documenti - nel senso dell'esistenza di «un organismo unitario, strutturato, sovrastante rispetto alle persone e ai gruppi che ne fanno parte e che la partecipazione del singolo all'associazione si estende ben oltre il solo momento dell'azione». L'ordinanza impugnata, in risposta alle doglianze difensive, 'oltre a riaffermare il dato della sussistenza della FAI-associazione, ne ha anche rimarcato la perdurante operatività, evocando sia i reati scopo giudicati con pronuncia di condanna nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], confermata in sede di legittimità anche in ordine alla permanenza dell'associazione, sia gli ulteriori attentati realizzati tra il 2016 e il 2022, inseriti, per tematiche e obiettivi, «sul solco tracciato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla FAI-FRI con l'azione compiuta ai danni dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] (rivendicata a nome FAI-FRI-[OSCURATO:PERSONA])». 4.4. Le censure difensive, che ripetono in questa sede di legittimità le osservazioni e deduzioni, già enunciate in sede di merito con il reclamo, circa la contestata sussistenza e persistenza dell'associazione FAI, risultano superate dall'ordinanza impugnata con le ragionate considerazioni svolte nell'esercizio del controllo di legalità del decreto ministeriale reclamato, spettante al Tribunale di sorveglianza, attraverso i pertinenti riferimenti ai predetti esiti giudiziali che ne hanno confermato la correttezza del contenuto, e segnatamente alla riconosciuta esistenza, ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen. e in termini di definitività, di un'associazione eversiva di matrice anarchica insurrezionale, contestata e ritenuta fino ad epoca prossima all'applicazione in data 4 maggio 2022 del regime carcerario speciale. In tal senso, in linea anche con quanto rappresentato nella requisitoria scritta, deve ribadirsi che la contestazione della condotta associativa come "tutt'ora permanente" ne comporta l'ancoraggio della consumazione fino alla data di emissione del dispositivo della sentenza della Corte di assise di Torino accertativa dello stesso reato, e quindi fino al 24 aprile 2019 (data di emissione della sentenza di primo grado, poi depositata il 21 ottobre 2019), del tutto prossima alla richiesta ex art. 41-bis Ord. pen., avanzata in data 10 dicembre 2020 dal Procuratore della Repubblica di Torino, anche volendo prescindere dalla riconducibilità alla stessa associazione di reati scopo più recenti, sui quali il Tribunale si è in ogni caso espressamente pronunciato in senso affermativo. Tali censure, con incursioni di merito ovvero denunciando illogicità e incongruenze motivazionali, ostacolate le une e le altre dalla limitazione normativa del sindacato di legittimità, si risolvono nella prospettazione di una diversa - e non consentita in questa sede - ricostruzione storica dei dati fattuali e di un diverso apprezzamento delle risultanze processuali rispetto a quella operata nella competente sede di merito. Esse, in diffusa contrapposizione argomentativa, si spingono inoltre fino all'analisi critica dei contenuti delle sentenze di merito, pretendendo di trarre dalle stesse, ripresi in via preliminare gli argomenti relativi alla distinzione tra FAI-metodo e FAI-associazione, criteri nelle stesse non indicati, riferiti all'evocata necessità che la rivendicazione degli attentati più recenti per essere effettivamente riconducibile all'attività della FAI-associazione (piuttosto che alla estemporaneità della FAI-metodo) dovesse provenire da parte di una sigla "storica" dei gruppi fondatori o tramite un acronimo "che prosegue nel tempo" . 4.5. Né apportano elementi favorevoli alla tesi difensiva dell'integrale difetto o di mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata i rilievi svolti al riguardo degli esiti dei procedimenti penali relativi alle operazioni "Bialystok" e "Sibilla". I fatti oggetto del primo procedimento, sui quali il ricorrente ha insistito anche a mezzo della memoria difensiva depositata in questa sede di legittimità, sono stati, invero, apprezzati dal Tribunale di sorveglianza, che - con corretti argomenti correlati alla documentazione cautelare richiamata e in particolare alla sentenza n. 9935/2021 della Corte di cassazione, che ha annullato quella emessa in sede di riesame - ha rilevato che il gesto criminoso realizzato presso la Caserma dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] aveva integrato ragionevolmente, secondo le stesse affermazioni della sentenza di legittimità, «un momento attuativo della strategia elaborata da [OSCURATO:PERSONA]», senza affermare che i fatti ascritti in quel procedimento agli indagati potessero essere ricondotti direttamente alla FAI- associazione. La circostanza dedotta che il Tribunale avrebbe omesso di citare la circostanza della sopravvenuta assoluzione di alcuni imputati, in quella vicenda, dalla contestazione di aver costituito una cellula eversiva avente natura associativa ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen. presso il centro sociale Bencivenga, documentata peraltro dinanzi al Tribunale con la produzione del solo dispositivo della sentenza della Corte di assise di Roma del 29 settembre 2022, non incide pertanto sulla valutazione dell'esistenza dell'associazione criminosa FAI, né tantomeno su quella pertinente alla sua permanenza. Neppure può ritenersi incidente sulla motivazione, al punto da renderla assente o apparente, il riferimento fatto dal ricorrente all'omesso confronto del Tribunale con l'epilogo della 'vicenda Sibilla', espresso dalla sentenza n. 42535 del 22 giugno 2022 della Sezione Prima penale della Corte di cassazione che ha annullato con rinvio, per carenza argomentativa rilevante, l'ordinanza emessa il 14 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Perugia, che, a sua volta, aveva annullato la misura cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistente la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 414 cod. pen. Tale procedimento, invero, era relativo al solo delitto di istigazione a delinquere, e non alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad associazione sovversiva risultata insussistente. Né agli indagati, in ordine ai quali è stata esclusa la carenza indiziaria per il reato associativo, era contestata la partecipazione all'associazione-FAI. 5. Non possono neppure trovare accoglimento perché infondate o non consentite le censure difensive che attengono alla carente ovvero meramente apparente motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla contestata sussistenza dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con l'organizzazione criminale di appartenenza e alla loro pericolosità e attualità, mentre non appaiono condivisibili al riguardo le osservazioni svolte dall'Avvocato generale, che, comunque, non ha esitato a sottolineare «l'estrema delicatezza e difficoltà del crinale che il Tribunale di Sorveglianza era chiamato ad attraversare in un'ipotesi ermeneutica del tutto inedita, e quasi di 'confine', di possibile applicazione del regime detentivo speciale». 5.1. L'ordinanza impugnata ha analizzato il tema devoluto nell'ultima parte della motivazione (p. 19-26), all'evidenza correlata alla prima parte e segnatamente: - ai passaggi espositivi che hanno richiamato il contenuto del decreto ministeriale che ha valorizzato il ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione di appartenenza quale «capo e organizzatore», la «pericolosità dallo stesso dimostrata in occasione dei reati di attentato e di strage di cui si è reso responsabile» e l'assiduità delle comunicazioni dello stesso con le realtà anarchiche all'esterno del circuito carcerario attraverso gli scritti diffusi negli ultimi quattro anni, pubblicati su siti o riviste on line, nei quali si continuano'«a riproporre con forza le tematiche rivoluzionarie, fomentando i soggetti più predisposti alle azioni violente a sollecitare la commissione di attentati, e a sostenere ed esaltare le cellule anarchiche ed insurrezionaliste che hanno commesso atti criminali»; - ai punti sviluppati in diritto che hanno evidenziato che «il carattere di misura di prevenzione che caratterizza tale regime detentivo [e] richiede che tali aspetti [collegamenti con associazione criminale] sussistano in termini di "pericolo" e non di effettivi contatti avuti con l'esterno da parte del detenuto, eventualità quest'ultima che dimostrerebbe il clamoroso fallimento della misura applicata», e hanno rimarcato che «gli indici da cui desumere la capacità del detenuto di mantenere i collegamenti [...] sono stati tipizzati, seppure non in forma esaustiva, dalla novella del 2009 che ha codificato i criteri enucleati dalla giurisprudenza», quali «il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività del sodalizio, la sopravvenienza di nuove incriminazioni e il tenore di vita dei familiari del sottoposto»; - agli snodi argomentativi che hanno sottolineato che «privo di rilievo è poi il dato pure valorizzato nel reclamo dell'assenza di altri soggetti - oltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gai - condannati quali partecipi alla FAI», e hanno aggiunto che è «di chiara evidenza che vi siano partecipi ancora ignoti ed in libertà», che ciò è chiarito dalla Corte di assise di appello di Torino - nella sentenza del 24 novembre 2020, già citata - nel richiamare la consulenza del perito balistico del Pubblico ministero («tutti i reati scopo sono stati per la loro complessità certamente commessi con la partecipazione e il contributo di altri soggetti allo stato mai identificati [...]») e che «lo stesso attentato all'ing. Adinolfi, in realtà, diversamente da quanto affermato dai due autori, [OSCURATO:PERSONA] e Gai, ha certamente richiesto indagini volte ad identificare e localizzare l'obiettivo, studiarne le abitudini e i tragitti, il reperimento di armi ed ulteriori operazioni necessariamente realizzate con l'ausilio di persone non identificate». Il Tribunale di sorveglianza, nella parte dell'ordinanza in cui si è soffermato specificamente, come da rubrica del relativo paragrafo, «sulla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], sul suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione FAI e sulla capacità di mantenere collegamenti con detta organizzazione», ha proceduto dal riconoscimento del ruolo del medesimo di capo e organizzatore della FAI- associazione, con finalità di terrorismo ex art. 270-bis cod. pen., operato, come già illustrato, dalla sentenza della Corte di assise di Torino, nel processo di cui si è più volte detto, sostanzialmente confermata dalla Corte di assise di appello e, in data 6 luglio 2022, dalla Corte di cassazione, che ha affermato, con efficacia di giudicato, la responsabilità del predetto anche in ordine a diversi reati scopo (e in particolare attentati per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 280 cod. pen., a mezzo di ordigni esplosivi/incendiari, e porto di detti ordigni). 5.2. Ha sottolineato, poi, il Tribunale come l'attualità dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione criminale di appartenenza fosse «resa evidente dalle dichiarazioni di "appartenenza" alla FAI», provenienti dallo stesso, rinnovate in sede dibattimentale nel corso del processo Scripta manent e anche nelle fasi di merito di questo procedimento, nonché dai documenti da lui scritti in pendenza di detenzione e destinati ai compagni anarchici in libertà, giudicati dimostrativi non solo dell'attualità ma anche della pericolosità dei collegamenti. Tali documenti, il cui contenuto, sintetizzato nella segnalazione della Digos di Torino, è richiamato nell'ordinanza e ancor prima nel decreto ministeriale, sono: a) l'intervista pubblicata sulla rivista "Vetriolo" in tre parti, dal 2018 al 2020, dal titolo: «Quale Internazionale? Intervista e dialogo con [OSCURATO:PERSONA] dal carcere di Ferrara»; b) l'articolo «L'autismo degli insorti», pubblicato, nel mese di giugno 2018, sulla rivista clandestina "FENRIR" n. 9; c) lo scritto dal titolo «Contributo per l'assemblea del 9 giugno 2019 a Bologna», veicolato in rete internet da alcuni blog anarchici in occasione della riunione di coordinamento svoltasi il 9 giugno 2019 a Bologna presso il circolo anarchico Tribolo; d) lo scritto dal titolo «Contributo per le giornate anti carcerarie a Bure», redatto in occasione della iniziativa promossa dalla compagine anarchica francese, tenutosi nella località francese di Bure dal 2 all'8 marzo 2020, su tematiche varie (quali No borders, anti nucleare e anti carcerario); e) il contributo fornito, in occasione del dibattito sulla lotta contro il nucleare, veicolato in data 8 marzo 2021 sul portale telematico libertario "Malacoda"; f) lo scritto dal titolo «Proposta per un nuovo manifesto anarchico», pubblicato sullo stesso portale telematico "Malacoda" il 4 maggio 2021. Con riguardo a detti documenti, contenenti esaltazione dell'azione violenta, diretta e distruttiva, più incisiva rispetto alle iniziative dimostrative (presidi, occupazioni, danneggiamenti) e capace di mettere in pericolo con forza e concretezza la vita delle persone e di diffondere il terrore, l'ordinanza, con rilievi non privi di ragionata coerenza e ampiamente esplicativi del percorso argomentativo svolto in rapporto ai rilievi e alle deduzioni difensive, fatte oggetto del proposto reclamo, ha rimarcato che nessuna efficacia deterrente era "con ogni evidenza" conseguita alle diverse condanne, pur inflitte al reclamante per il reato di istigazione a delinquere commesso in relazione ai suoi scritti, pervenendo al rilievo conclusivo - escluso già nel decreto ministeriale che le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] si limitassero al mero proselitismo - della infondatezza, sotto tale profilo, della tesi difensiva, alla cui stregua, il Ministro della giustizia avrebbe utilizzato «il regime differenziato [...] per fine diverso da quello cui è predisposto». Di rilievo dirimente era al riguardo ritenuta dal Tribunale, che in tal senso ha risposto alla doglianza del reclamante, la circostanza che lo stato detentivo carcerario non aveva allo stesso impedito, atteggiandosi' come punto di riferimento, di indicare ai sodali liberi «linee programmatiche e obiettivi da colpire», anche rilasciando, senza autorizzazione, una serie di interviste che avevano coperto un lungo arco temprale. Nella verifica svolta sulla legittimità del contenuto dell'atto ministeriale che ha disposto la misura e che ha dato conto del grande seguito goduto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambiente anarco-insurrezionalista, l'ordinanza, condividendone l'analisi, ha evidenziato che erano di significativo conforto a quanto già rappresentato «le campagne di solidarietà attivate nei suoi confronti nel corso di tutta la sua carcerazione e sino alla data odierna [...] caratterizzatesi per essere particolarmente pervicaci nel corso del processo [OSCURATO:PERSONA] e nel corso del presente procedimento e che in non rare occasioni si [erano] tradotte in atti di violenza ed in fatti costituenti reato», richiamando in via esemplificativa l'invio di un plico esplosivo al Pubblico ministero del processo [OSCURATO:PERSONA] e l'invio di pacco esplosivo all'Amministratore delegato di Leonardo, espressamente dedicato a [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri episodi indicati nella nota della Digos di Torino del 22 novembre 2022. 5.3. Secondo il Tribunale, che, in esito alle svolte considerazioni, ha apprezzato la valutazione del decreto ministeriale, argomentativamente condivisa, «[...] certamente Io status detentivo ordinario, anche in regime di alta sicurezza, non consente di contrastare adeguatamente l'elevato rischio di comportamenti orientati all'esercizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] del suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione di appartenenza», e ha puntualizzato che una netta soluzione di tale continuità si poneva come atto necessario, riscontrando ulteriormente la legittimità dell'atto amministrativo in rapporto alle ragioni di sicurezza evocate a suo fondamento, «per neutralizzare il rafforzamento e la perpetuazione del vincolo associativo e ogni situazione che possa comportare anche la stessa percezione di rapporti ancora attivi con accoliti in libertà, anche veicolata, in regime ordinario, da altri soggetti ristretti». Tali elementi, in valutazione sinergica con il profilo criminale del detenuto, il suo coinvolgimento nelle attività principali dell'associazione criminale FAI e il suo ruolo verticistico in detta associazione di riferimento in perdurante operatività, erano in definitiva dimostrativi - come ritenuto in sede amministrativa e riaffermato in sede giurisdizionale - del concreto pericolo ovvero della qualificata capacità di [OSCURATO:PERSONA] «di riprendere pienamente i vincoli associativi, pur dall'interno del carcere, e di veicolare all'esterno e con autorevolezza disposizioni criminali ove lo stesso venisse ricollocato nel circuito ordinario». Né risultava, ha aggiunto l'ordinanza, «a fronte di questo profilo elevatissimo di pericolosità sociale [...] alcun segno concreto di ravvedimento o di dissociazione del detenuto», che, anzi, aveva dimostrato di non avere intrapreso un percorso di revisione critica, giudicando, nell'esercizio del controllo demandatole, giustificate «in considerazione delle ragioni preventive e di sicurezza richiamate» e «conformi a legge e idonee al risultato perseguito» le limitazioni imposte con il regime detentivo differenziato funzionali all'interruzione del «flusso di contatti». 5.4. Gli argomenti svolti, che esprimono il compiuto vaglio critico del contenuto del decreto ministeriale reclamato, cui l'ordinanza ha rinviato, e la coerente illustrazione dei dati nello stesso rappresentati, che l'ordinanza ha sintetizzato, sono correlati e vanno letti unitamente alle precisazioni - sopra riportate - di cui alla prima parte dell'ordinanza, in cui sono riprese soprattutto, e ne costituiscono parte integrante, le argomentazioni svolte dalla Corte di assise di Torino sull'associazione sovversiva e quelle contenute nella sentenza di secondo grado resa nello stesso processo [OSCURATO:PERSONA], richiamate anche dal decreto ministeriale e passate, altresì, al vaglio della sentenza resa in sede di legittimità, intervenuta successivamente al decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato, ma prima dell'ordinanza in esame, che la richiama. Detta sentenza, emessa il 6 luglio 2022, ha reso definitiva, tra l'altro, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per associazione sovversiva, evidenziando come, a fronte della mancata descrizione del modus operandi dell'associazione criminosa disciplinata dall'art. 270-bis cod. pen., costante fosse l'orientamento della giurisprudenza di legittimità - richiamando a tale riguardo Sez. 1, n. 36816 del 27/10/2020, Cropo, e altre pronunce - nel ritenere sufficienti anche organizzazioni "rudimentali", strutture "fluide" e "a rete" caratterizzate da "cellule territoriali" che operano talvolta in totale autonomia rispetto ad altri gruppi, con i quali pure condividono la medesima ideologia e il medesimo generico programma criminoso, con contatti reciproci fisici, telefonici o informatici anche meramente discontinui e sporadici, sempre che l'associazione, al di là della condivisione di un'astratta ideologia, si proponga effettivamente il compimento di atti di violenza per il perseguimento dei propri scopi. La sentenza di appello, di cui la sentenza di legittimità ha illustrato i passaggi argomentativi riferiti all'appartenenza associativa di [OSCURATO:PERSONA], 'apprezzandone la non manifesta illogicità e la correttezza giuridica, ha, invero, sottolineato che: - sia [OSCURATO:PERSONA] che la convivente [OSCURATO:PERSONA], fin dagli anni novanta dello scorso secolo, hanno manifestato pubblicamente, attraverso scritti pubblicati su riviste e più recentemente anche su siti internet, in parte riprodotti in sentenza, la loro presa di posizione ideologica in favore di una organizzazione combattente "strutturata", seppure non gerarchicamente, prendendo nettamente le distanze dal modello della FAI indicato dall'ideatore [OSCURATO:PERSONA], basato sulla informalità e su forme di contestazione non aderenti a modelli di lotta armata organizzata; - tale modello di lotta armata era stato poi trasfuso in documenti programmatici ("Chi siamo", "[OSCURATO:PERSONA]" e "Non dite che siamo pochi"), che risultavano avere accompagnato e orientato le vicende dell'anarco- insurrezionalismo lottarmatista, costituendo rispettivamente il momento programmatico iniziale (2003), la manifestazione a distanza di qualche anno della continuità operativa e dei contatti stabili tra le formazioni fondatrici (2007) e, infine, l'espressione di una scelta collettiva di internazionalizzazione (2011); - le indicate manifestazioni del pensiero erano da collegare a fatti specifici, non soltanto relativi ai reati scopo in ordine ai quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, ma anche ad altri attentati che di quelle linee programmatiche di lotta armata più aggressive erano esecuzione (come l'esplosione di due ordigni nelle vicinanze dell'abitazione bolognese di [OSCURATO:PERSONA]); - non doveva essere, inoltre, sottovalutata la complessità di talune azioni, che certamente avevano richiesto l'operare coordinato di più persone, per lo più mai identificate; - tali vicende erano dimostrative dell'esistenza di una struttura organizzata della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gai erano stati ritenuti partecipi e indicati come componenti del "comitato direttivo" in grado di pianificare ed eseguire simili azioni e di rendere effettivo il progetto anarchico di lotta armata.5.5. Non sussiste in detto sviluppo decisionale alcuna violazione della normativa di riferimento, non avendo la previsione dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., contrariamente agli infondati rilievi difensivi, una elettiva ovvero fisiologica applicazione per determinati tipi di associazione criminale. Si è evidenziato in diritto che esso rinvia per la individuazione dei delitti, per i quali i detenuti o internati sono sottoponibili al regime penitenziario differenziato, al primo periodo del comma 2 dell'art. 4-bis Ord. pen., che nel suo contenuto letterale fa espresso riferimento, tra gli altri, ai «delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza [...]». Né, laddove lo stesso secondo comma aggiunge che in relazione ai richiamati delitti vi devono essere «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva», si indicano ragioni selettive degli elementi che possano dimostrare tali collegamenti, non riducibili sotto alcun profilo a messaggi criptici o ai cd "pizzini", che vorrebbero evocare, in tesi difensiva, limitazioni oggettive del testo normativo, che non le autorizza. 5.6. L'ordinanza impugnata, ripresa nei suoi snodi espressivi, non presenta neppure assenza e/o apparenza motivazionale, per le quali soltanto - è essenziale ribadirlo - in questa sede si può intervenire. Si deve, in particolare, giudicare in detta prospettiva inammissibile la censura difensiva che attiene alla contestata rilevanza degli scritti di cui si è detto - indicati anche nella requisitoria scritta «di sicura e grave valenza istigatrice, delineando, anche nell'estrema durezza semantica che li veicola, un "agire comunicativo" (nel senso originario di tale espressione) del tutto antitetico alle regole essenziali di convivenza sociale - ai fini della dimostrazione della capacità di collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con i sodali esterni dell'associazione. Il ricorrente ha messo in discussione con il reclamo, reiterando, poi, i rilievi svolti nel ricorso per cassazione, che gli indicati documenti recassero direttive criminose concrete per gli adepti esterni dell'associazione, al di là dell'operato proselitismo verso forme estreme per «azioni esemplari, distruttive [...] e meno simboliche contro uomini e donne al servizio del potere», ovvero dell'invito allo scontro «armi in pugno con il sistema», della rivendicazione e del vanto di «aver colpito nella carne 'viva' uno dei maggiori responsabili del nucleare in Italia» e dell'approvazione di azioni contro «strutture del potere» (come da citazioni estrapolate dagli stessi scritti in questione), e che, dunque, potesse ipotizzarsi l'effettivo pericolo dell'utilizzazione dei canali carcerari ordinari finalizzata a sollecitare condotte criminose concrete. A tale riguardo va, in primo luogo, osservato che la finalità eminentemente «preventiva» della disciplina di cui all'art. 41-bis Ord. pen., tesa ad impedire l'instaurazione e/o il mantenimento di contatti tra il soggetto recluso ed il contesto ambientale di provenienza, di cui si è detto, consente l'adozione del provvedimento anche in rapporto alla ragionevole probabilità che tali contatti "7 dato il pregresso livello di inserimento nel contesto associativo - vengano realizzati, ove il soggetto sia posto in regime ordinario. In tal senso appare esaustiva e corretta, diversamente da quanto dedotto nella requisitoria scritta che denuncia la mancata individuazione di elementi fattuali invece evidenziati, la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha individuato il pericolo di collegamenti del ricorrente con l'associazione di provenienza sulla base di univoci elementi fattuali, non contestabili per essere rappresentati sulla base di dati certi in atti, e ravvisati nella reiterata affermazione di appartenenza associativa e nel ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA], accertato con sentenza passata in giudicato, nell'ambito di un'associazione, del pari definitivamente accertata, che propugna espressamente il metodo di lotta armata e che ha, tra i propri specifici fini, l'ideazione, la predisposizione e la diffusione di materiale di propaganda ideologica insurrezionalista lottarmatista. Sono pertanto inconsistenti le doglianze di mancanza della motivazione, che non colgono nel segno neppure nell'ottica della correttezza del contenuto del decreto ministeriale, che, in contrasto con la ratio della sua previsione alla luce del parametro normativo di riferimento, avrebbe inteso impedire al ricorrente l'esternazione di un pensiero politico o sanzionare istigazione e proselitismo, traducendosi tali censure nell'opposizione di una diversa e alternativa lettura delle risultanze valorizzate dal Tribunale di sorveglianza sulla base di elementi fattuali, non suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità e a maggior ragione nell'ambito dei più ristretti limiti consentiti dall'art. 41-bis Ord. pen. 5.7. Il ricorrente, inoltre, non ha in alcun modo manifestato segni di dissociazione e anzi ha continuato con i suoi scritti fino ad' epoca recente a propugnare il metodo di lotta armata, sottolineando anche la nascita della FAI-FRI e valorizzando la dimensione internazionale raggiunta da parte della stessa; ovvero esaltando l'anarchismo diverso da quello "classico" e connotato da azioni che mettono in pericolo la vita degli uomini e donne del potere, soprattutto se rivendicate con sigle costanti nel tempo; o ancora inneggiando ad attentati come quello ai danni della Stazione dei carabinieri di Roma-[OSCURATO:PERSONA] o dell'amministratore delegato dell'[OSCURATO:PERSONA] ing. Adinolfi, e ribadendo l'affermazione di non essersi pentito dell'azione, personalmente commessa, che aveva portato al ferimento di quest'ultimo. Tali forti espressioni, reiterate e rinforzate attraverso modalità diffusive di conoscenza, sono state sottolineate nell'ordinanza impugnata, in linea con il decreto ministeriale, come espressive di evidente pericolosità del loro autore, che, con gli stessi mezzi - si è puntualizzato - potrebbe continuare ad essere, in termini autorevoli, per gli accoliti in libertà, se sottoposto a regime ordinario, punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire. È rilevante in tal senso ribadire il richiamo specifico fatto dal Tribunale di sorveglianza al punto della sentenza della Corte di assise di Torino in cui è argomentativamente rappresentato il corretto riferimento dell'acronimo FAI a due realtà profondamente diverse, sigla-metodo FAI che richiama (pur discostandosene per la presenza di rivendicazioni firmate con un medesimo acronimo) l'idea della non-associazione di tipo bonanniano, e la vera associazione FAI (contestata e ascritta a [OSCURATO:PERSONA]), che ha un organismo centrale, propugna il metodo e coordina le cellule che costituiscono la struttura di base. Nel contempo è opportunamente segnalata nell'ordinanza l'incorsa volontaria ambiguità circa la reale connotazione della FAI, che, mentre costituisce un'efficace strategia protettiva contro la temuta e spesso citata "repressione", presenta per coloro che ne sono partecipi un peculiare vantaggio, poiché, per la sua dichiarata informalità e fluidità, è aperta ad anarchici che non accetterebbero strutture formalizzate, oltre che a soggetti sconosciuti che, in adesione al metodo-FAI, attuano in modo autonomo attentati, poi rivendicati attingendo a tale sigla, finendo l'associazione anche con il beneficiare del contributo spontaneo prestato da terzi agenti come "lupi solitari", che ne ampliano la portata operativa e la stessa struttura logistica. Né tale analisi è suscettibile di alternativa interpretazione, come si assume nel ricorso, in vista di eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di rileggere la stessa sentenza, ormai definitiva, che il Tribunale, con coordinato approccio argomentativo ha letto e valorizzato nei suoi passaggi motivazionali nel procedere al vaglio critico del decreto reclamato. Non può in alcun modo avallare un'alternativa lettura la Corte di legittimità, che non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale probatorio anche quando il sindacato consentitole non sia normativamente delimitato, come nella specie. 5.8. Inconferente è, infine, il rilievo difensivo secondo cui il riferimento all'inidoneità delle censure applicate in regime ordinario non è pertinente alla vicenda detentiva di [OSCURATO:PERSONA]. Dallo stesso decreto ministeriale si trae che il ricorrente non è mai stato sottoposto ad alcun provvedimento di censura della corrispondenza fin dal 17 novembre 2017, come da nota, in data 26 maggio 2020, della Direzione della Casa circondariale di Ferrara. Tuttavia, il riferimento alle censure cui il detenuto sarebbe stato sottoposto in carcere - che potrebbe essere relativo ad epoca antecedente al novembre 2017 o successiva al maggio 2020 o, comunque, rappresentare un mero refuso del provvedimento - non risulta elemento decisivo nell'economia della motivazione e la sua eventuale infedele rappresentazione non è tale, in coerenza con il criterio dì resistenza, da disarticolare il costrutto argomentativo, che poggia sulla circostanza assorbente dei contenuti dei documenti scritti da [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione e delle condanne a lui inflitte in relazione agli stessi. Esso, peraltro, è superato dalle ragioni sottese nell'ordinanza alla esclusa idoneità anche dello status detentivo in regime di alta sicurezza, la valutazione della cui applicabilità e proporzionalità al caso concreto è comunque estranea alla sede giurisdizionale, a
Decreto Cassazione n. 13258/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris