CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 3516del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona della titolare Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VA), Via per [OSCURATO:PERSONA] n. 22, elettivamente domiciliata in Gallarate (VA), [OSCURATO:PERSONA]Antonio n.2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69A25 D869P), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in foglio separato che deve intendersi allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69A25 D869P) del Foro di [OSCURATO:PERSONA], con studio in Gallarate (VA), [OSCURATO:PERSONA]Antonio n. 2, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il giudizio a mezzo fax al n. 0331.776705 e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata stefano.besani @ busto.pecavvocati.it. Ricorrente contro Comune di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera di incarico G.M n. 61 del 7/2/2024 e determina dirigenziale n. 196 del 14/2/2024, come da procura speciale unita al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62L67 B300E) del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni al numero di [OSCURATO:TELEFONO] e all’indirizzo pec carlateclaerminia.caputo @ milano.pecavvocati.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 2091 depositata il 12 ottobre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e ne chiedeva la condanna alla restituzione di euro 92.562,06, indebitamente pagati in esecuzione di sei appalti, asseritamente dichiarati nulli in altro processo svoltosi davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con sentenza n° 961/2020 (successivamente confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n° 1026/2023, impugnata nel ricorso RG 12577/23 deciso da questa Corte nella stessa odierna adunanza camerale). Il Tribunale milanese, dopo aver respinto l’istanza di sospensione del processo, formulata dalla Prandoni ex artt. 295 e 337, secondo comma, cod. proc. civ., accoglieva la domanda del Comune. Appellava l’imprenditrice in base a quattro mezzi che venivano integralmente respinti dalla Corte territoriale con la sentenza indicata in epigrafe. 2.-Per quello che qui ancora interessa, osservava in particolare il giudice d’appello che – contrariamente a quanto affermato col primo motivo di gravame –non si era in presenza di un’ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 cod. proc. civ., “ poiché è il giudizio pregiudicante (quello relativo all’impugnazione della sentenza n. 961/2020) ad essere stato definito con sentenza non passata in giudicato”, e nemmeno era invocabile la sospensione facoltativa prevista dall’art. 337, secondo comma, del codice di rito, come correttamente ritenuto dal primo giudice, anche in considerazione dell’intervenuta conferma della sentenza n° 961/2020 del Tribunale da parte della Corte d’appello di Milano con sentenza n° 1026/2023. In ogni caso, i contratti oggetto del giudizio (n° 2721/1979, n° 3711/1980, n° 5679/1982, n° 6238/1983 e n° 6981/1983) non corrispondevano integralmente a quelli del giudizio civile asseritamente presupposto (avente ad oggetto i contratti n° 6238/1983 e n° 6981/1983). Del pari infondato era il secondo motivo di appello, col quale la Prandoni si era doluta della condanna a pagare al Comune euro 4.520,90 in relazione ai contratti di appalto n° 2721/1979, n° 3711/1980 e n° 5679/1982, benché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - con la sentenza n° 961/2020 - non avesse pronunciato alcuna nullità. Infatti, pur non essendo stati espressamente dichiarati nulli dalla pronuncia del Giudice, i contratti erano stati comunque esaminati, in quanto in plurimi passaggi della motivazione si faceva riferimento, come ribadito anche dalla Corte d’appello penale, all’irregolare aggiudicazione degli appalti alla Prandoni nel periodo compreso tra il 1978 e il 1983, che non costituiva esito di episodici e isolati illeciti, ma l’obiettivo perseguito da una complessa associazione criminosa, fondata su un accordo definito “stabile e duraturo”, caratterizzato dalla partecipazione decisiva di funzionari pubblici al vertice dell’Amministrazione comunale, dunque dalla sistematica assegnazione di tutti gli appalti del settore all’[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’appellante non aveva contestato la nullità dei contratti n° 6238/1983 e n° 6981/1983 pronunciata dalla sentenza civile del Tribunale n° 961/2020, confermata in appello con sentenza n° 1026/2023. A nulla rilevava la circostanza che i contratti oggetto del giudizio non fossero stati specifico oggetto dell’imputazione penale, in quanto la statuizione del giudice penale, sebbene ometta di pronunciarsi sui singoli contratti, non poteva in nessun caso leggersi come validità di questi, potendosi, al contrario, desumerne la natura illecita, essendo frutto dell’accordo corruttivo accertato. 3.-Ricorre per cassazione l’impresa, affidando il gravame a tre mezzi. Resiste il Comune con controricorso illustrato pure da memoria, nel quale conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e, comunque, per la sua infondatezza. La casa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 337 cod. proc. civ. La Corte avrebbe erroneamente rigettato l’istanza di sospensione osservando che i contratti oggetto del presente giudizio non corrispondevano integralmente a quelli della causa conclusasi con la sentenza n° 961/2020 del Tribunale bustocco. Al contrario, l’autorità di tale sentenza deriverebbe dal fatto che essa non si sarebbe pronunciata sulla nullità di uno o più singoli contratti, ma sulla nullità di tutti quelli stipulati nel periodo di vigenza dell’accordo criminoso (anni 1979-1983): affermazione costituente premessa logica indispensabile della causa iniziata dal Comune. La sentenza gravata, inoltre, sarebbe del tutto contraddittoria, affermando, da un lato, che la mancata corrispondenza dei contratti farebbe venir meno la pregiudizialità e, dall’altro, utilizzando la sentenza n° 961/2020 come fondamento logico giuridico del rigetto del secondo motivo di appello. Col secondo motivo la Prandoni lamenta, in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4 cod. proc. civ. e, quindi, la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 cod. proc. civ., ovvero, in subordine, ex art. 337, secondo comma, dello stesso codice. 5.-Conviene esaminare in ordine logico il secondo motivo, che va respinto in quanto del tutto infondato. La Corte territoriale, infatti, come si desume da quanto riassunto nella precedente parte narrativa della presente ordinanza, ha fornito una specifica ed esauriente motivazione, a fronte della richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla Prandoni, asserendo che non si era in presenza di un’ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 cod. proc. civ., “poiché è il giudizio pregiudicante (quello relativo all’impugnazione della sentenza n. 961/2020) ad essere stato definito con sentenza non passata in giudicato”, e nemmeno era invocabile la sospensione facoltativa prevista dall’art. 337, secondo comma, del codice di rito, anche in considerazione dell’intervenuta conferma della sentenza n° 961/2020 del Tribunale da parte della Corte d’appello di Milano con sentenza n° 1026/2023. Una motivazione è, dunque, esistente ed è sicuramente rispettosa del limite minimo costituzionale, essendo ben esposte e, dunque, agevolmente comprensibili le ragioni direiezione dell’istanza. Quanto al primo motivo, esso è del pari infondato, sol che si consideri che la sentenza d’appello n° 1026/2023 nel parallelo giudizio tra la Prandoni ed il Comune ha formato oggetto, come già anticipato, del ricorso per cassazione dell’imprenditrice rubricato con RG n° 12577/2023, trattato e deciso nella medesima odierna adunanza camerale. Sicché viene, in ogni caso, meno il presupposto per la sospensione stessa, sia essa basata sull’art. 295 come pure sull’art. 337 del cod. proc. civ., ossia la pendenza di un giudizio pregiudicante che debba necessariamente essere concluso per primo. Va poi osservato, in tutti i casi, che la Corte milanese, a ben vedere, non ha deciso la causa invocando il giudicato della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n° 961/2020 e della sentenza della medesima Corte d’appello n° 1026/2023, ma – più semplicemente – ha trattato le due decisioni come una prova documentale valutabile secondo il suo prudente apprezzamento in base all’art. 116 cod. proc. civ. Ed esercitando tale apprezzamento la Corte ha concluso nello stesso senso del Tribunale bustocco e della Corte d’appello nel parallelo giudizio, ossia che la pervasività dell’azione illecita della Prandoni e dei f unzionari comunali permetteva di predicare la nullità non solo di alcune, ma di tutte le gare d’appalto svoltesi nel periodo e nel settore considerato e, di conseguenza, la nullità di tutti i contratti stipulati a valle di esse. Così chiarito il senso della motivazione della sentenza gravata, è evidente che la censura di violazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. sia del tutto fuori luogo. 6.-Col terzo mezzo la ricorrente si duole della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall’art. 112 cod. proc. civ. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non solo non avrebbe proposto alcuna domanda volta ad ottenere una dichiarazione di nullità (o altra forma di caducazione dei contratti), ma addirittura avrebbe chiaramente esplicato che tale dichiarazione non era necessaria alla luce della sentenza del Tribunale di Busto n° 961/2020. Pertanto, non essendovi stata alcuna domanda, l’accertamento incidenter tantum effettuato dalla Corte d’Appello, e prima ancora dal Tribunale di Busto in primo grado, sarebbe affetto da vizio di ultrapetizione. 7.-Il mezzo è inammissibile per più ragioni. Anzitutto, esso è privo di autosufficienza, in quanto la ricorrente non trascrive, né riassume il contenuto, degli atti processuali dai quali, a suo dire, risulterebbe che il Comune abbia espressamente chiesto nel giudizio di primo grado e ribadito nel secondo di non pronunciare alcuna nullità dei contratti (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.). Secondariamente, il mezzo non coglie la corretta ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte, infatti, ha interpretato il decisumdi primo grado asserendo che il Tribunale aveva “ritenuto implicitamente nulli ex actis tutti i contratti di appalto” (sentenza pagina 5) e che pertanto aveva correttamente accolto la domanda di ripetizione di indebito, accertando incidenter tantum tale nullità (sentenza pagina 10). La ricorrente non censura tali snodi logici, ma si limita a contrapporre una propria interpretazione delle difese del Comune convenuto, che non può di per sé prevalere rispetto a quella data dalla Corte d’appello. 8.-Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 91,5 mila) – si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di questa lite, che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto d